Art. 76 – Codice penale – Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte
Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.
Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza [199-240] e in ogni altro caso stabilito dalla legge.
Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31753/2024
In tema di accesso alle misure alternative e alla liberazione condizionale, hanno natura sostanziale le disposizioni restrittive introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sicché le stesse, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, non possono essere applicate retroattivamente, mentre non hanno analoga natura le disposizioni introdotte dall'art. 15 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che hanno inciso solo sulle modalità di funzionamento degli istituti.
Cass. civ. n. 23580/2024
Integra il delitto di falso materiale in atto pubblico fidefacente la condotta dell'avvocato che, nel procedimento civile, alteri l'indice del fascicolo di parte dopo che il cancelliere incaricato lo ha sottoscritto, in quanto siffatta sottoscrizione non è finalizzata, semplicemente, a provare l'avvenuto deposito del fascicolo, ma anche a dare contezza del suo contenuto.
Cass. civ. n. 15438/2024
In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che lamentava l'illegalità della pena, in quanto la pena base per il delitto di rapina, ritenuto il più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, era stata individuata nella reclusione di durata inferiore di un anno, in violazione del disposto dell'art. 628 cod. pen.).
Cass. civ. n. 13774/2024
In tema di falso documentale, riveste natura di atto pubblico il registro delle presenze della persona ammessa a svolgere il lavoro di pubblica utilità nell'ambito del procedimento di messa alla prova, in quanto il d.m. 8 giugno 2015, n. 88 prevede espressamente, all'art. 3, che tale registro sia istituito per attestare in modo analitico il computo delle ore di lavoro effettivamente svolte dall'imputato.
Cass. civ. n. 637/2024
In tema di concessione del permesso premio richiesto da un collaboratore di giustizia, il requisito del ravvedimento per ottenere il beneficio ai sensi dell'art. 16-nonies, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, stante la gradualità all'accesso alle misure alternative, deve essere inteso non come l'avvenuto conseguimento del fine ultimo del trattamento rieducativo, ma come la maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale rispetto al quale è maturata la scelta collaborativa.
Cass. civ. n. 47542/2023
In tema di falsità documentale, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., pur non avendo rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, è atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare, fino a querela di falso, che la decisione riportata corrisponde a quella adottata in esito alla discussione in camera di consiglio, svoltasi in una determinata data tra i componenti di un determinato collegio giudicante. (Fattispecie relativa a soppressione del dispositivo di sentenza emesso da una Commissione tributaria regionale).
Cass. civ. n. 46453/2023
Il delitto di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., commesso in occasione della perpetrazione di quello di violenza sessuale di gruppo, di cui all'art. 608-octies cod. pen., integra, in ragione dell'unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen., punibile con la pena dell'ergastolo.
Cass. civ. n. 43074/2023
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pronuncia di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è condizionata alla presentazione da parte di quest'ultima delle conclusioni, in quanto, avvenuta la richiesta di patteggiamento e rimanendo esclusa la possibilità della pronuncia sull'azione civile, è superflua la presentazione di conclusioni, essendo sufficiente, ai fini della sola liquidazione delle spese, la presentazione della relativa nota.
Cass. civ. n. 40079/2023
In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella stabilita per il delitto in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ex art. 76 cod. pen.
Cass. civ. n. 37070/2023
In tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità.
Cass. civ. n. 32574/2023
In tema di favoreggiamento personale, la ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità, deve consistere in una smentita non equivoca della precedente dichiarazione, non essendo sufficiente una parziale ammissione di fatti veri.
Cass. civ. n. 29863/2023
In tema di liberazione condizionale, la revoca del beneficio per la violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata presuppone il mancato ravvedimento del condannato, desumibile da trasgressioni che, se costituite da illeciti penali non oggetto di sentenze irrevocabili, possono essere valutate incidentalmente dal tribunale di sorveglianza, fermo restando, in caso di proscioglimento in sede di cognizione, l'esame della rilevanza delle violazioni sulla partecipazione dell'interessato al trattamento rieducativo.
Cass. civ. n. 26348/2023
In tema di riconoscimento dei benefici penitenziari a detenuti in espiazione di pena per reati ostativi cd. di prima fascia ex art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (nel testo previgente alla modifica di cui al d.l. 30 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), la mancata richiesta, da parte del Tribunale di sorveglianza, del parere al Comitato provinciale per l'ordine a la sicurezza pubblica non comporta la nullità della decisione, imponendo, tuttavia, un onere motivazionale rafforzato sull'insussistenza di collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata. (Diff.: n. 1095 del 09/03/1992,
Cass. civ. n. 12361/2023
In tema di liberazione condizionale, la facoltà di riconoscere il beneficio a soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge 15 marzo 1991, n. 82, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione.
Cass. civ. n. 30753/2022
In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di trenta anni di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria.
Cass. civ. n. 3336/2022
In tema di falso materiale in atto pubblico, le annotazioni sulla cartella clinica redatte da un medico specializzando non hanno carattere definitivo, necessitando del controllo del medico responsabile che ha svolto l'attività o alle cui direttive e indicazioni lo specializzando si è attenuto, sicché solo all'esito di tale verifica e delle correzioni eventualmente apportate dal medico responsabile l'atto assume rilievo pubblicistico e solo a partire da tale momento ogni successiva alterazione può integrare, sussistendone gli ulteriori requisiti normativi, la fattispecie di cui all'art. 476 cod. pen.
Cass. civ. n. 19262/2022
L'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo.
Cass. civ. n. 12782/2021
In tema di liberazione condizionale il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento.
Cass. civ. n. 37880/2021
Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative, a prescindere che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo il presupposto implicito necessario. (Fattispecie relativa alla falsificazione materiale della richiesta di registrazione di un contratto di locazione mediante apposizione di sottoscrizioni apocrife sulla scheda e sull'atto di delega).
Cass. civ. n. 19923/2021
Integra il delitto di falso materiale in atto pubblico la condotta dell'avvocato che alteri il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, inserendovi delle aggiunte, dopo che il cancelliere incaricato abbia apposto sull'atto l'attestazione di avvenuto deposito.
Cass. civ. n. 15901/2021
Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come le autocertificazioni del privato redatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da considerarsi come rese a pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa a dichiarazione certificativa del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio di servizio di noleggio con conducente).
Cass. civ. n. 16786/2021
In tema di falsità ideologica, è atto pubblico, al pari di quello cartaceo, il repertorio notarile regolarmente formato e conservato in modalità informatica. (In motivazione, la Corte ha precisato che il novellato art.66-bis, l. 16 febbraio 1913, n.89, prevede espressamente la tenuta su supporto informatico di tutti i repertori e registri, introducendo una totale simmetria con il repertorio cartaceo, essendo entrambi redatti dal notaio, nel rispetto dei relativi adempimenti formali, così da fornire pubblica fede della loro provenienza e del contenuto).
Cass. civ. n. 11402/2021
In tema di falsità materiale, integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di una copia di un'ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimento giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione alla trasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copia telematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata come corrispondente all'originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reato e di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonché della sottoscrizione del giudice).
Cass. civ. n. 10671/2021
In tema di falso documentale, l'apposizione su un provvedimento giurisdizionale, da parte del giudice estensore, della firma apocrifa del presidente del collegio, quand'anche quest'ultimo sia consenziente, integra la condotta aggravata prevista, per i documenti dotati di fede privilegiata, dall'art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto tale sottoscrizione è destinata, nei termini indicati dall'art. 2700 cod. civ., sia a documentare un fatto compiuto dal pubblico ufficiale, attestando lo svolgimento delle funzioni pubblicistiche di verifica che l'ordinamento assegna al presidente del collegio, sia a comprovare la provenienza del provvedimento dai pubblici ufficiali che hanno concorso alla sua formazione.
Cass. civ. n. 28141/2021
Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso), la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso.
Cass. civ. n. 2608/2021
L'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen.).
Cass. civ. n. 3312/2020
In tema di concessione della liberazione condizionale nei confronti dei collaboratori di giustizia, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione.
Cass. civ. n. 27230/2020
Ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici non è richiesto l'"animus nocendi vel decipiendil" essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri" che, tuttavia, non costituisce un dolo in "re ipsa" e deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato in capo ad un dirigente medico di un ospedale che aveva compilato un referto attestante falsamente l'effettuazione di una visita e di un prelievo ematico su un paziente in realtà non presente in reparto, avendo accettato "brevi manu", a titolo di cortesia, direttamente dalla moglie del paziente, infermiera presso lo stesso ospedale e chiamata a rispondere dell'omicidio di questi, la provetta con il sangue da esaminare).
Cass. civ. n. 5079/2020
Integra il delitto di cui all'art. 476 cod. pen. la compilazione da parte di un agente di polizia di una relazione di servizio, completa di nota di straordinario e di foglio di viaggio, attestante falsamente la presenza ad un servizio di ordine pubblico fuori sede, funzionale a conseguire l'indennità di straordinario.
Cass. civ. n. 31231/2020
La circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma quinto-bis, cod. pen. non risulta sempre configurabile nel caso di reato commesso ai danni di appartenenti alla polizia municipale, in quanto questi ultimi rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria solo se risulti in concreto lo svolgimento delle attività previste dall'art. 57 cod. proc. pen., ovvero quella di agente di pubblica sicurezza a condizione che vi sia un formale provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. (In motivazione la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'aggravante non fosse implicitamente contenuta in quella del reato di cui all'art. 337 cod. pen., in quanto l'art. 576, comma quinto-bis cod. pen. ritaglia, nella più generica categoria dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, una più ristretta categoria di soggetti che svolgono specifiche funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 01/04/2019)
Cass. civ. n. 12554/2020
In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non opera la possibilità di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che lo scioglimento del cumulo è possibile solo allorquando riguardi reati ostativi e non ostativi, in quanto, in assenza di detta condizione, tale operazione sarebbe priva di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all'uno o all'altro titolo della pena già espiata). (
Cass. civ. n. 22081/2020
Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.
Cass. civ. n. 30931/2020
Sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio (nella specie, tentato) aggravato ex art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., che deve considerarsi quale reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., assorbendo integralmente il disvalore della fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa.
Cass. civ. n. 24906/2019
In tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (In applicazione del principio le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione).
Cass. civ. n. 29381/2019
Costituisce atto pubblico di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., il decreto di riabilitazione dei protesti, trattandosi di atto del pubblico ufficiale che comprova l'attività di quest'ultimo - costituita dall'esame dei documenti e dalla relativa valutazione tecnica in ordine alla sussistenza dei requisiti per la riabilitazione - e integra il presupposto per la cancellazione del protesto.
Cass. civ. n. 28047/2019
In tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto atto pubblico di fede privilegiata il verbale, redatto dal responsabile del procedimento relativo all'attribuzione di un incarico in una ASL, che attestava falsamente l'avvenuto esame dei "curricula vitae" dei candidati, in realtà nemmeno depositati alla data indicata nel verbale).
Cass. civ. n. 33523/2019
Non può ritenersi validamente contestata "in fatto" la circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 5-bis, cod. pen. in un capo di imputazione per lesioni che menzioni la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza della vittima (nella specie, indicata come carabiniere scelto), senza contenere riferimenti chiari e precisi alla commissione del fatto "nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio", che è parte integrante della previsione circostanziale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per difetto di querela).
Cass. civ. n. 9108/2019
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del fatto commesso nei confronti di pubblico ufficiale o di agente di polizia giudiziaria ovvero di pubblica sicurezza "nell'atto dell'adempimento delle funzioni o del servizio", di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen. occorre un collegamento logico tra il fatto delittuoso e l'adempimento delle funzioni o del servizio, con conseguente esclusione di tale circostanza in caso di mera connessione temporale tra di essi. (Fattispecie relativa all'omicidio commesso da un carabiniere ai danni di altro carabiniere all'interno di una caserma, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso l'aggravante in oggetto, non essendo emersa la sussistenza di un legame diretto tra il fatto delittuoso e l'esercizio delle funzioni).
Cass. civ. n. 36057/2019
In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non opera la possibilità di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo.
Cass. civ. n. 48690/2019
In tema di concessione dei benefici penitenziari a condannati per taluno dei reati indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'accertamento del necessario requisito dell'utile collaborazione con la giustizia ovvero dell'impossibilità od inesigibilità della stessa, di cui all'art. 58-ter della medesima legge, è legittimo lo scioglimento del cumulo, pur quando esso ricomprenda reati tutti ostativi (cd. cumulo omogeneo), escludendosi dalla valutazione i reati le cui pene dovessero risultare già espiate.
Cass. civ. n. 47034/2018
La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva, in quanto lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato; ne consegue che la permanenza si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la condotta si protragga nel corso del procedimento penale, in relazione a situazioni in cui il capo d'imputazione faccia riferimento solo alla data di accertamento del reato.
Cass. civ. n. 49072/2017
La ritrattazione compiuta nel processo penale esclude la punibilità di una falsa testimonianza resa in un processo civile solo se interviene prima che sulla domanda giudiziale proposta in sede civilistica sia pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile, tale dovendosi ritenere ogni pronuncia sul "petitum" introdotto dall'attore o dal ricorrente, compresa l'ordinanza emessa nel giudizio possessorio al termine della fase sommaria interdittale, con esclusione delle pronunce interlocutorie, incidentali o di carattere meramente processuale.
Cass. civ. n. 2714/2017
In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. Ne consegue che la natura di atto pubblico di fede privilegiato necessita del concorso di un duplice requisito: a) la provenienza da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della p.a. ad attribuire all'atto pubblica fede; b) l'attestazione del p.u. di verità circa i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la natura fidefaciente di una concessione edilizia priva dell'attestazione del p.u. di fatti giuridicamente rilevanti avvenuti alla sua presenza).
Cass. civ. n. 7615/2017
In tema di reati contro la fede pubblica, il delitto di falso materiale in atto pubblico consistito nella contraffazione, ad opera del difensore, delle firme poste in calce ai verbali delle dichiarazioni rilasciate, ex art. 391 bis cod. proc. pen., si consuma nel momento dell' utilizzo processuale di detto verbale.
Cass. civ. n. 49221/2017
In tema di falso documentale, l'etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione di motocicli ed autoveicoli non ha natura giuridica di atto pubblico, bensì di certificato amministrativo, in quanto destinato ad attestare l'esito positivo dell'attività documentata dalla pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti.