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Art. 242 — Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni

Art. 242 — Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni

1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell’articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.

2. Quando è acquisita una registrazione, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell’articolo 268, comma 7 .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 38413/2003

Non sussiste incompatibilità tra l’ufficio di perito, quando l’incarico abbia ad oggetto la trascrizione di conversazioni intercettate, e quello di interprete chiamato a tradurre le conversazioni svolte in una lingua diversa da quella italiana. [In motivazione la Corte ha osservato che la traduzione non è eseguita riguardo al testo trascritto, bensì con riferimento alla comunicazione registrata, e che sarebbe irrazionale la separazione di attività utilmente condotte in modo unitario e dalla stessa persona].

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Cass. pen. n. 4343/1995

In tema di misure cautelari, legittimamente il giudice trae elementi indiziari dalle risultanze del verbale redatto in forma riassuntiva quando l’esame sia stato registrato mediante apparecchiatura audiomagnetica e non sia stata ancora disposta la trascrizione nelle forme previste dal codice di rito [art. 242, comma 2, con riferimento all’art. 268, comma 7, c.p.p.]. In tale ipotesi, la fonte di prova è costituita e rappresentata dal processo verbale. Tuttavia, ove sia stata effettuata una trascrizione informale e questa sia stata posta a disposizione della difesa, nessun vizio può essere ravvisato, essendo sempre possibile estrarre copia della registrazione audiomagnetica e procedere, nell’emergenza della verifica, sulla misura cautelare, alla trascrizione di quanto memorizzato. [La corte ha anche osservato che il verbale redatto in forma riassuntiva, in ipotesi di esame del comparente, con l’uso di apparecchiature di registrazione audiovideomagnetiche, va assimilato al verbale di cui all’art. 268, comma 1, c.p.p. in materia di intercettazioni telefoniche, alla trascrizione delle quali non è necessario procedere quando l’applicazione della misura cautelare trovi fondamento in tale mezzo di ricerca di prova, essendo sufficiente il riferimento al predetto verbale].

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