Art. 85 – Codice di procedura penale – Intervento volontario del responsabile civile
1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale [122 c.p.p.], per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84 commi 1 e 2 [651].
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza [173 c.p.p.]. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici [220, 225, 233, 359, 360 c.p.p.].
3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione [78 c.p.p.].
4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile [80, 82 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 39179/2023
Le prescrizioni alle quali può essere condizionata, ex art. 85 disp. att. cod. proc. pen., la restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio devono essere funzionali alla natura e al contenuto dello specifico sequestro cui ineriscono e logicamente orientate a realizzarne le medesime finalità. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio, in cui la Corte ha censurato l'ordinanza applicativa della misura cautelare reale in quanto le prescrizioni impartite, richiamando il "periculum" attuale e concreto derivante dall'utilizzo del bene, ove non messo in sicurezza, rispondevano alle diverse finalità del sequestro preventivo).
Cass. civ. n. 32014/2018
La disciplina dei termini per proporre impugnazione contenuta nell'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc.pen., non contiene previsioni differenziate riguardanti la parte pubblica e quella privata, sicchè entrambe si giovano della sospensione dei termini durante il periodo feriale.
Cass. civ. n. 21250/2017
Ai fini del ripristino dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale, sospesa per la concomitante carcerazione del sottoposto per espiazione pena, è funzionalmente competente alla rivalutazione dell'attualità della pericolosità il giudice che ha deliberato il provvedimento, da individuarsi nella corte di appello, nel caso in cui la misura sia stata emessa da quest'ultima in riforma del decreto di rigetto del tribunale.
Cass. civ. n. 41074/2015
Ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, è onere dell'interessato privo di un'abitazione (nella specie, perché senza fissa dimora nel territorio dello Stato), fornire tutte le indicazioni necessarie circa la concreta disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione indicati dall'art. 284, comma primo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in mancanza di queste, il tribunale del riesame, in quanto sprovvisto di poteri istruttori, può legittimamente rigettare la richiesta di applicazione della forma di cautela meno afflittiva pur in presenza di una prognosi di condanna a pena non superiore tre anni di reclusione.
Cass. civ. n. 12915/2015
In materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, al ripristino di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. (Fattispecie, nella quale al ricorrente veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, successivamente sospesa per la sottoposizione del proposto alla custodia cautelare in carcere, e ripristinata, dopo due anni, al cessare della misura cautelare).
Cass. civ. n. 50980/2014
Alla omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado conseguono la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell'impugnazione, nonché, qualora si sia proceduto al giudizio di appello, la nullità del decreto di citazione relativo a questo grado e l'annullamento senza rinvio della decisione successivamente emessa. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo omessa la notifica effettuata non al domicilio eletto ma presso la residenza dell'imputato con la procedura della compiuta giacenza presso l'ufficio postale del plico non recapitato, ha escluso che la nullità potesse essere sanata dalla proposizione tempestiva della impugnazione da parte del difensore).
Cass. civ. n. 47076/2014
L'ordinanza dibattimentale con cui il giudice d'appello dichiara l'inammissibilità del gravame è impugnabile, ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., nel termine di quindici giorni decorrente, quando l'imputato è presente in udienza, dalla data della lettura del provvedimento.
Cass. civ. n. 36374/2014
Il termine di impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre per ciascuna parte, ove manchino forme alternative di pubblicazione, dalla data di comunicazione del provvedimento. (Fattispecie relativa a sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, emessa dalla Corte d'appello in assenza di previo contraddittorio tra le parti).
Cass. civ. n. 18293/2014
I motivi "nuovi" presentati a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, solo i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati già enunciati nei motivi originariamente proposti a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), c.p.p.. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare).
Cass. civ. n. 14995/2014
In tema di ricorso per cassazione, la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento, consente al ricorrente di giovarsene, purché con i motivi originari il giudice di legittimità sia stato investito del controllo della motivazione.
Cass. civ. n. 12273/2014
La disciplina dei termini per proporre impugnazione contenuta nell'art. 585, comma secondo, lett. c) cod.proc.pen., non contiene previsioni differenziate riguardanti la parte pubblica e quella privata, sicchè entrambe si giovano della sospensione dei termini durante il periodo feriale.
Cass. civ. n. 50332/2013
L'omissione dell'avviso di deposito di sentenza (nella specie, di appello) depositata fuori termine è sanata se l'imputato personalmente o altro suo difensore propongono l'impugnazione, in quanto il diritto ad impugnare dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato anche quando la facoltà del suo esercizio è attribuita al difensore.
Cass. civ. n. 44324/2013
In tema di impugnazione, sono inammissibili i motivi nuovi presentati dal Pubblico Ministero a mezzo del servizio postale, qualora la raccomandata giunga nella cancelleria del giudice dell'impugnazione oltre il termine, previsto dall'art. 585, comma quarto, c.p.p., di quindici giorni prima dell'udienza, a nulla rilevando l'anticipazione degli stessi a mezzo telefax, trattandosi di una modalità di trasmissione dell'impugnazione non consentita dalla legge.
Cass. civ. n. 9444/2013
Qualora la conoscenza della sentenza di condanna si realizzi mediante la notifica dell'atto di carcerazione e questa avvenga durante il periodo feriale di sospensione dei termini processuali, i trenta giorni previsti per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale decorrono dalla fine del periodo feriale di sospensione.
Cass. civ. n. 15157/2012
Il difetto di notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato non rende invalidi gli atti successivi, del giudizio abbreviato incardinatosi su tale procedimento, non essendovi reciproca dipendenza, ai fini dell'art. 185 cod. pen., tra i decreti da cui promanano i relativi riti e restando il giudizio di primo grado insensibile alla validità delle vicende intervenute tra l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di rito alternativo.
Cass. civ. n. 14991/2012
Al ricorrente in cassazione non è consentito, con i motivi nuovi di cui all'art. 611 cod. proc. pen., dedurre una violazione di legge se era stato originariamente censurato solo il vizio di motivazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo con cui, pur con riferimento al medesimo capo della sentenza, si era dedotta una nullità di un atto in violazione di una norma processuale, essendo la censura originaria riferita ad un vizio di motivazione per travisamento degli atti in relazione ad un atto mai presentato dalla difesa).
Cass. civ. n. 21039/2011
Il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, rimanendo irrilevante l'eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione. (In motivazione la Corte ha precisato che laddove si verifichi tale eventualità deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all'impugnazione il relativo avviso di deposito e che da tale comunicazione o notificazione decorre il termine per impugnare).
Cass. civ. n. 35962/2010
Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza deve operare con giudizio "ex ante", avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi. (Fattispecie nella quale la mancata convalida dell'arresto era fondata sull'utilizzo di documentazione medica prodotta all'udienza da cui risultava un grave deficit intellettivo dell'imputato che escludeva la cosciente consumazione del reato; in motivazione la Corte ha precisato che, in questo caso, è consentito al giudice accertare se sia o meno evidente la causa di non punibilità di cui all'art. 385 cod. proc. pen. onde valutare come illegittimo l'arresto). (Annulla con rinvio,Gip Trib. S.M.C.Vetere s.d. Aversa 04/06/2009).
Cass. civ. n. 1455/2009
In materia di termini per la proposizione della richiesta di riesame (nella specie avverso provvedimento di sequestro preventivo) opera il principio stabilito dall'art. 585, comma terzo, c.p.p., secondo cui, quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, vale per entrambi il termine che scade per ultimo.
Cass. civ. n. 47017/2008
Lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale.
Cass. civ. n. 40259/2008
Il termine per proporre l'impugnazione, avverso la sentenza pronunciata in sede di appello, decorre per il P.G., nel caso in cui detta sentenza gli venga comunicata prima della scadenza del termine indicato dal giudice per il deposito, dalla data della comunicazione e non dalla scadenza del detto termine, in quanto i principi di impersonalità dell'Ufficio e di buon andamento della P.A. fanno presumere che, acquisita notizia della esistenza e del contenuto della sentenza, la Procura generale sia in grado di operare "cognita causa" le proprie valutazioni, con la conseguenza che da quel momento decorre il termine per l'impugnazione, non valendo le esigenze di difesa tutelate dagli art. 585, comma secondo, lett. d) e 548, comma terzo c.p.p., a favore dell'imputato contumace.
Cass. civ. n. 35738/2007
In tema di impugnazioni, poiché il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, il dies a quo per proporre impugnazione che cada in tale periodo comincia a decorrere dalla fine di esso, e cioè dal 16 settembre.
Cass. civ. n. 30967/2007
In tema di termini di impugnazione, poiché l'art. 585 c.p.p. ne regola la decorrenza con riferimento ad ogni tipo di provvedimento giurisdizionale e non alla sola sentenza dibattimentale, anche all'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza preliminare si applicano i termini in esso previsti, ed in particolare, trattandosi di sentenza emessa in seguito a procedimento in camera di consiglio, il termine di quindici giorni di cui al comma primo, lett. a), che decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall'art. 424, comma quarto, c.p.p., qualora la motivazione sia depositata entro quest'ultimo termine.
Cass. civ. n. 23887/2007
La nullità del provvedimento di distruzione del corpo del reato non si comunica agli atti anteriori e, segnatamente, al verbale di sequestro dello stesso corpo del reato, che fa parte del fascicolo del dibattimento.
Cass. civ. n. 21894/2007
Il termine per impugnare mediante ricorso per saltum in cassazione il decreto penale di condanna, privo della statuizione in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino, è quello di trenta giorni ex art. 585, comma primo, lett. b) c.p.p. e decorre dalla data di comunicazione al P.M. della copia del decreto di condanna. (La Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì affermato che la ricorribilità in cassazione rimane preclusa in caso di revoca espressa o tacita del decreto penale di condanna, posto che, in tal caso, la competenza a provvedere sull'applicazione delle predette sanzioni amministrative compete al giudice dell'opposizione).
Cass. civ. n. 45951/2005
Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi e, in particolare, il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 comma primo lett. a) deve ritenersi applicabile in materia di impugnazione avverso l'ordinanza dibattimentale che abbia determinato la regressione del procedimento. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il giudice di pace, dinanzi al quale era stata effettuata una contestazione suppletiva, avendo ritenuto insuperabile la mancanza di autorizzazione a procedere da parte del P.M., aveva disposto la restituzione del processo al titolare dell'azione penale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., proposto oltre il termine di quindici giorni dalla lettura dell'ordinanza in udienza).
Cass. civ. n. 3453/2005
I «motivi nuovi» a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'articolo 585, comma 4, del c.p.p., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (articolo 311, comma 4, c.p.p.) e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (articolo 611, comma 1, del c.p.p.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'articolo 581, lettera a), del codice di procedura penale.
Cass. civ. n. 24246/2004
La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Cass. civ. n. 45739/2003
I motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), c.p.p. (Nella specie, la Corte ha ritenuto esulare dall'ambito assegnato a motivi nuovi di appello la deduzione in essi, da parte dell'imputato, di essere responsabile di furto e di essere affetto da cleptomania, dopo l'affermazione, in quelli principali, di estraneità al fatto di ricettazione contestato, per il quale aveva riportato condanna).
Cass. civ. n. 32301/2003
Ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585, comma 2, lett. a), b) e c), per cui nessun rilievo può attribuirsi all'eventuale, erronea applicazione, sull'originale del provvedimento soggetto ad impugnazione, dell'attestazione di passaggio in giudicato, costituendo tale attestazione soltanto un adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989 n. 334.
Cass. civ. n. 29489/2003
In mancanza di una norma transitoria che disponga diversamente, il deposito della sentenza è regolato dalla norma processuale vigente al momento della pronuncia. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che il termine di deposito di una sentenza resa prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal D.L. 1 marzo 1991, n. 60 fosse di trenta giorni, secondo quanto stabilito dall'art. 544, secondo comma, c.p.p.).