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Art. 154 — Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Art. 154 — Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell’articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8 . Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l’elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella cancelleria.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all’imputato non detenuto [ 157 ].

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 6725/2005

In tema di notificazione degli atti, è legittima la procedura prevista dall’art. 154 c.p.p. [nella specie: notifica alla persona offesa] quando quest’ultima sia domiciliata in un Paese straniero e abbia omesso di eleggere domicilio nello Stato, non applicandosi in tale ipotesi, le norme di cui agli artt. 727 e ss. del codice di rito in materia di rogatorie all’estero.

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Cass. pen. n. 3843/1994

Il decreto di citazione a giudizio nel procedimento pretorile deve, a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lettera c], c.p.p., essere notificato alla costituita parte civile presso il difensore munito di procura speciale, idonea a conferirgli la rappresentanza in giudizio, come disposto dall’art. 154, comma 4, c.p.p., a nulla rilevando che il detto decreto sia stato notificato personalmente alla parte quale danneggiata dal reato.

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Cass. pen. n. 351/1993

L’art. 100, quinto comma c.p.p. individua presso il difensore il domicilio legale delle parti private diverse dall’imputato, che stanno in giudizio col ministero del difensore [cosiddetto domicilio legale delle parti «complesse»]. L’art. 33 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 indica, poi, nel difensore eventualmente nominato dalla persona offesa dal reato un domiciliatario ex lege: la parte offesa è, cioè, presente di persona nel processo, pur avendo la facoltà di nominare un difensore per l’esercizio dei diritti e delle facoltà attribuitigli [art. 101 c.p.p.]. In mancanza di nomina, le notifiche alla persona offesa sono eseguite ai sensi degli artt. 154 [in relazione all’art. 157] e 155 c.p.p.

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