Art. 547 – Codice di procedura penale – Correzione della sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 130.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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