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Art. 441 bis — Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato

Art. 441 bis — Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato

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1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4 .

2. La volontà dell’imputato è espressa nelle forme previste dall’articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell’imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l’integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l’imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell’articolo 303, comma 2 .

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell’articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall’articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 5200/2018

L’art. 441-bis cod.proc.pen., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l’imputato, a fronte delle contestazioni previste dall’art. 423, comma 1, cod. proc. pen., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non si applica se le nuove contestazioni non derivino da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all’imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato. [Fattispecie relativa all’integrazione dell’imputazione relativa al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 attraverso l’indicazione del quantitativo di sostanza stupefacente].

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Cass. pen. n. 41461/2012

L’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo che nell’ipotesi espressamente disciplinata dall’art. 441 bis cod. proc. Pen

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Cass. pen. n. 13882/2012

In tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il rito alternativo, non può essere accolta l’eccezione di illegittimità della contestazione suppletiva mossa dal P.M. in sede di udienza preliminare, quando il giudice non aveva ancora provveduto sulla richiesta di accesso al giudizio speciale, dovendosi ritenere applicabile in tale ipotesi la disciplina prevista dall’art. 423 cod. proc. pen., fatta salva la facoltà dell’imputato di revocare la richiesta di rito abbreviato, in applicazione analogica dell’art. 441-bis, comma primo, cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 9921/2010

L’ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dell’imputato al rito abbreviato, pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 441 bis c.p.p., è provvedimento abnorme che comporta l’abnormità altresì di tutti gli atti conseguenti. [Fattispecie di revoca dell’ammissione al giudizio abbreviato condizionato disposta in sede di giudizio immediato].

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