Art. 199 – Codice penale – Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge [1] e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 33056/2024
In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nel caso di falso certificato di ultimazione dei lavori, per la configurabilità del concorso di persone nel reato da parte del direttore tecnico dell'impresa esecutrice è sufficiente che la sottoscrizione di quest'ultimo del falso certificato si accompagni a quella del direttore dei lavori nominato dall'ente pubblico, essendo entrambe richieste dalle disposizioni di cui all'art. 199 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "ratione temporis" applicabili e risultando la sottoscrizione del direttore tecnico decisiva per legge.
Cass. civ. n. 25593/2023
La mancata concessione a un testimone della facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199, comma 3, cod. proc. pen., per la ritenuta assenza del presupposto della convivenza "more uxorio" con l'imputato, fonda su un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente e logicamente motivato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della facoltà di astensione, l'esistenza di un rapporto personale tra testimone e imputato, pur a fronte di una coabitazione solo saltuaria e a prescindere dai rapporti economici tra i due).
Cass. civ. n. 17827/2023
In tema di testimonianza indiretta, nel caso in cui il teste di riferimento si avvalga della facoltà di astensione riconosciutagli dall'art. 199 cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato" sono liberamente valutabili, non venendo in rilievo alcuna delle ipotesi di inutilizzabilità tassativamente previste dall'art. 195, commi 3 e 7, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 37843/2019
In tema di misure di sicurezza, il magistrato di sorveglianza, in sede di accertamento dell'attualità della pericolosità sociale ex art. 679 cod. proc. pen., non può applicare al condannato la misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola in sostituzione di quella della libertà vigilata disposta con la sentenza e non ancora eseguita, pur quando, nelle more, siano sopravvenuti fatti indicativi di una maggiore pericolosità del predetto condannato, ostandovi la mancanza di un'espressa previsione di legge in tal senso.
Cass. pen. n. 1058/1999
Le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario possono essere concesse solo con riferimento alla esecuzione delle “pene” e non anche per le misure di sicurezza disciplinate dagli artt. 199 e ss. c.p.
Cass. pen. n. 804/1996
La constatata mancata convalida del sequestro (probatorio o preventivo) operato dalla polizia giudiziaria impone la restituzione del manufatto abusivo, e ciò ancorché di questo sia stata ordinata la demolizione ai sensi dell'art. 7 della L. 28 febbraio 1985, n. 47; la restituzione, infatti, non è compatibile con l'ordine di demolizione, il quale, per il principio di tassatività delle misure di sicurezza, non può essere qualificato come sanzione atipica ad effetto ablativo, parzialmente assimilabile alla confisca obbligatoria.
Cass. pen. n. 104/1995
L'ordine di demolizione ex art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47 non può essere qualificato «sanzione giurisdizionale atipica ad effetto ablativo», assimilabile parzialmente alla confisca obbligatoria e sostitutivo ed assorbente del sequestro probatorio o preventivo, perché non è concepibile un'assimilazione parziale dell'ordine di demolizione ad una misura di sicurezza, atteso il principio di tassatività delle stesse (art. 199 c.p.), mentre i dettati degli artt. 262, comma quarto e 323 comma terzo c.p.p. consentono il permanere del sequestro dopo la sentenza definitiva solo se sia disposta la confisca. Pertanto non è possibile mantenere il sequestro probatorio o preventivo di una costruzione abusiva dopo la sentenza definitiva.
Cass. pen. n. 2196/1994
Applicata ad un soggetto, con diversi provvedimenti, la misura di sicurezza della libertà vigilata, non è consentito, in sede di unificazione disposta ai sensi dell'art. 209, comma 1, c.p.p., aggiungere alla detta misura il divieto di soggiorno, ostandovi il principio di legalità sancito, in materia di misure di sicurezza, dall'art. 25, comma 3, Cost. e dall'art. 199 c.p., né potendosi ritenere che il divieto di soggiorno, costituente diversa ed autonoma misura (art. 233 c.p.), sia inquadrabile nell'ambito delle prescrizioni intese ad evitare le occasioni di nuovi reati, previste in materia di libertà vigilata dall'art. 228, comma 1, c.p.