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Art. 520 — Nuove contestazioni all’imputato assente

Art. 520 — Nuove contestazioni all’imputato assente

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all’imputato assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato .

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell’articolo 519 commi 2 e 3.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 13260/1999

L’ordinanza che dispone la rinnovazione parziale del dibattimento in appello non condiziona l’attività ulteriore del giudice procedente e, quindi, può essere in tutto o in parte revocata, sia esplicitamente sia implicitamente, essendo in questo secondo caso sufficiente che in sentenza il giudice dia ragione del proprio convincimento e dell’adeguatezza degli elementi probatori acquisiti.

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Cass. pen. n. 3585/1996

La cosiddetta contestazione suppletiva è una facoltà e non un obbligo del P.M., giacché egli può agire in separata sede, e gli artt. 516 e 517 c.p.p. non la impongono necessariamente, secondo quanto rende palese l’inciso «qualora intende contestare» previsto dall’art. 520 c.p.p. con riferimento a nuove contestazioni all’imputato contumace o assente.

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Cass. pen. n. 3325/1996

In materia di tutela delle acque dall’inquinamento costituisce nuova contestazione ai sensi dell’art. 520 c.p.p. e non correzione dell’imputazione l’integrazione del capo di imputazione con il riferimento al superamento dei parametri fissati dalla tabella c] allegata alla legge quando l’originaria contestazione faceva riferimento solo al superamento dei parametri di cui alla tabella a]. In caso di imputato contumace o assente è perciò necessario procedere a notifica dell’estratto del verbale di dibattimento contenente la nuova contestazione.

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