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Art. 574 — Sottrazione di persone incapaci

Art. 574 — Sottrazione di persone incapaci

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale , al tutore [ 346 ], o al curatore [ 424 ], o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale , del tutore o del curatore [ 120 ], con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli [ 525 ] e [ 544 ] [ c.p.p. 689 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 44260/2013

È configurabile il tentativo nel delitto di sottrazione di incapaci a condizione che gli atti compiuti siano idonei a creare una situazione di pericolo attuale di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui l’agente, presentatosi presso una scuola elementare, aveva chiesto con insistenza la consegna di un minore, asserendo falsamente di essere stato incaricato dai genitori impossibilitati a provvedervi e non era riuscito nel suo intento per l’opposizione della insegnante).

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Cass. pen. n. 8076/2012

Il rifiuto di consegna di un minore da parte di uno dei genitori – o di colui che per conto di questi esercita la potestà (nella specie, la nonna) – all’altro, non integra il reato di sottrazione di persona incapace se il trattenimento del minore sia stato limitato a poche ore.

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Cass. pen. n. 48744/2011

È integrata la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione, e non quella di cui all’art. 574 c.p., qualora, mediante una “abductio”o una ritenzione violenta o fraudolenta, “l’infans”o “l’amens”siano sottratti alla custodia o vigilanza del legale rappresentante e sottoposti ad uno stato di cattività, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. (Nella specie, la S.C. ha configurato il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di un bambino di cinque mesi, rilevando che l’art. 630 c.p. è diretto a preservare la libertà personale del soggetto la cui inviolabilità è stabilita dall’art. 13 Cost., mentre il delitto previsto dall’art. 574 c.p. risulta introdotto dall’ordinamento al solo fine di tutelare la potestà genitoriale, come è dimostrato dalla sua collocazione normativa).

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Cass. pen. n. 37321/2008

La condotta di uno dei genitori integra il reato di cui all’art. 574 c.p. qualora, contro la volontà dell’altro, egli sottragga il figlio per un periodo di tempo rilevante, impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente d’abituale dimora.

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Cass. pen. n. 21954/2008

Il delitto di sequestro di persona può concorrere con quello di sottrazione d’incapaci, a condizione, però, che, trattandosi di fatto commesso nei confronti di minore infraquattordicenne, possa in concreto affermarsi che si sia in presenza di una limitazione della libertà del minore rispetto alla quale quest’ultimo, avendo acquistato una sufficiente capacità di esprimersi, abbia verbalmente o in altro modo manifestato il proprio dissenso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto, senza verificare la sussistenza della predetta condizione, la configurabilità del reato di sequestro di persona, in concorso con quello di sottrazione d’incapace, in un caso in cui il sequestrato sarebbe stato un bambino di soli 18 mesi d’età, sottratto dal padre alla madre da cui viveva separato ).

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Cass. pen. n. 8577/2006

È configurabile il concorso formale tra il reato di sottrazione di minori, previsto dall’art. 574 c.p., e quello di elusione di provvedimenti del giudice concernenti l’affidamento di minori, attesa la differenza dei rispettivi elementi strutturali che esclude il rapporto di specialità, dal momento che la prima delle suindicate fattispecie, mirando a tutelare il legame fra minore e genitore, si incentra sulla cesura di tale legame che si realizza mediante la sottrazione, mentre l’altra ha il suo «accento» sulla elusione del provvedimento del giudice.

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Cass. pen. n. 1275/2004

Non vi è concorso tra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persone incapaci, puniti rispettivamente dagli artt. 388 e 574 c.p., quando l’agente disattende un ordine del giudice avente ad oggetto esclusivo la consegna di un minore a persona che su di lui eserciti la potestà di genitore, poiché il reato di sottrazione è assorbito in tal caso da quello di mancata esecuzione del provvedimento giudiziale.

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Cass. pen. n. 20950/2003

L’art. 574 c.p. configura un reato contro la famiglia, plurioffensivo in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la patria potestà, ma anche quello del figlio a vivere secondo le indicazioni e determinazioni del genitore stesso. Ed infatti il reato si commette anche disponendo del minore in contrasto con l’autorità di chi esercita la potestà di genitore su di lui e con i connessi poteri di custodia e di vigilanza, conducendolo o trattenendolo in luogo non autorizzato, senza il consenso, espresso o tacito, dei genitori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurarsi il reato nella condotta dell’imputato che, del tutto sconosciuto al bambino ed ai suoi genitori, lo aveva prelevato dal luogo in cui questi ultimi lo avevano mandato insieme con il fratello conducendo con sè sulla propria autovettura, sia pure con lo scopo di offrirgli un gelato, e ritenendo che ciò sia avvenuto senza il consenso quantomeno presunto dei genitori).

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Cass. pen. n. 19520/2003

Le norme di cui agli artt. 388 e 574 c.p., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità (art. 15 c.p.), tutelando le suddette fattispecie obiettività giuridiche diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme.

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Cass. pen. n. 28863/2002

In tema di sottrazione di minori, poiché il principale bene giuridico tutelato dall’art. 574 c.p. è la potestà genitoriale, in mancanza di uno specifico provvedimento giudiziario che affidi i figli in via esclusiva a uno dei genitori, è configurabile il delitto di cui all’art. 574 c.p. da parte di uno dei genitori nei confronti dell’altro, sia nel caso di sussistente matrimonio sia nell’ipotesi di famiglia di fatto.

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Cass. pen. n. 11415/2002

Risponde del delitto di sottrazione di persona incapace (art. 574 c.p.) il genitore che, senza consenso dell’altro, porta via con sé il figlio minore, allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sé, quando tale condotta determina un impedimento per l’esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell’altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma.

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Cass. pen. n. 38438/2001

Il delitto di sequestro di persona può concorrere con quello di sottrazione di persona incapace, atteso che le due fattispecie tutelano beni giuridici e diritti soggettivi distinti (la libertà di movimento, per quanto attiene al reato di cui all’art. 605 c.p., ed il diritto dell’affidatario dell’incapace di mantenere il predetto sotto la propria custodia, per quanto riguarda il delitto di cui all’art. 574 dello stesso codice) e solo occasionalmente coincidenti nella stessa condotta antigiuridica.

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Cass. pen. n. 7836/1999

Affinché la condotta di uno dei due coniugi possa integrare l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 574 c.p., è necessario che il comportamento dell’agente porti a una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell’altro, così da impedirgli la funzione educativa e i poteri inerenti all’affidamento, rendendogli impossibile l’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’interesse del minore stesso e della società.
L’elemento soggettivo del reato di sottrazione di persone incapaci, che ha natura permanente, consiste nella coscienza e volontà di sottrarre il minore, nel senso che l’agente deve avere la consapevolezza che il suo comportamento realizza una situazione antigiuridica mediante la ritenzione dell’incapace, attuata con un comportamento sempre attivo diretto a mantenere l’esclusivo suo controllo sullo stesso. (Fattispecie in tema di sottrazione di un minore da parte di un coniuge in danno dell’altro coniuge).

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Cass. pen. n. 2620/1993

Le norme di cui agli artt. 388 e 574 c.p., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità (art. 15 c.p.). Ed infatti il primo reato è caratterizzato dalla elusione di un provvedimento del giudice, mentre il secondo è qualificato da un’incidenza su un rapporto di cui il minore è parte e che si collega alla patria potestà o ad altre situazioni particolari. Le diverse componenti delle fattispecie sono indicative di offese diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme.

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Cass. pen. n. 9538/1992

Integra gli estremi del delitto di cui all’art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci), e non quelli di cui all’art. 605 stesso codice (sequestro di persona), il fatto di chi sottrae un minore degli anni quattordici al genitore — nella specie di un neonato alla madre — mediante rapimento. Infatti, il concetto di libertà personale, di cui all’art. 605 citato, deve essere interpretato come libertà di locomozione, libertà fisica, di movimento in uno spazio fisico, non come diritto di vivere in un certo ambiente, di realizzare la propria personalità nell’habitat naturale: tale diritto trova tutela nell’art. 574 c.p., che punisce un reato appartenente alla categoria dei delitti contro la famiglia, da considerarsi plurioffensivo, in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la potestà (che è potere-dovere) del genitore, ma altresì quello del figlio a «vivere nell’habitat naturale» secondo le indicazioni e determinazioni del genitore stesso.

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Cass. pen. n. 4515/1990

L’attribuzione della potestà sui figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, che la esercitano di comune accordo, non esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 574 c.p. a carico di colui, dei due genitori, che sottragga il minore all’altro, cui sia stato legalmente affidato.

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