Art. 289 bis – Codice di procedura penale – Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 15006/2024
Il giudice nazionale, dovendo ottemperare agli obblighi comunitari di neutralizzazione degli aiuti di Stato, non contrastati dall'impossibilità di esecuzione o dalla necessità di tutelare la certezza del diritto e il legittimo affidamento, deve disapplicare la disposizione di cui all'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che stabilisce il principio di unitarietà dell'accertamento fiscale, con conseguente legittimità del recupero anche frazionato dell'aiuto, purché l'Amministrazione giunga all'obiettivo del rispetto della normativa di cui all'art. 289 TFUE.
Cass. civ. n. 11733/2024
In tema di procedimento a carico degli enti, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze in tema di misure cautelari interdittive (nella specie, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione) è quello ordinario di quindici giorni, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per le decisioni in camera di consiglio, che decorre dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, e non quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l'art. 52, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 richiama solo le disposizioni di cui all'art. 325 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 39485/2023
È legittima l'applicazione di una misura cautelare coercitiva a persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare, in quanto il divieto di applicare a tale soggetto la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non può essere interpretato nel senso che esso introduca un "salvacondotto" cautelare, pena la violazione del principio di uguaglianza. (Fattispecie relativa ad ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel comune nel quale il ricorrente ricopriva l'ufficio di consigliere comunale).