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Art. 83 — Citazione del responsabile civile

Art. 83 — Citazione del responsabile civile

per il fatto dell’imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall’articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero . L’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere [ 529, 425, 651 c.p.p.].

2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento .

3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene :

  1. a] le generalità o la denominazione della parte civile, con l’indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell’associazione o dell’ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
  2. b] l’indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
  3. c] l’invito a costituirsi nei modi previsti dall’articolo 84;
  4. d] la data e le sottoscrizioni del giudice e dell’ausiliario [ 126 c.p.p.] che lo assiste.

4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all’imputato. Nel caso previsto dall’articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all’imputato a cura del pubblico ministero. L’originale dell’atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede .

5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare [ 416 c.p.p.] o nel giudizio [ 491 c.p.p.]. La nullità [ 177186 c.p.p.] della notificazione rende nulla la citazione .

6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l’esclusione della parte civile [ 80, 82 c.p.p.].

  1. a] le generalità o la denominazione della parte civile, con l’indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell’associazione o dell’ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
  2. b] l’indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
  3. c] l’invito a costituirsi nei modi previsti dall’articolo 84;
  4. d] la data e le sottoscrizioni del giudice e dell’ausiliario [ 126 c.p.p.] che lo assiste.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 9814/2015

In tema di colpa medica, non è configurabile la responsabilità civile in capo al medico titolare di assistenza sanitaria [cosiddetto medico di base] per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto, svolgendo quest’ultimo, in assenza del medico titolare, l’attività professionale in nome e per conto proprio, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l’individuazione del sostituto sia stato effettutata dal medico sostituito.

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Cass. pen. n. 3462/2008

L’omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile che, presente nel giudizio di primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza, integra una nullità a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall’imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all’osservanza della disposizione violata.

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Cass. pen. n. 7291/2003

Le questioni concernenti l’eventuale esclusione della parte civile o l’ammissibilità della citazione del responsabile civile, che già siano state poste e risolte nel giudizio di primo grado, non possono essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio.

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Cass. pen. n. 994/2003

Deve considerarsi atto abnorme, in quanto fuori dal sistema, il provvedimento con il quale il giudice dell’appello disponga, ex art. 604, comma 4 c.p.p., la regressione del procedimento al precedente grado di giudizio per consentire alla parte civile di citare, quale responsabile civile, altro soggetto, diverso da quello nei cui confronti ha inteso esercitare il proprio diritto. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme, in quanto non può essere ricompreso nelle ipotesi di nullità previste dall’art. 179 c.p.p. e dall’art. 180 c.p.p., ove non sanate, l’atto con cui il procedimento sia stato fatto regredire al primo grado per la rinnovazione della citazione di altro soggetto nella medesima qualità, nel caso in cui il responsabile civile citato sia stato estromesso dai giudici d’appello a causa del rilevato difetto di legittimazione passiva].

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Cass. pen. n. 36503/2002

Ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l’illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. [In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la responsabilità civile del Ministero della Pubblica Istruzione per gli atti di violenza sessuale compiuti dal maestro di una scuola elementare in danno di sue alunne].

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Cass. pen. n. 9224/2002

In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell’imputato di essere autorizzato a citare il responsabile civile non determina la sospensione del relativo termine, atteso che il differimento dell’udienza, in tale ipotesi, è determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa. [In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso su richiesta dell’imputato, il quale era stato autorizzato dal giudice — a seguito della costituzione in udienza della parte civile — a citare la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica].

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Cass. pen. n. 15591/2001

In caso di esercizio dell’azione civile in sede penale, non è consentita la chiamata in causa da parte del responsabile civile di altro responsabile civile.

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Cass. pen. n. 13450/2000

L’azione per il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie per fatto costituente reato commesso da magistrato va esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e non nei confronti del Ministro della giustizia, con la conseguenza che, ove l’azione sia stata esercitata nei confronti del Ministero della giustizia, la carenza di legittimazione passiva di quest’ultimo, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, si risolve in un vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio [perciò anche in sede di legittimità], col solo limite della formazione del giudicato sul punto, a nulla rilevando che l’art. 41 n. 260 del 1958 disponga che l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato va eccepito dall’Avvocatura dello Stato alla prima udienza, dovendosi ritenere che tale disposizione consenta di sanare l’errore dipendente dalla non corretta identificazione della persona alla quale notificare l’atto introduttivo [in relazione alla difficoltà di individuare chi rappresenta l’amministrazione in virtù del rapporto organico], non certo l’errore derivante dalla non corretta identificazione del soggetto passivo, che si risolve nella vocatio in ius di un soggetto diverso dal legittimo contraddittore [e non nella semplice notificazione dell’atto a persona diversa dal rappresentante di quel contraddittore, in ogni caso correttamente identificato].

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