Art. 538 – Codice di procedura penale – Condanna per la responsabilità civile
1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno [c.p. 185-187], proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.
2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.
3. Se il responsabile civile è stato citato [83] o è intervenuto [85] nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido [575], quando è riconosciuta la sua responsabilità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28558/2024
Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541 cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 25036/2024
In caso di condanna generica al risarcimento del danno disposta in primo grado, ove il relativo capo sia stato devoluto al giudice di secondo grado, questi può procedere, anche in assenza di appello della parte civile, alla liquidazione del danno dovuto dall'imputato, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Cass. civ. n. 18021/2024
La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate "ex lege", senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale.
Cass. civ. n. 1231/2024
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona offesa dal delitto di violenza sessuale, costituitasi parte civile, non è ostativa alla provvisoria esecutività del capo della sentenza penale di condanna con cui alla stessa è riconosciuta la provvisionale, posto che tale ammissione, automatica "ex lege", a prescindere da limiti reddituali, non si traduce nell'accertamento di uno stato di insolvibilità della destinataria, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero della somma corrispostale a detto titolo nel caso di annullamento della sentenza.
Cass. civ. n. 50235/2023
In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
Cass. civ. n. 32939/2023
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile.
Cass. civ. n. 26105/2023
La domanda di condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenza penale annullata dalla Corte di cassazione è di competenza del giudice civile.
Cass. civ. n. 8604/2023
In tema di remissione del debito per spese di giustizia, il disposto di cui all'art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riguarda le sole spese afferenti al processo penale, quali sanzioni economiche accessorie alla pena, non trovando applicazione per le somme richieste dal Fondo per la solidarietà per le vittime di reati mafiosi di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, che costituiscono un credito di diritto privato delle parti civili nei confronti dell'imputato.
Cass. pen. n. 53153/2016
Non viola il principio devolutivo né il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante.
Cass. pen. n. 29934/2014
In tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile, l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dall'art. 9, comma primo, del D.L. n. 1 del 2012 (conv. in legge n. 27 del 2012) ha svincolato il giudice dai limiti tariffari minimi e massimi, obbligandolo per la determinazione del compenso a far riferimento, con adeguata e specifica motivazione, ai parametri previsti dagli artt. 1, 12, 13 e 14 D.M. 20 luglio 2012 n. 140, concernenti l'impegno profuso nelle diverse fasi processuali, la natura, la complessità e la gravità del procedimento e delle contestazioni, il pregio dell'opera prestata, il numero e l'importanza delle questioni trattate, l'eventuale urgenza della prestazione, nonchè i risultati e i vantaggi conseguiti dal cliente. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento del giudice di merito che aveva liquidato il compenso al patrono di parte civile in maniera sintetica e immotivata senza indicare i criteri di valutazione concretamente utilizzati).
Cass. pen. n. 5870/2012
La morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale.
Cass. pen. n. 13686/2011
La determinazione equitativa del danno morale cagionato dalla commissione di reati sessuali in danno di minori d'età deve tener conto dell'intensità della violazione della libertà morale e fisica nella sfera sessuale del minore, del turbamento psichico cagionato e delle conseguenze sul piano psicologico individuale e dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo nonché dell'incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima.
Cass. pen. n. 15208/2010
È configurabile in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento al reato di corruzione in atti giudiziari, il danno, di natura non patrimoniale, derivante dalla lesione degli interessi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (Fattispecie di falsa deposizione resa nell'ambito di un processo penale).
Cass. pen. n. 19538/2004
In tema di impugnazioni, in presenza di specifica richiesta della parte civile, la pronuncia sulle domande di restituzione o di risarcimento del danno non può essere omessa per il solo fatto che la sentenza assolutoria dell'imputato non sia stata impugnata dal pubblico ministero, dovendo, in tal caso, il giudice effettuare, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità; ma la pronuncia su tali domande non può che restare legata (e subordinata) all'accertamento (incidentale) della responsabilità penale.
Cass. pen. n. 25940/2003
L'intervenuto fallimento dell'imputato non comporta la perdita della sua legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie avanzate in sede penale dalla costituita parte civile.
Cass. pen. n. 30327/2002
Premesso che “la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo” (art. 76, comma 2), che il giudice di appello è tenuto a citare la parte civile (art. 601, comma 4) e che se l'appello è stato proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento il giudice di appello può pronunciare condanna “e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge” (art. 597, comma 2, lett. a e b), appare corretta l'affermazione che, “quando pronuncia sentenza di condanna”, il giudice di appello deve decidere “sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno”, anche se la parte civile non ha proposto impugnazione (artt. 538, comma 1, e 598 c.p.p.).
Cass. pen. n. 41140/2001
In tema di azione civile nel giudizio penale, nel caso di condanna in primo grado dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, il giudice d'appello, in assenza di una impugnazione della parte civile sul punto, non può procedere alla liquidazione definitiva del danno, in quanto ne risulterebbe violato il principio devolutivo dell'appello.
Cass. pen. n. 12489/2000
Costituisce capo della sentenza passibile di passare in giudicato in conseguenza di omessa impugnazione, la statuizione con la quale il giudice, in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale, decide circa le restituzioni ed il risarcimento del danno derivante dal reato; ne consegue che, se l'appello del responsabile civile, avente ad oggetto unicamente i criteri di liquidazione del danno, la sua entità e la mancata applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, sia stato dichiarato inammissibile, esso non può essere esaminato in virtù dell'effetto estensivo dell'appello proposto dall'imputato che non abbia - a sua volta - gravato i capi della sentenza riguardanti l'azione civile.