Art. 67 – Codice penale – Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti
Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore [289bis, 630 7] ;
1) [a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte];
2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.
Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto [132].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31114/2024
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di getto pericoloso di cose, non si richiede che la condotta abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente la sua idoneità ad offendere, imbrattare o molestare persone, né tale attitudine dev'essere necessariamente accertata mediante perizia, posto che il giudice, secondo le regole generali, può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, sempreché le stesse non si risolvano nell'espressione di valutazioni soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a veicolare quanto oggettivamente percepito dal propalante. (Fattispecie in tema di emissioni odorigene pregiudizievoli derivanti dalla gestione di un impianto di biogas correlato a residui fecali e a sversamenti di digestato). (Conf.: n. 5215 del 1995, Rv 201195-01).
Cass. civ. n. 21603/2024
Il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena.
Cass. civ. n. 6017/2024
L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.
Cass. civ. n. 48093/2023
L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di un edificio integra la contravvenzione di cui all'art. 677, comma terzo, cod. pen. nel solo caso in cui da tale condotta derivi un concreto pericolo per le persone, configurandosi, in difetto, l'illecito amministrativo di cui all'art. 677, comma primo, cod. pen., che, per il principio di specialità, non concorre con la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.
Cass. civ. n. 5068/2023
In tema di sospensione condizionale della pena, la commissione, entro il periodo stabilito dalla legge, di delitti puniti con sola pena pecuniaria non impedisce la declaratoria di estinzione del reato in conseguenza del positivo superamento del periodo di sospensione. (Conf.: n. 1255 del 1975,
Cass. civ. n. 27902/2022
In tema di simulazione di reato, la denuncia all'Autorità in cui si affermi falsamente un delitto mai avvenuto costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento, con conseguente piena utilizzabilità delle affermazioni ivi contenute ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato stesso, non operando il divieto di cui all'art. 63 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 12672/2022
L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di un edificio integra la contravvenzione di cui all'art. 677, comma terzo, cod. pen. solo se dal fatto derivi concreto pericolo per le persone, configurandosi, in assenza, la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., che può concorrere con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 677, comma primo, cod. pen., posto che la clausola residuale opera solo in rapporto ad altra fattispecie incriminatrice concorrente.
Cass. civ. n. 29595/2021
L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., e non anche quella prevista dall'art. 650 cod. pen. in ragione del carattere sussidiario di tale ultima ipotesi di reato che è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice specifica.
Cass. civ. n. 12767/2021
Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è sanzionata dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. (Fattispecie relativa alla detenzione, da parte dell'indagato, di quattordici manufatti, realizzati artigianalmente, contenenti ciascuno materiale esplosivo, di uno dei quali, a seguito di prova di accensione, gli artificieri avevano accertato la micidialità, avendo provocato la creazione di un cratere di 11 centimetri).
Cass. civ. n. 32496/2021
È configurabile il reato di cui all'art. 679 cod. pen. in caso di omessa denuncia della detenzione delle munizioni a salve, trattandosi di materie esplodenti che, per le loro caratteristiche, hanno attitudine a recare offesa all'ordine ed alla sicurezza pubblica.
Cass. civ. n. 13751/2021
Il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen. è integrato quando le false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di una persona sono rese al momento della formazione dell'atto di nascita, mentre, se intervengano successivamente, è configurabile la meno grave fattispecie di falsa dichiarazione in atto dello stato civile, prevista dall'art. 495, comma secondo, n. 1 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elemento di discrimine tra le due ipotesi delittuose va ravvisato nel fatto che solo la falsità espressa al momento della dichiarazione di nascita è idonea a determinare la perdita del vero stato civile del neonato, mentre, quella intervenuta successivamente, altera, "ex post", lo status correttamente acquisito in precedenza).
Cass. civ. n. 31409/2020
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen., è necessaria un'attività materiale di alterazione di stato che costituisca un "quid pluris" rispetto alla mera falsa dichiarazione e si caratterizzi per l'idoneità a creare una falsa attestazione, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia.
Cass. civ. n. 30016/2020
Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti non è assorbito da quello di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, potendo gli stessi reati concorrere, stante la diversità dei beni giuridici tutelati costituiti, rispettivamente, dalla corretta informativa dell'autorità di pubblica sicurezza circa l'esistenza, in un determinato territorio, di materiali esplodenti e dall'incolumità pubblica.
Cass. civ. n. 4633/2020
Si configura una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità degli imputati, preposti rispettivamente all'area e all'unità "business", deputata alla logistica della materia prima, di una centrale termoelettrica a carbone, in ordine ai reati di cui agli artt. 635 e 674 cod. pen., per non aver impedito la sistematica emissione di polveri di carbone dallo stabilimento, con conseguente sedimentazione sui terreni circostanti, senza spiegare in forza di quale specifica disposizione - regolamentare o di delega - i medesimi fossero obbligati, con corrispondenti poteri di spesa, a compiere un intervento strutturale assai costoso, come quello, poi realizzato, di copertura del carbonile).
Cass. civ. n. 47647/2019
L'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.
Cass. civ. n. 44519/2019
In tema di impugnazioni, la sentenza di condanna per la quale sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. è assoggettabile a revisione, sussistendo l'interesse attuale e concreto del condannato ad esperire il rimedio straordinario a causa della permanenza degli effetti pregiudizievoli che la stessa è in grado di spiegare, in quanto conserva rilevanza ai fini della dichiarazione di abitualità o di recidiva e per l'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
Cass. civ. n. 17461/2019
Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia "prima facie" ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale.
Cass. civ. n. 13464/2019
In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle dovute cautele, non è sufficiente che l'animale sia tenuto in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a evitare che lo stesso possa sottrarsi alla custodia o al controllo.
Cass. civ. n. 15642/2019
Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, la condotta avente ad oggetto composti chimici, o miscugli di questi, non specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, ma comunque idonei, se tra loro combinati, in determinate condizioni ambientali che possano favorirne l'innesco, di cui il detentore sia consapevole, a cagionare conseguenze devastanti, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna in relazione alla detenzione di sostanze chimiche in confezioni separate, suscettibili, se composte, di formare l'acido picrico, sostanza esplosiva ad alto potenziale, per aver il giudice omesso di accertare la ricorrenza delle condizioni ambientali dalle quali ravvisare la natura esplosiva del materiale).
Cass. civ. n. 5412/2019
L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva.
Cass. civ. n. 19507/2018
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.
Cass. civ. n. 41694/2018
In tema di getto pericoloso di cose, la clausola "nei casi non consentiti dalla legge", prevista dall'art. 674 cod. pen. ai fini della punibilità delle emissioni di gas, di vapori o di fumo, è riferibile solo alle emissioni che possono essere specificamente autorizzate in base a disposizioni amministrative e non alla condotta di getto o versamento pericoloso di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone di cui alla prima parte della norma citata. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente era stata esclusa l'applicazione della predetta clausola in un caso di emissione di fumi provocati dalla combustione di rifiuti).
Cass. civ. n. 47034/2018
La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva, in quanto lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato; ne consegue che la permanenza si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la condotta si protragga nel corso del procedimento penale, in relazione a situazioni in cui il capo d'imputazione faccia riferimento solo alla data di accertamento del reato.
Cass. civ. n. 36449/2018
In tema di importazione di materiale pirotecnico, ai fini dell'esatta qualificazione del fatto nell'alternativa tra il reato contravvenzionale di cui all'art. 678 cod. pen. e il delitto di cui all'art. 1 della legge n. 895 del 1967, assume rilievo, tra le condizioni che possono determinare la micidialità dei materiali trasportati, la conformità del confezionamento e delle modalità di stivaggio e trasporto delle merci alla disciplina di sicurezza contenuta nell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).
Cass. civ. n. 25623/2018
La bomba-carta, per la limitata carica esplosiva, va, di regola, ricompresa fra le "materie esplodenti", onde l'omessa denuncia all'Autorità della sua detenzione integra la contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen. in relazione all'art 47 T.U.L.P.S., salvo che, per la natura e quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezionamento, possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell'art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Cass. civ. n. 17878/2017
Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. per il quale l'imputato è stato condannato a pena condizionalmente sospesa, non possono considerarsi ostative le pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condizione, cui è sottoposta in tali casi l'estinzione del reato, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile.
Cass. civ. n. 14467/2017
In tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen. è configurabile, qualunque sia il soggetto emittente, anche nel caso di emissioni moleste "olfattive" che superino il limite della normale tollerabilità ex art.844 cod. civ. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di continue immissioni, nell'appartamento confinante, di fumi e odori da cucina).
Cass. civ. n. 19968/2017
La contravvenzione di getto pericoloso di cose, di cui all'art. 674 cod. pen., non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Fattispecie di contestazione di imbrattamento di una pubblica via, cagionato dal riversamento a terra di cumuli di rifiuti nel corso di una manifestazione di protesta, nella quale la S.C. ha proceduto a riqualificare la condotta, originariamente rubricata sotto l'art. 674 cod. pen., nella diversa fattispecie di cui agli artt. 639, comma secondo e 639-bis cod. pen.).
Cass. civ. n. 40021/2016
La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato.
Cass. civ. n. 13525/2016
Perchè possa configurarsi il delitto di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen. la condotta deve comportare una alterazione destinata a riflettersi sulla formazione dell'atto e, pertanto, deve escludersi l'ipotesi delittuosa nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 396 del 2000, in ordine a cittadini italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare secondo le norme stabilite dalla legge del luogo.
Cass. civ. n. 48696/2016
Non integra il reato di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, comma secondo, cod.pen., la trascrizione in Italia di un atto di nascita legittimamente formato all'estero, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia.
Cass. civ. n. 36905/2015
È configurabile il reato di getto pericoloso di cose in caso di produzione di "molestie olfattive" mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione, quale parametro di legalità dell'emissione, del criterio della "stretta tollerabilità", e non invece, di quello della "normale tollerabilità" previsto dall'art. 844 cod. civ., attesa l'inidoneità di quest'ultimo ad assicurare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana.
Cass. civ. n. 34096/2015
Ai fini della configurabilità dell' elemento soggettivo nel reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, previsto dall'art. 677 cod. pen., è necessaria una volontà cosciente e libera, cui è condizionata l'imputabilità anche in riferimento al reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 42 cod. pen., e che è esclusa dalla oggettiva impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente da colpa.
Cass. civ. n. 16277/2015
La falsa denuncia che integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 367 cod. pen. può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, anche in assenza di una iniziativa spontanea del denunciante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato per aver falsamente dichiarato alla P.G., che lo escuteva nel corso di un'indagine già avviata, di aver smarrito una carta "post-pay", per la quale era stata presentata denuncia di smarrimento, così simulando tracce del reato di furto e di indebito utilizzo della carta).
Cass. civ. n. 11176/2015
La contravvenzione prevista dall'art. 679 cod.pen. si distingue da quella di cui all'art. 678 cod.pen., perché, mentre quest'ultima è diretta a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente, senza licenza o senza rispettarne le condizioni, la prima, invece, è diretta a rendere edotta l'autorità di pubblica sicurezza dell'esistenza di materiali esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 679 cod. pen., con riferimento alla condotta di detenzione per il commercio di materie esplodenti per un quantitativo di peso inferiore a quello necessario per la configurabilità del reato di cui all'art. 678 cod. pen.).