Art. 290 – Codice di procedura penale – Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti [35, 35 bis c.p.].

2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica [422-452] o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio [499-518] ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi [2621 ss.] o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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