Art. 199 – Codice di procedura penale – Facoltà di astensione dei prossimi congiunti

1. I prossimi congiunti [307 c.p.] dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia [331-333], querela [336-340] o istanza [341] ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato [90].

2. Il giudice, a pena di nullità [177-186], avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale o derivante da un’unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell'imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l’imputato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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