Art. 706 – Codice di procedura penale – Ricorso per cassazione

1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione [606], anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.

2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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