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Art. 237 — Acquisizione di documenti provenienti dall’imputato

Art. 237 — Acquisizione di documenti provenienti dall’imputato

1. È consentita l’acquisizione, anche di ufficio [ 190 2], di qualsiasi documento proveniente dall’imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 21952/2001

L’obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti, già formati, da acquisire al procedimento medesimo. [Fattispecie in cui il ricorrente, cittadino italiano di lingua tedesca, aveva dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa traduzione in lingua italiana degli atti e documenti acquisiti al processo e redatti in tedesco].

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Cass. pen. n. 7685/1999

È legittima ai sensi dell’art. 237 c.p.p. l’acquisizione di documenti allegati ad una istanza presentata dall’imputato, trttandosi di documenti provenienti dal medesimo e non essendo pertanto ipotizzabile, stante il fatto volontario del medesimo, la lesione del diritto di difesa. [Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l’acquisizione della querela allegata all’istanza di rinvio del dibattimento presentata dall’imputato per documentare la concomitanza con l’altro processo].

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Cass. pen. n. 4033/1997

In tema di reato di omesso versamento di somma quale ritenuta di acconto Irpef operata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 2, secondo comma D.L. 10 luglio 1982, n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, il modello 770 di sostituto d’imposta è acquisibile, ex art. 237 c.p.p., in quanto proveniente dall’imputato e, peraltro, essendo pertinente al reato — nella cui nozione rientrano tutte le cose che servono anche indirettamente ad accertare, tra l’altro, la consumazione dell’illecito — può essere raccolto nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 431 lett. f] c.p.p.

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Cass. pen. n. 473/1994

La lettera, occasionalmente intercettata dall’autorità giudiziaria, con la quale il coautore del fatto contesti al concorrente la responsabilità principale, del delitto, non costituisce chiamata di correo, perché non fatta nel processo, né diretta al giudice, ma è una dichiarazione di scienza del fatto, effettuata da persona la quale, ancorché imputata di un certo reato, la renda al di fuori del processo e, nella sua intenzione, all’insaputa del giudice. Tale dichiarazione, acquisibile al procedimento ai sensi dell’art. 237 c.p.p., non essendo di per sé sufficiente per l’affermazione di responsabilità va qualificata, sul piano probatorio, come indizio, con la conseguenza che può assumere valore di prova solo allorché ricorrano i requisiti previsti dall’art. 192, secondo comma, stesso codice.

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