Art. 197 – Codice penale – Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende
Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14952/2024
Ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso del dichiarante e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle sue propalazioni, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione, senza la necessità di particolari indagini o verifiche.