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Art. 706 — Ricorso per cassazione

Art. 706 — Ricorso per cassazione

1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione [ 606 ], anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.

2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell’articolo 704 .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 16507/2018

Ai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero, non assume rilievo l’eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l’aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all’estradizione solo nell’ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. [In motivazione la Corte ha aggiunto che, in ogni caso, le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente possono rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della Giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell’art. 708 cod. proc. pen.].

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Cass. pen. n. 25909/2015

In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui la Corte d’appello ha rifiutato la consegna a norma dell’art. 18, lett. r], della L. n. 69/2005, stabilendo l’esecuzione in Italia della pena inflitta dall’autorità giudiziaria estera con sentenza contumaciale, pure quando l’interessato, oltre a formulare una richiesta in tal senso, si è riservato il diritto di contestare tale sentenza, posto che allo stesso non è precluso di proporre dinanzi all’A.G. dello Stato di emissione del m.a.e. un incidente di esecuzione volto a contestare la validità del titolo esecutivo, o comunque di richiedere alla stessa la rimessione in termini per impugnare la sentenza contumaciale. [Fattispecie relativa ad un ordinamento – la Romania – in cui la persona richiesta in consegna per essere sottoposta ad una pena derivante da una condanna “in absentia”, può, su sua richiesta, essere nuovamente giudicata dalla stessa Corte che ha emesso la condanna].

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Cass. pen. n. 36541/2008

Il mancato accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’estradando contro la sentenza della corte di appello favorevole all’estradizione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [Nella specie, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e si è astenuta dalla condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa per le ammende, sul rilievo dell’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in considerazione della condizione di straniero alloglotta del ricorrente e della scarna e non univoca elaborazione giurisprudenziale della materia ]

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Cass. pen. n. 1767/2003

In tema di estradizione per l’estero, è onere dell’estradando, che ha interesse alla traduzione nella lingua madre della sentenza favorevole all’estradizione, farne istanza ai fini dell’esercizio del diritto di impugnazione. Ne consegue che il ricorso avverso tale sentenza, di cui non è stata richiesta la traduzione, consuma tale facoltà, presupponendone la mancanza di interesse.

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Cass. pen. n. 2690/1999

In tema di procedimento estradizionale, il giudice di legittimità è competente anche per il merito ai sensi dell’art. 706 c.p.p., pur tuttavia la prevista estensione di competenza non può giungere fino al punto da fare carico alla Corte di cassazione del compito di svolgere attività istruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l’esame cartolare limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato, acquisito. [Nella specie la Corte ha ritenuto che l’accertamento in ordine alla esistenza in Italia a carico del ricorrente di imputazioni per gli stessi fatti per cui procedeva lo Stato estero richiedente, fosse competenza del giudice di merito il quale, compiuto l’accertamento e valutati i termini delle imputazioni, doveva giungere alla verifica sulla presunta identità del fatto].

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Cass. pen. n. 4511/1996

In materia di estradizione, contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione anche per il merito [art. 706, primo comma c.p.p.] e poiché davanti alla Corte stessa si applicano le disposizioni dell’art. 704 [art. 706, secondo comma c.p.p.] ossia tutte le disposizioni riguardanti il procedimento davanti alla corte di appello, al giudice di legittimità sono in tal caso conferiti gli stessi poteri istruttori che sono propri del giudizio di primo grado. Ne deriva che la Corte di cassazione non può adottare decisione di rinvio. [Fattispecie nella quale, pur avendo deciso che non sussistevano le condizioni per l’estradizione in Polonia in ordine ad una delle imputazioni, quella di tentato omicidio, siccome punibile con la pena di morte, la S.C. ha escluso il rinvio e pronunciato nel merito].

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Cass. pen. n. 3597/1995

In materia di procedimento di estradizione per l’estero, la Corte di cassazione – quando sia investita ai sensi dell’art. 706 c.p.p. – ha il potere di giudicare anche nel merito e a tal fine dispone dei medesimi strumenti istruttori riconosciuti alla corte d’appello, senza che sussistano limiti relativi all’oggetto degli accertamenti, non essendo il procedimento in questione connotato normativamente in modo diverso dalla generalità dei procedimenti giurisdizionali penali. [Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell’estradando che presupponeva che la Corte medesima – non potendo conoscere di atti esibiti successivamente alla conclusione del procedimento di appello – dovesse rinviare a quest’ultimo giudice].

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Cass. pen. n. 4157/1994

Nonostante che, in materia di estradizione, avverso la sentenza pronunciata dalla corte d’appello ai sensi dell’art. 704 c.p.p., possa essere proposto, ai sensi dell’art. 706 stesso codice, ricorso per cassazione anche per il merito, è da ritenere possibile l’annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di detta sentenza, quando sia riscontrato vizio in procedendo [nella specie, mancata osservanza degli adempimenti di cui agli artt. 703, quinto comma, e 704, primo comma, c.p.p.], essendo in tal caso imposto il detto tipo di annullamento dall’esigenza di assicurare la valida e concreta attuazione del doppio grado di giurisdizione.

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