Art. 437 – Codice di procedura penale – Ricorso per cassazione
1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e).
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32348/2008
L'ordinanza che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere non è autonomamente ricorribile per cassazione. (In motivazione, la S.C. ha escluso la ricorribilità di detta ordinanza anche con riferimento alla violazione delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Catanzaro, 23 luglio 2007).