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Art. 198 — Obblighi del testimone

Art. 198 — Obblighi del testimone

1. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte [ 497 2].

2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale [ 63; 372, 384 c.p.].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 41169/2008

Le dichiarazioni dell’imputato di reato collegato, pur se assunte irritualmente con forma della testimonianza e con la pronuncia della formula di cui all’art. 497, comma secondo, c.p.p., possono essere utilizzate dal giudice a fini probatori, sempre che non sia stata violata alcuna garanzia sostanziale, e segnatamente quella sancita dall’art. 198, comma secondo, c.p.p.

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