Art. 182 – Codice penale – Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena

Salvo che la legge disponga altrimenti [155, 544, 556, 573, 574], l'estinzione del reato o della pena ha effetto [198] soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE