Art. 512 bis – Codice di procedura penale – Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all’estero
1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25261/2024
In tema di esecuzione forzata, allorché l'espropriazione sia iniziata in base a condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e sopravvenga sentenza di condanna definitiva di riforma della precedente decisione in senso quantitativo, si verifica una successione di titoli esecutivi, segnata da una differente quantificazione del credito da soddisfare, ma altresì dall'assorbimento del titolo temporalmente anteriore (la condanna provvisionale) in quello successivo (la condanna definitiva), con la conseguenza che il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo, se si tratta di modifica in diminuzione o nei limiti del titolo originario, qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, il creditore deve formulare, per la parte di credito residuale ed eccedente quello originario e in virtù del nuovo e distinto titolo esecutivo, un apposito intervento, la cui tempestività va autonomamente valutata in relazione al tempo del suo dispiegamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo l'intervento, svolto in epoca posteriore all'ordinanza di vendita dei beni staggiti, per la differenza tra la somma originariamente riconosciuta con la provvisionale e quella superiore definitivamente accertata e, pertanto, da collocare quale chirografario intempestivo nel progetto di distribuzione).
Cass. civ. n. 23283/2024
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura.
Cass. civ. n. 23240/2024
Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, non idonea a precludere l'impugnazione dell'approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo.
Cass. civ. n. 16997/2024
In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta dell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specifico altrui.
Cass. civ. n. 13384/2024
Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione - avente natura di "diritto consolidato" - espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata sul rilievo che le puntuali e logiche dichiarazioni predibattimentali della persona offesa risultavano corroborate dal riconoscimento fotografico dell'autore del reato dalla stessa effettuato con certezza. nonché dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria circa analogo riconoscimento avvenuto, nel corso delle indagini, ad opera di un informatore).
Cass. civ. n. 39846/2023
In tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie.
Cass. civ. n. 39489/2023
Il delitto di autoriciclaggio è in rapporto di specialità reciproca con quello di trasferimento fraudolento di valori, essendo accomunate le fattispecie dalla generica provenienza da delitto dei beni oggetto di trasferimento e dall'utilizzo di modalità dissimulatorie tese a rendere difficoltosa l'identificazione di detta provenienza, sicché, quando l'intestazione fittizia di un bene costituisca la principale modalità commissiva dell'autoriciclaggio, è configurabile solo quest'ultimo, più grave, delitto, in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 512-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 36312/2023
In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale può essere eccepita, in sede di opposizione distributiva, da parte di un creditore intervenuto, dal momento che il relativo vincolo, essendo improntato alla tutela di interessi di natura patrimoniale, non costituisce espressione di un diritto personalissimo (come tale, esercitabile dal solo titolare); in tal caso, sul creditore eccipiente grava l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., i presupposti dell'art. 170 c.c., che costituisce eccezione al regime dell'ordinaria pignorabilità di tutti i beni (presenti e futuri) del debitore.
Cass. civ. n. 32143/2023
L'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'art. 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto. Ne consegue che il provvedimento conclusivo del processo, che non sia stato opposto ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti, e sempre che ad esso non sia stata, frattanto, data esecuzione con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento) solo laddove essa sia esercitata entro venti giorni dall'adozione del provvedimento, se emesso in udienza, o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva, giacché, in caso contrario, l'esercizio del potere di revoca comporterebbe l'elusione della decadenza dal potere di proporre l'opposizione distributiva ex artt. 617 e 512 c.p.c., nella quale la parte interessata è, a quel punto, già incorsa.
Cass. civ. n. 27123/2023
In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole. (In motivazione, la Corte ha precisato che il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione).
Cass. pen. n. 4563/2018
Ai fini della lettura delle dichiarazioni predibattimentali per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. non costituisce "fatto o circostanza imprevedibile" il volontario allontanamento dall'Italia del dichiarante straniero che vi dimori stabilmente, trattandosi di evenienza fisiologica che ricade nell'ambito applicativo della diversa fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen.
In caso di acquisizione mediante lettura nel corso del giudizio di primo grado delle dichiarazioni predibattimentali del teste straniero a causa della sua sopravvenuta irreperibilità, sia sul territorio italiano che nello Stato estero di residenza all'esito di ricerche condotte nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali, l'imputato ha diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, al fine di dimostrare che il dichiarante è nuovamente reperibile, solo se egli abbia dedotto specificamente tale fatto e se la prova di ciò è sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.
Cass. pen. n. 13522/2017
Ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva applicato la disposizione di cui all'art. 512 cod. proc. pen. desumendo i presupposti per la deroga al contraddittorio dalla circostanza che la persona offesa - dopo aver partecipato ad una udienza ed aver lasciato i propri recapiti in cancelleria, chiedendo di essere autorizzata all'utilizzo del mezzo aereo in vista della successiva udienza - non era stata più rintracciata).
In tema di acquisizione di verbali di dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, l'art. 512 bis cod. proc. pen. trova applicazione esclusivamente nel caso in cui le dichiarazioni della cui lettura si tratta siano state rese da soggetto effettivamente residente in quel momento all'estero, dovendo invece trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 512 cod. proc. pen. qualora tale soggetto fosse, al momento della deposizione, anche di fatto residente in Italia.
Cass. pen. n. 27918/2011
Ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512 bis c.p.p., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 c.p.p. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria - verificandone l'eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni. Occorre, inoltre, che l'impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l'accompagnamento coattivo, occorre che risulti assolutamente impossibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.
Cass. pen. n. 12940/2006
A seguito delle modifiche introdotte con l'art. 43 della legge n. 479 del 1999 all'art. 512 bis c.p.p. è necessario che il P.M., a sostegno della richiesta di lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese da persona residente all'estero, dimostri di avere esperito inutilmente tutti i mezzi, compresi quelli offerti dalla rogatoria internazionale, al fine di ottenere l'escussione del teste ma di non avere raggiunto lo scopo per ragioni a lui non imputabili.
Cass. pen. n. 23597/2002
L'art. 78, comma 2, disp. att. c.p.p., in base al quale “gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento se le parti vi consentano ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi”, riguarda soltanto gli atti di accertamento che siano stati direttamente “compiuti” dalla polizia straniera (quali, ad es. rilievi tecnici, ispezioni, sequestri), rimanendo invece esclusi gli atti “assunti” o “raccolti”, tra cui, in particolare, le dichiarazioni rese da persone residenti all'estero, la cui utilizzabilità, in caso di mancata comparizione a seguito di regolare citazione, è subordinata alle sole condizioni previste dall'art. 512 bis c.p.p.
Cass. pen. n. 13405/2000
L'art. 512 bis c.p.p., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 43 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 — caratterizzata, rispetto alla precedente, essenzialmente dalla previsione che alla lettura delle dichiarazioni rese da soggetto residente all'estero possa darsi luogo solo in presenza della ulteriore condizione che «non sia assolutamente possibile» l'esame dibattimentale del dichiarante — non può trovare applicazione con riguardo a giudizio di merito svoltosi prima dell'entrata in vigore della suddetta legge innovativa, dovendosi in materia fare applicazione del principio tempus regit actum e non potendosi più considerare attuale — alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, convertito con modifiche in legge 25 febbraio 2000 n. 35 — il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di valutazione della prova, il summenzionato principio sarebbe stato da riferire anche al momento della valutazione (pur se in sede di legittimità, ove vi fosse stata doglianza sul punto) e non solo al momento dell'acquisizione della prova.
Cass. pen. n. 10469/2000
La valutazione degli «altri elementi di prova acquisiti», cui fa riferimento l'art. 512 bis c.p.p. nel disciplinare la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese da persone residenti all'estero, è da intendersi come funzionale non al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni anzidette, ma solo all'accertamento della necessità o meno di dar luogo alla loro lettura, a seconda che gli altri elementi di prova già acquisiti (i quali possono essere di qualsiasi natura e ricavarsi anche da dati pacifici del contesto della vicenda), siano o non siano da ritenersi sufficienti ai fini della formazione del convincimento del giudice.
Cass. pen. n. 2470/2000
L'art. 512 bis c.p.p. non impiega il termine residenza nel suo significato tecnico giuridico, come una nozione contrapposta o comunque differenziata rispetto a quella della dimora, ma si riferisce esclusivamente a quei cittadini stranieri che sono di fatto stabilmente e normalmente residenti e dimoranti all'estero, e che soltanto occasionalmente e per un periodo breve e transitorio si siano trovati ad essere presenti in Italia. La disposizione, pertanto, non è applicabile a quei cittadini stranieri che abbiano conservato la residenza all'estero ma che di fatto abbiano avuto o abbiano dimora in Italia per un periodo di tempo comunque apprezzabile e non si siano invece limitati ad una breve permanenza sul territorio italiano. Ciò anche al fine di assegnare alla norma — che costituisce una rilevante eccezione al principio di oralità e del contraddittorio probatorio nel dibattimento — una portata che la renda il più possibile conforme a principi costituzionali posti dal nuovo testo dell'art. 111 Cost. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 512 bis c.p.p. in relazione a dichiarazioni rese da cittadina straniera in realtà residente ininterrottamente in Italia per lo meno da diciotto mesi).