Art. 58 bis – Codice penale – Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa
Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.
La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o il vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.
Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 5878/1976
L'indicazione «supplemento a Lotta continua» — corredata degli estremi di registrazione di questo giornale — su manifestini ciclostilati è idonea a soddisfare la prescrizione di legge concernente l'indicazione sugli stampati del nome e del domicilio dello stampatore. Infatti, coincidendo l'identità dello stampatore del suddetto manifestino con quella dello stampatore del giornale, l'indicazione del suo nome e del domicilio può avvenire in modo rapido e sicuro.