Art. 198 – Codice penale – Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili

L'estinzione del reato [150-170] o della pena [171-181] non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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