Art. 389 – Codice di procedura penale – Casi di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato
1. Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona [67, 68] o fuori dei casi previsti dalla legge [13 Cost.] o se la misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.
2. La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria [57], che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33/2000
È illegittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito delle contestuali richieste di convalida dell'arresto (o del fermo) e di applicazione di una misura cautelare, respinga quest'ultima e disponga la scarcerazione dell'arrestato (o del fermato) prima dell'udienza di convalida, atteso che l'art. 391, comma 3, c.p.p., prescrive espressamente che la decisione sull'applicazione della misura cautelare sia adottata nel contraddittorio e quindi all'esito dell'udienza camerale; detta violazione di legge, concernendo una disposizione che garantisce la partecipazione del pubblico ministero agli atti del procedimento, integra la nullità generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. b), c.p.p., ma non determina, altresì, l'abnormità del provvedimento e la sua immediata ricorribilità per cassazione, poiché rientra nei poteri del giudice decidere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare né si verifica, in conseguenza del suo rigetto, una situazione di irrimediabile stallo del procedimento essendo consentito al pubblico ministero denunciare l'invalidità mediante l'appello de libertate di cui all'art. 310 c.p.p.
Cass. civ. n. 515/1990
(Omissis). Ai sensi dell'art. 389 c.p.p. la pronuncia di convalida dell'arrestato o del fermo si impone, come necessaria quando si tratti di protrarre nel tempo, oltre i termini tassativamente indicati nell'art. 13 comma 3 Cost., gli effetti del provvedimento restrittivo adottato dalla polizia, non quando tali effetti, per vizi inerenti al procedimento, siano destinati automaticamente a cessare ancor prima dell'intervento del giudice, e dell'attivazione del procedimento di convalida. In questi casi si impone la liberazione immediata dell'arrestato da parte dell'autorità in grado di intervenire con la maggiore tempestività, come prima esigenza da realizzare, indipendentemente dall'esito dell'accertamento giudiziale sulla legittimità del provvedimento restrittivo adottato dall'autorità di pubblica sicurezza: accertamento che, in ogni caso, potrà pur sempre essere promosso da parte del soggetto che si ritenga ingiustamente leso nel suo diritto di libertà personale mediante il ricorso agli ordinari strumenti processuali in grado di attivare la responsabilità dell'organo che ha disposto l'adozione del provvedimento restrittivo. (Omissis).