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Art. 198 — Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili

Art. 198 — Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili

L’estinzione del reato [ 150170 ] o della pena [ 171181 ] non importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4023/1981

Gli effetti dell’estinzione del reato sulle obbligazioni civili da esso derivanti e sull’azione civile esercitata nel processo penale non sono regolati dalle norme sul concorso di cause estintive del reato e della pena (art. 183 c.p.), ma trovano la loro autonoma e compiuta disciplina, sul piano sostanziale, nell’art. 198 c.p., e, sul piano processuale, nell’art. 23 c.p.p. ed ora, limitatamente al caso di estinzione del reato per amnistia, nell’art. 12 della L. n. 405 del 1978. Ne consegue che il sopravvenire, dopo l’amnistia, di altra causa estintiva del reato non vale a privare il giudice penale del potere-dovere, attribuitogli dall’art. 12, di conoscere egualmente, in sede di impugnazione, dell’azione civile, nonostante l’avvenuta estinzione del reato per amnistia ed in deroga alla norma generale di cui all’art. 23 c.p.p.

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Cass. civ. n. 3596/1971

È bensì vero che, quando sia intervenuta l’estinzione del reato, il giudice civile ha il potere-dovere di sostituirsi al giudice penale per accertare, con piena libertà di apprezzamento, se nel fatto lesivo, già costituente reato, ricorrano gli estremi, soggettivi ed oggettivi, dell’illecito penale, ai limitati fini delle azioni civili di restituzione e di risarcimento (artt. 185 e 198 c.p.), e che, in tal caso e a questi fini, spetta allo stesso giudice la ricostruzione della fattispecie e la individuazione della figura di reato in cui questa sia inquadrabile. Ma a tale accertamento non può il giudice civile procedere se non nelle fasi di merito e nei limiti delle deduzioni di fatto, delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte.

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Cass. pen. n. 648/1967

La estinzione di un reato non esclude il fatto che lo costituisce e non impedisce che il fatto medesimo possa essere valutato e utilizzato per ogni altro effetto e, quindi, come prova di altri fatti, se idoneo a fornirla.

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