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Art. 547 — Correzione della sentenza

Art. 547 — Correzione della sentenza

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall’articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell’articolo 130 .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 11632/2011

È legittimo il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale per rimediare all’omessa quantificazione nel dispositivo della sentenza delle spese processuali, sostenute dall’imputato, a cui il querelante è stato condannato.

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Cass. pen. n. 37392/2003

Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell’errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p.. [Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la lamentata discordanza tra dispositivo e motivazione della sentenza riguardante il calcolo della pena finale].

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Cass. pen. n. 44657/2001

In tema di requisiti della sentenza, la mancata sottoscrizione del presidente del collegio, ove sia presente quella dell’estensore, non integra una ipotesi di nullità – che si configura soltanto quando la mancanza di sottoscrizione sia completa, stante la previsione del terzo comma dell’art. 546 c.p.p. secondo la quale è nulla la sentenza se «manca la sottoscrizione del giudice» – bensì un’ipotesi di mera irregolarità, suscettibile di rimedio mediante ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.

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Cass. pen. n. 6978/2000

Non è affetta da nullità la sentenza di appello, nella cui intestazione non figuri il reato addebitato e sul quale sia intervenuta decisione, allorché l’indicazione di esso risulti dall’epigrafe della sentenza di primo grado o dal decreto di citazione per il giudizio di secondo grado.

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Cass. pen. n. 4973/2000

Nel caso di sentenza dibattimentale, il dispositivo, che, attraverso la lettura in pubblica udienza, acquista rilevanza esterna prima della motivazione ed indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione. Pertanto, in caso di difformità, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l’atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale. [Fattispecie in tema di mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nella quale la Corte ha stabilito che il contrasto non poteva essere risolto a norma degli artt. 547 e 130 c.p.p., venendo in considerazione una statuizione che avrebbe modificato il contenuto essenziale della decisione, ma soltanto facendo valere, davanti al giudice di legittimità — nel caso in cui i benefici fossero stati richiesti con l’appello — il vizio di motivazione].

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Cass. pen. n. 874/1998

L’individuazione concreta delle testate sulle quali disporre la pubblicazione della sentenza non comporta alcuna valutazione riferibile alla specie ed all’entità della sanzione, ma si risolve in una attività meramente descrittiva e ricognitiva che in ipotesi di errore [inesatta, incompleta o equivoca indicazione della testata] ben può essere rettificata con l’istituto della correzione dell’errore materiale.

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Cass. pen. n. 1462/1995

La sentenza dibattimentale, che va depositata in cancelleria dopo la pubblicazione, anche se priva dell’indicazione delle generalità dell’imputato e dell’imputazione non è nulla, ma solo affetta da irregolarità, al cui rimedio si provvede con il rito della correzione degli errori materiali, che non sospende la decorrenza dei termini per l’impugnazione né incide in alcun modo sugli stessi, come emerge dall’art. 130 comma 1 c.p.p. che prevede la concorrenza sia dell’impugnazione che del procedimento di correzione, allorché statuisce che in questo caso è il giudice dell’impugnazione che provvede anche alla correzione.

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