Art. 1 – Codice penale – Reati e pene: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge , né con pene che non siano da essa stabilite.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 39798/2025
L'illegalità della pena detentiva irrogata per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace deve essere rilevata dal giudice procedente anche nel caso di applicazione dell'istituto della sospensione condizionale, e in assenza di sollecitazione delle parti, fermo restando l'obbligo di verificare, anche d'ufficio, l'interesse dell'imputato a mantenere il beneficio già concesso in riferimento alla pena detentiva o a vedersi inflitta una delle pene previste per i reati di competenza del giudice di pace, così da assicurare il rispetto del principio del "favor rei".
Cass. civ. n. 22066/2025
Il sottufficiale sospeso dal servizio per ragioni disciplinari non è soggetto alla legge penale militare, non potendo essere considerato "in servizio alle armi".
Cass. civ. n. 23410/2024
Il graduato delle Forze armate in posizione di aspettativa per infermità non riveste la qualifica di "militare in servizio alle armi" - a differenza degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera, considerati dalla legge in servizio anche in costanza di aspettativa - e, pertanto, non è assoggettabile alla legge penale militare.
Cass. civ. n. 17793/2024
L'illegalità della pena derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anche nel caso in cui la sentenza contenente l'erronea statuizione non sia stata impugnata. (Fattispecie relativa a pena che, nonostante l'assoluzione da alcuni reati disposta dalla Corte di cassazione, il giudice del rinvio non aveva conseguentemente ridotto, con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di mancata impugnazione dell'imputato).
Cass. civ. n. 34472/2021
Il giudice, chiamato ad applicare una legge di interpretazione autentica, non può qualificarla come innovativa e circoscriverne temporalmente, in contrasto con la sua "ratio" ispiratrice, l'area operativa, perché finirebbe in tal modo per disapplicarla, mentre l'autorità imperativa e generale della legge gli impone di adeguarvisi, il che delinea il confine in presenza del quale ogni diversa operazione ermeneutica deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, in riferimento agli articoli 3 e 117, comma primo, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della Convenzione EDU-, «nella parte in cui le disposizioni interne operano retroattivamente, e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge n. 479 del 1999, sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 - pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 1252 del 7 giugno 1923 -, era entrato in vigore il citato D.L., con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto», ritenendo impraticabile un'interpretazione della predetta normativa interna conforme all'articolo 7 Convenzione EDU, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo). (Annulla senza rinvio, Trib. Spoleto, 13/09/2011)
Cass. civ. n. 31178/2020
La fattispecie di cui all'art. 6, commi 2 e 6 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, per come risulta dal combinato disposto di questi due commi, prevede una sola condotta, quella costituita dalla violazione dell'obbligo di presentarsi nel giorno e nell'ora indicati presso l'ufficio di polizia prestabilito. Di conseguenza, ritenere che il reato sia integrato anche se la persona obbligata a presentarsi, in caso di impossibilità ad adempiere, non proceda ad informare tempestivamente l'autorità di polizia preposta al controllo, implica una violazione del principio di tipicità della fattispecie, di cui agli artt. 25 Cost. e 2 c.p., perché sostituisce alla condotta prevista come penalmente illecita dal legislatore una diversa condotta non descritta dalla legge.
Cass. civ. n. 148/2018
È incostituzionale la l. reg. Veneto 17 gennaio 2017, n. 1, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa per quanti pongano in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o di pesca o rechino molestie ai cacciatori o ai pescatori nel corso delle loro attività.
Cass. civ. n. 115/2018
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della Legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona), sollevate in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la norma impugnata, imponendo di applicare l'art. 325 TFUE come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco, comporterebbe l'omessa applicazione del regime legale degli atti interruttivi della prescrizione previsto dagli artt. 160 e 161 c.p., allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA.
Cass. civ. n. 24/2018
Deve essere sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la questione richiedente se l'art. 325, parr. 1 e 2, del medesimo Trattato, debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata.
Cass. civ. n. 40076/2017
L'inosservanza delle prescrizioni generiche di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi», da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui all'art. 75, comma 2, D.L.vo n. 159 del 2011. Essa può, tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione personale.
Cass. civ. n. 42/2017
Qualora le sanzioni penali adottate per reprimere le frodi gravi in materia di IVA non consentano di garantire efficacemente la riscossione integrale di detta imposta, gli Stati membri violano gli obblighi loro imposti dall'art. 325, par. 1, TFUE. Spetta ai giudici nazionali competenti dare piena efficacia agli obblighi derivanti da tale articolo, e disapplicare disposizioni interne, in particolare riguardanti la prescrizione, che, nell'ambito di un procedimento relativo a reati gravi in materia di IVA, ostino all'applicazione di sanzioni effettive e dissuasive per combattere le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione. Spetta, tuttavia, in prima battuta al legislatore nazionale stabilire norme sulla prescrizione che consentano di ottemperare agli obblighi derivanti dall'art. 325 TFUE, alla luce delle considerazioni esposte dalla Corte al punto 58 della sentenza Taricco.
Cass. civ. n. 6240/2015
L'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione.
Cass. civ. n. 105/2015
La disciplina del combinato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161 c.p. in base alla quale l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di IVA comportava,all'epoca dei fatti, il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, § 1 e 2, TFUE nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, § 1 e 2, TFUE, disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, § 1 e 2, TFUE.
Cass. civ. n. 18821/2013
Non può essere ulteriormente eseguita, ma deve essere sostituita con quella di anni trenta di reclusione, la pena dell'ergastolo inflitta in applicazione dell'art. 7, comma primo, D.L. n. 341 del 2000 all'esito di giudizio abbreviato richiesto dall'interessato nella vigenza dell'art. 30, comma primo, lett. b), legge n. 479 del 1999 - il quale disponeva, per il caso di accesso al rito speciale, la sostituzione della sanzione detentiva perpetua con quella temporanea nella misura precisata -, anche se la condanna è divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità della disposizione più rigorosa, pronunciata per violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 7, par. 1, della Convenzione Edu, laddove riconosce il diritto dell'imputato a beneficiare del trattamento "intermedio" più favorevole, in quanto il divieto di dare esecuzione ad una sanzione penale contemplata da una norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi è principio di rango sovraordinato rispetto agli interessi sottesi all'intangibilità del giudicato, che trova attuazione nell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. (Annulla senza rinvio, Trib. Spoleto, 13/09/2011).
Cass. civ. n. 6309/2012
È applicabile anche ai reati tributari l'istituto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non soltanto in relazione al prezzo ma anche al profitto del reato. In particolare, poiché il rinvio integrale da parte della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 rende applicabili ai reati tributari entrambi i commi dell'art. 322-ter c.p., la loro applicazione non costituisce interpretazione estensiva per cui non si pone alcun problema di violazione del principio di legalità.
Cass. civ. n. 68/2012
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice penale nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, una circostanza attenuante speciale per i fatti di «lieve entità», analoga, «nella struttura e negli effetti», a quella applicabile, in forza dell'art. 311 c.p., al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, previsto dall'art. 289 bis del medesimo codice.
Cass. civ. n. 12220/2012
Nell'ordinamento italiano, per scadenza del termine di adeguamento, a partire dal 25 dicembre 2010, ha acquistato diretta efficacia la direttiva in materia di immigrazione n. 115/2008 risultata, nella predetta materia, incompatibile con il diritto italiano interno. In particolare, mentre l'art. 11, paragrafo 2, della citata direttiva prevede che la durata del divieto di ingresso è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso, non potendo superare i cinque anni, l'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. Immigrazione) pone il divieto di reingresso per dieci anni e, comunque, per un tempo non inferiore a cinque anni. Di talché, laddove venga accertato che lo straniero sia rientrato in Italia ben dopo cinque anni dal provvedimento di espulsione, dovrà disapplicarsi la normativa interna (art. 13, comma 13, del T.U. Immigrazione), con la conseguente assoluzione dello stesso perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Cass. civ. n. 22/2012
I cosiddetti decreti "milleproroghe", che vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina "a regime" di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'art. 71 Cost.. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. La necessaria omogeneità del d.l., la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione. Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un d.l. è pienamente recepito dall'art. 96-bis, c. 7, del regolamento della Camera dei deputati, che dispone: "Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge". Pertanto, è costituzionalmente illegittimo l'art.2, c. 2-quater, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in l., con modif., dall'art. 1, c. 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), in quanto le norme impugnate, inserite nel corso del procedimento di conversione del D.L. n. 225/2010, sono del tutto estranee alla materia e alle finalità del medesimo.
Cass. civ. n. 77/2012
Gli articoli 43 e 49, Trattato 25 marzo 1957, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.
Cass. civ. n. 44895/2010
Il sequestro preventivo del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato d'ebbrezza, disposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 (che ha mutato la natura giuridica della confisca prevista in tali casi, qualificandola come sanzione amministrativa accessoria), mantiene ferma la sua efficacia nel caso di infondatezza del ricorso in cassazione proposto dall'imputato.
Cass. civ. n. 41693/2010
In caso di confisca del ciclomotore utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza la misura ablativa non può essere estesa anche alla targa-contrassegno del medesimo, atteso che la stessa non ha la funzione di identificare il veicolo sulla quale è apposta, bensì il suo guidatore.
Cass. civ. n. 359/2010
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Carta (con assorbimento delle ulteriori censure di illegittimità costituzionale proposte dal giudice rimettente), l'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non esclude, quando ricorra un "giustificato motivo", la punibilità dello straniero che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento a norma dei precedenti commi 5-ter e 5-bis, continui a permanere nel territorio dello Stato. La comparazione tra la norma censurata e quella contenuta nel comma 5-ter del medesimo art. 14, che sanziona l'ipotesi di inosservanza del primo ordine di allontanamento, evidenzia che, a fronte di una sostanziale identità della condotta incriminata (consistente, allo stesso modo, nella permanenza nel territorio dello Stato da parte dello straniero al quale sia stato impartito dal questore l'ordine di allontanarsi), la norma censurata presenta, quale duplice elemento di differenziazione, per un verso, l'aumento della pena nel suo valore massimo (cinque anni di reclusione, in confronto ai quattro previsti dal comma precedente), e, per altro verso, soprattutto la mancata riproduzione dell'espressione "senza giustificato motivo", presente invece nella norma incriminatrice contenuta nello stesso comma 5-ter e che, nella ricorrenza di diverse eventualità di fatto (estrema indigenza, indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà nell'ottenimento dei titoli di viaggio, etc.), esclude la configurabilità del reato. Il fatto che l'omissione cui si riferisce la norma censurata faccia seguito ad altra omissione dello stesso genere non incide sul nucleo essenziale della descrizione legislativa della condotta illecita, che resta uguale nella prima e nella seconda ipotesi ed, al contempo, le ragioni, di natura sociale e umanitaria, che sostengono la scelta del legislatore di prevedere la clausola di salvezza "del giustificato motivo", si attagliano al caso in cui lo straniero continui a permanere nel territorio nazionale, dopo un ulteriore ordine di allontanamento. Pertanto, stante l'omogeneità tra la norma considerata quale tertium comparationis rispetto alla norma oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, è manifestamente irragionevole, perché vìola il principio di eguaglianza, che una situazione ritenuta dalla legge idonea ad escludere la punibilità dell'omissione, in occasione del primo inadempimento, perda validità se permane nel tempo, senza responsabilità del soggetto destinatario dell'ordine di allontanamento, o che il verificarsi di una nuova situazione ostativa, in sé e per sé idonea ad integrare l'ipotesi di un "giustificato motivo", solo perché intervenuta in un secondo momento, non abbia rilevanza ai fini del suo riconoscimento come elemento negativo del fatto di reato.
Cass. civ. n. 4600/2010
In tema di diritto d'autore, integra il reato di cui all'art. 171 ter legge n. 633 del 1941 l'illecita riproduzione del supporto contenente le opere dell'ingegno, e ciò anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia Scwibber - che ha dichiarato l'inopponibilità al privato dell'obbligo di apporre il contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere tutelate dal diritto d'autore, trattandosi di regola non notificata alla commissione - in quanto l'obbligo per il giudice di disapplicazione della norma italiana si restringe ai casi di accertata mancanza di contrassegno SIAE, e non già a quelli di verificata abusiva duplicazione o riproduzione di supporti. (Rigetta, Trib. Napoli, 17/02/2010).
Cass. pen. n. 10120 del 1 dicembre 2010
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 322 ter cod. pen. ed 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la parte in cui, nel prevedere la confisca per equivalente anche per i reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contrasterebbero, nel caso di sanatoria della posizione debitoria con l'Amministrazione finanziaria, con gli artt. 23 e 25 Cost., in quanto la restituzione all'Erario del profitto del reato fa venir meno lo scopo principale perseguito con la confisca, escludendo la temuta duplicazione sanzionatoria. (Dich. man.infon.quest.leg.cost., Trib. lib. Napoli, 26 aprile 2010).
Cass. civ. n. 6807/2010
La confisca obbligatoria del veicolo, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del D.L. n. 92 del 2008, convertito in l. n. 125 del 2008, che l'ha introdotta. (In motivazione la Corte ha precisato che la confisca, già avente natura di sanzione penale accessoria, con conseguente applicabilità dell'art. 2 cod. pen., è stata degradata a sanzione amministrativa dalla legge n. 120 del 2010, anch'essa irretroattiva ex art. 1 legge n. 689 del 1981). (Conf. sez. IV, n. 6832/11, non massimata). (Rigetta, Trib. Savona, 28 maggio 2009).
Cass. civ. n. 40523/2010
Anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 186 Cod. strada dalla legge n. 120 del 2010, in tema di confisca del veicolo, che consegue alla guida in stato di ebbrezza, permane l'ammissibilità del sequestro prodromico alla confisca, che peraltro attualmente si configura (in coerenza con la mutata natura giuridica dell'istituto) come sequestro amministrativo. (La Corte ha precisato che, nei casi in cui il sequestro venne legittimamente eseguito secondo la disciplina previgente, in applicazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis" il giudice penale, che è sempre competente ad infliggere le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, non deve investire della questione l'autorità amministrativa, ma deve valutare se l'atto già compiuto fosse conforme ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per l'adozione della misura). (Rigetta, Trib. lib. Modena, 22 febbraio 2010).
Cass. civ. n. 44903/2010
Il giudice conserva, in virtù del principio della "perpetuatio iurisdictionis", il potere-dovere, in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, di delibare la fattispecie al fine di verificare se il sequestro fu eseguito legittimamente e se sussistano le condizioni per disporre la confisca, senza dovere investire il giudice amministrativo della questione a seguito delle modifiche apportate al Codice della strada dalla legge n. 120 del 2010 che ha, in particolare, attribuito al sequestro finalizzato alla confisca "ex" art. 186, comma secondo, lett. c) e 187 cod. strada, natura amministrativa, ed alla conseguente confisca, natura di sanzione amministrativa accessoria. (Rigetta, Trib. lib. Cagliari, 08 giugno 2010).
Cass. civ. n. 205/2010
L'articolo 10 della decisione quadro 2001/220 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a consentire il ricorso alla mediazione per tutti i reati il cui elemento oggettivo, come definito dalla normativa nazionale, corrisponda in sostanza a quello dei reati per i quali la mediazione è espressamente prevista da tale normativa.
Cass. civ. n. 382/2010
L'articolo 14, n. 1, del Regolamento n. 384/96, del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che, in caso di errore nella classificazione doganale di merci importate nel territorio doganale dell'Unione, preveda l'imposizione di un'ammenda di un importo equivalente all'insieme dei dazi antidumping applicabili, sempreché l'importo di quest'ultima sia fissato in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che conferiscano alla sanzione un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva, ove la relativa valutazione spetta al giudice del rinvio.
Cass. civ. n. 7505/1994
Il principio di legalità della pena è vincolante non solo quando venga applicata una pena non prevista o diversa da quella contemplata dalla legge, ma anche quando venga applicata una pena che esula dalle singole fattispecie legali penali perché pena legale è anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, tra le quali rientrano le norme sulle circostanze aggravanti. (Affermando tale principio la Cassazione ha eliminato la pena della multa inflitta per il reato di corruzione ai sensi dell'art. 24, comma 2, c.p. che consente l'aggiunta della pena della multa per i delitti determinati da motivi di lucro puniti con la sola reclusione: all'uopo ha considerato che il reato ascritto all'epoca dei fatti era punito con la pena congiunta della reclusione e della multa e che pertanto, per il principio di legalità della pena, esso rimaneva fuori della previsione aggravatoria di cui al suddetto articolo).
Cass. civ. n. 435/1994
Il principio di stretta legalità vigente in diritto penale impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma incriminatrice, senza indulgere a interpretazioni analogiche e, ove la norma del tutto chiara non sia, di attenersi all'interpretazione giurisprudenziale imperante, che la abbia esplicitata, ad evitare diverse interpretazioni che espongano il cittadino a responsabilità di maggior contenuto a quelle cui il cittadino medesimo, in base al principio di cui all'art. 1 c.p., era espressamente chiamato dalla norma incriminatrice e dalla giurisprudenza al riguardo. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato di sentenza di condanna per avere l'imputato effettuato scarichi dai servizi civili, in un fosso adiacente alla propria fabbrica senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, la S.C. ha osservato che la coincidenza dell'epoca dell'accertamento dello scarico con quella del mutamento della giurisprudenza imperante, che non richiedeva l'autorizzazione, avrebbe imposto come soluzione obbligata l'assoluzione dell'imputato, la quale, oltreché dettata dall'art. 5 c.p. nella lettura fattane dalla Corte costituzionale, è suggerita, prima ancora, dal principio di stretta legalità).
Cass. civ. n. 6176/1984
La norma o la prescrizione di rinvio, espressamente richiamata a completamento del precetto, viene a svolgere una funzione integratrice della norma penale in bianco e ad essere, quindi, in essa incorporata. Ne discende che la norma in bianco non è in contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. poiché, attraverso il suddetto procedimento di integrazione, la fonte immediata della norma penale resta pur sempre la legge (in senso formale o sostanziale), mentre la norma regolamentare o l'atto della pubblica amministrazione riveste il ruolo di completamento ed integrazione del precetto nei limiti e con il contenuto indicati con sufficiente specificazione dalla norma primaria. (Nella specie tale rapporto di integrazione è stato individuato nell'art. 58 del regolamento di esecuzione del t.u. delle leggi di P.S. e l'art. 221 del t.u. medesimo, definita norma penale in bianco).
Cass. civ. n. 5655/1984
La norma intesa come imperativo o come giudizio ipotetico è sempre un unicum che proviene dal legislatore, il quale, anche quando collega il precetto alla sanzione, pur se attraverso un rinvio ad altre norme, è investito al riguardo di una competenza esclusiva, non esercitabile in funzione surrogatoria dall'interprete della legge. (Fattispecie in tema di reati militari).
Cass. civ. n. 5690/1981
Il principio di legalità della pena (art. 1 c.p.) è violato qualora venga applicata una pena non prevista o diversa da quella prevista dalla legge per un determinato reato. Rientra, tuttavia, nel concetto di legalità anche la pena comminata dalle singole fattispecie penali, nonché quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, nelle quali disposizioni, oltre le norme sulle circostanze (aggravanti o attenuanti) va ricompresa la normativa concernente il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81 c.p.