Art. 230 – Codice di procedura penale – Attività dei consulenti tecnici
1. I consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 54492/2017
In tema di perizia, il giudice, dopo l'esame del perito, è tenuto ad integrare il contraddittorio con l'esame del consulente tecnico dell'imputato qualora questi abbia assunto iniziative di sollecitazione e di contestazione rispetto all'attività peritale ed ai relativi esiti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza d'appello, confermativa di quella del giudice dell'udienza preliminare che, dopo aver accolto la richiesta di rito abbreviato condizionato all'acquisizione di una relazione di consulenza tecnica sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, aveva disposto integrazione probatoria mediante perizia psichiatrica, all'esito della quale non aveva consentito l'esame del consulente, nonostante che il medesimo avesse mosso obiezioni alla metodologia peritale ed alle conclusioni del perito).
Cass. civ. n. 7252/1999
Poiché le norme contenute nell'art. 230 c.p.p. non esauriscono l'ambito di operatività consentito al consulente di parte, questi legittimamente può svolgere, al di fuori delle vere e proprie operazioni peritali, degli accertamenti e riferirne mediante memoria scritta al giudice, al quale spetta il compito di riconoscere, o non, all'attività svolta dal consulente valore probatorio. Ed invero, al fine di esercitare il diritto alla prova di cui all'art. 190 c.p.p., le parti possono svolgere attività integrativa di indagine, così come previsto dall'art. 38 att. c.p.p., sicché i pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di relazione scritta, ritualmente formulata e acquisita agli atti del processo, possono ben essere utilizzati ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 11867/1995
L'art. 230 c.p.p. stabilisce, nei primi due commi, l'ambito di operatività del consulente tecnico nel senso che la sua attività può esplicarsi sia nel momento del conferimento dell'incarico al perito, presentando al giudice richieste, osservazioni e riserve, sia nel corso delle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. Inoltre tale articolo, al comma 4, pone dei limiti temporali alla facoltà di intervento del consulente tecnico proprio al fine di evitare che la sua attività possa ritardare lo svolgimento della perizia. Ne consegue che, qualora il consulente tecnico non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali, non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminarlo dopo che si sia concluso l'esame del perito di ufficio nel corso di una perizia disposta in dibattimento con le forme previste dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 508 c.p.p. (In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che tale interpretazione dell'art. 230 c.p.p. non trova ostacolo nella disposizione dell'art. 152 att. c.p.p., sicuramente applicabile nel caso che la perizia sia disposta in dibattimento ai sensi dell'art. 508, comma 1, prima parte, del codice, essendo necessario assicurare il contraddittorio in dibattimento mediante la facoltà, riconosciuta al consulente, di formulare osservazioni e sollecitare indagini nel corso dello stesso dibattimento o nel corso delle operazioni peritali, qualora sia necessario rinviare il dibattimento per procedere ad accertamenti e indagini di natura tecnica; al contrario, nel caso che il dibattimento venga rinviato ai sensi della seconda parte dello stesso articolo, l'esame del consulente tecnico in dibattimento deve ritenersi escluso, qualora lo stesso non abbia svolto forma di intervento nella fase del conferimento dell'incarico o nel corso delle operazioni peritali, in quanto tale esame trova un limite nel disposto dell'art. 230 c.p.p.).
Cass. civ. n. 3352/1995
In tema di perizia, la discrezionale presenza dei consulenti delle parti, consentita in virtù del disposto di cui al comma 2 dell'art. 226 c.p.p., pone le parti stesse in condizione di un immediato dialogo tecnico col perito, sicché è del tutto conseguenziale che nell'ambito della stessa perizia i quesiti possono essere ampliati anche con carattere di novità, per ragioni di economia processuale non disgiunta dall'opportunità dell'immediatezza in direzione di più puntuale ed efficace esito dell'accertamento in più completa visione di assieme. Tale principio si desume normativamente dal combinato disposto degli artt. 501, comma 1, e 498, comma 3, c.p.p.: osservandosi per l'esame del perito, in quanto applicabili, le disposizioni sull'esame dei testimoni ed essendo previsto che colui che ne ha chiesto l'audizione possa «proporre nuove domande», ne deriva la possibilità di proporre, per analogia, «quesiti nuovi» in corso di perizia, una volta salvaguardato il contraddittorio anche tecnico, garantito dal comma 2 dell'art. 226 c.p.p. alle parti che a tanto vogliono far ricorso.