Art. 237 – Codice di procedura penale – Acquisizione di documenti provenienti dall’imputato

1. È consentita l'acquisizione, anche di ufficio [190 2], di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE