Art. 133 – Codice di procedura penale – Accompagnamento coattivo di altre persone

1. Se il testimone [194], il perito [221], la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico [225, 233], l'interprete [143] o il custode di cose sequestrate [259], regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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