Art. 191 – Codice penale – Ordine dei crediti garantiti con [ipoteca] o sequestro

Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende [149], sono pagate nell'ordine seguente [c.p.p. 320]:
1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni [185] e di spese processuali [c.p.p. 538, 539, 541] al danneggiato [c.p.p. 320], purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650];
3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario [c.p.p. 320];
4) le spese del procedimento;
5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena [188]. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;
6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato [c.p.p. 691].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE