Art. 702 – Codice di procedura penale – Intervento dello stato richiedente

1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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