Art. 182 – Codice penale – Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena

Salvo che la legge disponga altrimenti [155, 544, 556, 573, 574], l'estinzione del reato o della pena ha effetto [198] soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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