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Art. 436 — Provvedimenti del giudice

Art. 436 — Provvedimenti del giudice

1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza .

2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l’udienza preliminare [ 418 ], dandone avviso agli interessati presenti [ 148 5] e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini [ 414 ] .

3. Con l’ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi [ 405 2].

4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l’archiviazione [ 408, 411 ], trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio [ 405, 416 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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