Art. 542 – Codice di procedura penale – Condanna del querelante alle spese e ai danni
1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell'articolo 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile.
2. L'avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante [576].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11090/2015
La previsione di cui all'art. 542 cod. proc. pen. - che prevede la condanna del querelante al pagamento delle spese nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso - non si applica nel caso in cui l'assoluzione abbia luogo per il riconoscimento della causa di non punibilità della provocazione, ex art. 599 cod. pen..
Cass. civ. n. 25469/2014
La parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame.
Cass. civ. n. 31330/2004
La legittimazione all'impugnazione del responsabile civile è limitata alle disposizioni delle sentenze di condanna riguardanti la responsabilità dell'imputato concernente gli interessi civili e le sentenze di assoluzione nei limiti delle statuizioni sulle domande di risarcimento del danno e di rifusione delle spese processuali. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, in ossequio al principio della tassatività delle impugnazioni.
Cass. civ. n. 444/2004
In tema di spese processuali penali, è priva di fondamento normativo la richiesta, formulata dall'interessato in esito al procedimento di esecuzione conclusosi con l'accoglimento dell'opposizione, di veder condannato lo Stato alla rifusione in suo favore delle spese sostenute per l'assistenza del difensre, sebbene quest'ultima sia obbligatoria. La disciplina codicistica, nella parte in cui non regola secondo il principio di soccombenza i rapporti tra l'accusato e lo Stato nel caso di conclusione favorevole al primo del procedimento promosso in suo danno, manifestamente non contrasta con l'art. 24 Cost., posto che la norma espressamente delimita ai non abbienti la necessaria previsione di mezzi per agire e difendersi in giudizio, pur garantendo a tutti la difesa come diritto inviolabile.