Art. 1 – Codice penale – Reati e pene: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge , né con pene che non siano da essa stabilite.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24096/2025
L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione va individuato nel rapporto tra possesso e artifizi e raggiri che, nel primo caso, sono finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della "res" già nella sua disponibilità in ragione dell'ufficio o servizio ricoperto, mentre, nel secondo caso, hanno lo scopo di procurare al soggetto agente il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, di cui non ha la disponibilità.
Cass. civ. n. 24093/2025
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte.
Cass. civ. n. 23654/2025
Il delitto di abusivismo finanziario ha natura di reato eventualmente abituale, in quanto può essere integrato sia da un unico comportamento, sia da una pluralità di condotte omogenee ripetute nel tempo, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico e, ove la condotta si sia protratta sotto la vigenza di due differenti regimi normativi, la disposizione applicabile è solo quella vigente alla data della consumazione.
Cass. civ. n. 23476/2025
In tema di disciplina emergenziale, la c.d. sospensione "covid" dei termini di prescrizione del reato per complessivi 64 giorni di cui all'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica per intero al procedimento la cui udienza sia fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, sicché la detta sospensione non può essere limitata al minor periodo compreso tra la data dell'udienza rinviata per l'emergenza pandemica e la fine del citato periodo di congelamento delle attività processuali.
Cass. civ. n. 23474/2025
È configurabile la responsabilità civile della pubblica amministrazione anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l'adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso è preposto costituiscano un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di responsabilità civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il delitto di concussione posto in essere da un suo dipendente).
Cass. civ. n. 23472/2025
Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., la condotta del socio e legale rappresentante di una società semplice che ottenga un contributo comunitario in favore dell'ente, omettendo di dichiarare, al momento della presentazione della domanda, di essere sottoposto a misura di prevenzione personale, in quanto, nelle società di persone, a differenza che nelle società di capitali, ai sensi degli artt. 83 e 85, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche i singoli soci sono tenuti a comunicare l'eventuale sussistenza di cause personali di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 stesso decreto.
Cass. civ. n. 23335/2025
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, qualora ritenga ammissibile, in astratto, la sostituzione della pena, non può rigettare la richiesta per inidoneità del programma di trattamento predisposto dall'U.E.P.E., ma è tenuto ad acquisire, anche mediante interlocuzioni con tale ufficio, le informazioni utili ad adottare una risposta sanzionatoria "individualizzata" che, in concreto, riduca il rischio di recidiva e favorisca il reinserimento sociale dello condannato.
Cass. civ. n. 23329/2025
In tema di responsabilità da reato degli enti, la rilevante entità del profitto del reato, richiesta quale condizione per l'applicazione all'ente di sanzioni interdittive, deve essere dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito, anche da quello soggettivo, determinato avendo riguardo alle caratteristiche dell'ente stesso e all'incidenza del suo arricchimento indebito rispetto alla specifica attività, al volume di affari, alla struttura d'impresa e alla posizione sul mercato dello stesso.
Cass. civ. n. 23201/2025
In tema di atti persecutori, nel caso di contestazione "aperta", le condotte successive costituiscono la prosecuzione dello stesso reato, sicché, in sede cautelare, esse potranno essere valutate ai fini dell'aggravamento della misura già in esecuzione, senza necessità di iscrizione di un nuovo procedimento penale e la emissione di un altro titolo cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, in caso di contestazione "chiusa", i fatti successivi devono confluire in una contestazione suppletiva o in una nuova iscrizione).
Cass. civ. n. 23122/2025
In tema di reato continuato, viola il disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. la conferma della pena inflitta nel giudizio di primo grado a titolo di aumento per la continuazione, nel caso in cui, nonostante la mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, siano state concesse le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza anche rispetto all'aggravante di un reato satellite, attesa la riconosciuta minore gravità di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 22356/2025
In tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il provvedimento di archiviazione o di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto costituisce un elemento valutabile, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., per escludere il riconoscimento del beneficio.
Cass. civ. n. 22337/2025
In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti violenti e persecutori che, sorti nell'ambito della comunità familiare, proseguano dopo la cessazione della convivenza tra l'agente e la persona offesa non potendosi riconoscere, al fine di escludere il concorso e ritenere l'assorbimento, rilevanza alcuna alla sola condivisione persistente della genitorialità.
Cass. civ. n. 22078/2025
In tema di prescrizione, i periodi di sospensione ricadenti all'interno di segmenti processuali travolti da una declaratoria di nullità afferente ad un atto propulsivo da cui consegua la regressione del procedimento non sono scomputabili nel calcolo del termine previsto per il maturare di tale causa estintiva del reato.
Cass. civ. n. 22066/2025
Il sottufficiale sospeso dal servizio per ragioni disciplinari non è soggetto alla legge penale militare, non potendo essere considerato "in servizio alle armi".
Cass. civ. n. 21859/2025
In tema di stupefacenti, deve essere pronunciata sentenza assolutoria con la formula "perché il fatto non sussiste" nel caso in cui, procedendosi per il delitto di illecita detenzione, manchi la prova della destinazione a terzi anche di parte della sostanza di cui il soggetto agente abbia il possesso, riferendosi la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" al diverso caso in cui difetti una qualsiasi norma incriminatrice cui ricondurre il fatto contestato.
Cass. civ. n. 21851/2025
In tema di continuazione, l'imputato che, nel giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento di tale beneficio con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva.
Cass. civ. n. 21233/2025
In tema di concordato in appello, le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 317-bis cod. pen., disposte in perpetuo nonostante, con riguardo all'entità della pena principale concordata, la normativa "ratione temporis" vigente ne prevedesse l'applicazione solo temporanea, costituiscono pene illegali, con la conseguente necessità, da parte della Corte di cassazione, di annullare con rinvio la sentenza impugnata "in parte qua", affinché il giudice di appello, fermo restando il contenuto del concordato, provveda alla rideterminazione della loro durata secondo i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen.
Cass. civ. n. 20993/2025
Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva può essere richiesto per la prima volta in sede di presentazione di memoria scritta, che tiene luogo della discussione orale, solo se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva a seguito della presentazione dei motivi di appello.
Cass. civ. n. 20870/2025
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577, comma primo, n. 1), cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per l'omicidio del coniuge non divorziato la pena predeterminata dell'ergastolo pur quando sia acquisita la prova della sostanziale cessazione del vincolo coniugale, non essendo irragionevole né arbitraria, ma rientrando in una legittima scelta discrezionale di politica criminale del legislatore, la disparità di trattamento rispetto all'omicidio, punito con pena temporanea, che sia commesso in danno dell'altra parte dell'unione civile ovvero in danno di persona legata al colpevole da stabile convivenza o da relazione affettiva, ove le stesse siano cessate.
Cass. civ. n. 20575/2025
Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in legno lunga 70 cm.) impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 20386/2025
Il delitto di atti persecutori si può configurare nei confronti di un intero condominio, inteso quale ente di gestione distinto dai singoli condomini che ne fanno parte, solo nel caso in cui i fatti costitutivi del predetto reato, tanto sul piano oggettivo, quanto su quello soggettivo, si realizzino nei confronti di ciascuno dei condomini e ciò anche quando alcune delle condotte persecutorie ascritte siano correlate all'utilizzo di parti comuni dello stabile condominiale.
Cass. civ. n. 20369/2025
In tema di circostanze, non rientrano nell'ambito applicativo dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che contempla il caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, quei fattori esterni costituenti un rischio demandato al governo del conducente del mezzo attraverso la previsione di specifiche regole di condotta, dovendo, invece, ricomprendersi in esso i fattori, diversi da quelli da soli sufficienti a determinare l'evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la condotta colposa dell'agente, rimanendo ad essa estranea. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso rilevanza causale al comportamento delle vittime, determinatesi ad accettare il rischio di viaggiare a bordo di un'auto il cui conducente versava in stato di ebbrezza alcolica).
Cass. civ. n. 20317/2025
In tema di riparto di giurisdizione, quando è contestato un fatto storico riconducibile sia alla fattispecie di peculato militare che a quella ordinaria, si realizza un concorso apparente di norme da risolversi, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., riconoscendo la giurisdizione del magistrato militare, in considerazione degli elementi specializzanti della qualità dell'agente - poiché l'art. 215 cod. pen. mil. pace incrimina solo il "militare incaricato di funzioni amministrative o di comando" - e della appartenenza dell'oggetto della appropriazione in capo all'amministrazione militare. (In motivazione, la Corte ha richiamato le precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno riconosciuto la specialità della legge penale militare, in quanto rivolta ad una più circoscritta platea di destinatari e destinata a soddisfare interessi del tutto peculiari, rispetto a quella ordinaria).
Cass. civ. n. 20255/2025
In tema di patteggiamento, l'integrale restituzione del profitto del reato, in quanto condizione preliminare di ammissibilità del rito alternativo nel caso in cui l'accordo definitorio abbia avuto ad oggetto il delitto di peculato, richiede una necessaria verifica da parte del giudice, non potendosi riconoscere alla confisca per importo corrispondente a quello del profitto efficacia equipollente, con effetto sanante rispetto all'inosservanza della condizione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'importo del profitto da restituire, quale condizione di ammissibilità del rito, deve essere quello risultante dall'imputazione, diversamente da quello oggetto della statuizione sulla confisca, che può essere determinato in esito a valutazioni rimesse al giudice procedente).
Cass. civ. n. 20127/2025
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di un'azienda sanitaria pubblica che sia addetto allo sportello CUP con il compito di attestare l'avvenuto pagamento del "ticket" da parte dell'utenza, a nulla rilevando che lo stesso sia tenuto a documentare l'attività di maneggio del denaro pubblico a fini di verifica interna inerente alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la condanna, demandando al giudice del rinvio di verificare se il ricorrente svolgesse i compiti a lui affidati con autonomia e discrezionalità, requisiti che soli sono suscettibili di connotare l'attività come non meramente esecutiva).
Cass. civ. n. 20123/2025
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive – anche relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta – e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto indicative di abitualità le precedenti cessioni riferite dall'acquirente nella fase delle indagini nonché un precedente arresto, senza accertare se le prime, mai neppure vagliate in contraddittorio, ed il secondo avessero dato avvio ad altri procedimenti).
Cass. civ. n. 19871/2025
In tema di violazioni della normativa antisismica, la contravvenzione di cui all'art. 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, laddove abbia ad oggetto l'omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e l'inizio dei lavori senza previa autorizzazione, in violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 93 e 94 d.P.R. citato, costituisce fattispecie "a consumazione prolungata", avente natura di reato permanente, la cui consumazione perdura in ragione del protrarsi dell'offesa al bene tutelato della pubblica incolumità e cessa con l'adempimento dei suddetti obblighi di legge, da parte dell'interessato, ovvero con l'ultimazione delle opere.
Cass. civ. n. 19866/2025
In tema di impugnazioni, la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti la misura della pena, ricomprende anche le censure relative alla recidiva che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione.
Cass. civ. n. 19390/2025
Il riconoscimento del vincolo della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione deve fondarsi sulla valutazione dei soli elementi accertati nelle sentenze irrevocabili, sicché non può riconoscersi alcun rilievo al contenuto ed alla motivazione di provvedimenti cautelari alle stesse sopravvenuti.
Cass. civ. n. 19342/2025
Commette il reato di cui all'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, colui che, partecipando ad una pubblica manifestazione sotto le insegne di un gruppo organizzato che si riporta esplicitamente al partito fascista e ne propugna le idee discriminatorie, razziste e antidemocratiche, esponga striscioni inneggianti a Benito Mussolini e risponda con il "saluto romano" alla "chiamata del presente". (In motivazione la Corte ha chiarito che quello in oggetto è reato di pericolo presunto, posto a tutela dei beni costituzionalmente garantiti della dignità ed uguaglianza di tutte le persone, e della solidarietà politica, economica e sociale).
Cass. civ. n. 6557/2023
E' configurabile il concorso nel reato di corruzione del soggetto che, pur non ricevendo utilità dirette, sia consapevole della dazione o promessa illecita e del rapporto sinallagmatico con l'esercizio della funzione e che in tale accordo si inserisca, fornendo un contributo materiale necessario alla sua realizzazione.
Cass. civ. n. 21183/2023
In caso di concorso di persone nel reato, ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto in capo ad un singolo partecipante alla vicenda delittuosa, occorre far riferimento alla rilevanza dell'accaduto ed alla lesione del bene giuridico protetto, essendo irrilevante la circostanza che l'apporto causale all'accaduto da parte del singolo sia stato minimale.
Cass. civ. n. 5876/2023
Il riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. delle sentenze emesse negli Stati dell'Unione europea, promosso al fine di applicare le pene accessorie di cui all'art. 12, n. 2, cod. pen., risolvendosi nella imposizione al condannato di un'ulteriore sanzione per lo stesso fatto per il quale egli è stato già giudicato all'estero, trova limite nel divieto del "ne bis in idem" eurounitario, giacché le garanzie convenzionali di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 54 della Convenzione di Schengen mirano a tutelare l'individuo, non solo dalla inflizione di una seconda pena ma, ancor prima, dal pregiudizio di dover subire un secondo processo per lo stesso fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che la possibilità di un doppio binario sanzionatorio per il medesimo illecito presuppone che tra i due procedimenti punitivi esista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, indimostrata nel caso in scrutinio).
Cass. civ. n. 25134/2023
In tema di truffa contrattuale, ove il reato sia commesso con condotte aventi ad oggetto la stipula di contratti conclusi mediante rapporti intrattenuti non direttamente con la persona giuridica titolare del patrimonio aggredito, ma con sue articolazioni (quali le agenzie o le filiali degli istituti di credito), la facoltà di proporre querela deve essere riconosciuta non solo ai rappresentanti legali della società, ma anche ai soggetti che in quella specifica articolazione, in ragione dell'organizzazione interna dell'ente e dei ruoli in esso rivestiti, sono contrattualmente obbligati a vigilare sulle attività svolte nei contatti con il pubblico e a garantire la tutela del patrimonio aziendale.
Cass. civ. n. 19971/2023
In tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile.
Cass. civ. n. 7573/2023
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza.
Cass. civ. n. 6596/2023
Il giudizio sulla pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza postula la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., come prescritto dall'art. 203, comma secondo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, inferendo il pericolo di recidiva unicamente dalle modalità di commissione del reato e dai disturbi psichiatrici dell'imputato, aveva applicato la misura di sicurezza di cui all'art. 219 cod. pen., senza valutare gli altri parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.).
Cass. civ. n. 16994/2023
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 8156/2023
In tema di fungibilità della pena, la pena scontata in uno Stato straniero deve essere computata in quella da espiarsi in Italia solo ove relativa a un fatto-reato per il quale si sia proceduto anche in Italia e nei limiti della medesima quantità di pena qui inflitta.
Cass. civ. n. 8171/2023
L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.
Cass. civ. n. 4188/2023
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della formulazione del giudizio prognostico, il giudice può tener conto dei precedenti di polizia dell'imputato, purchè dalla valutazione degli stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifichino una valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulteriore recidiva.
Cass. civ. n. 9063/2023
In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta generica di nuova concessione del beneficio da parte dell'imputato che ne abbia già fruito comporta l'implicita accettazione delle ulteriori condizioni previste dall'art. 165, comma primo, cod. pen. e, quindi, la non opposizione allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, trattandosi di aspetti sottratti alla determinazione delle parti e rimessi al vaglio del giudice, con la conseguenza che non è necessario un espresso dettagliato accordo sul contenuto ulteriore della condizione.
Cass. civ. n. 5910/2023
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell'ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Cass. civ. n. 11741/2023
In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell'agente, ma anche quello derivante dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che permetta di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, senza che rilevi per la consumazione il rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, dovendosi escludere il reato solo quando il possesso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso.
Cass. civ. n. 24334/2023
E' configurabile il delitto di peculato in caso di appropriazione di un bene immateriale avente valore economico, quale un diritto di credito di cui la pubblica amministrazione abbia la disponibilità giuridica, realizzata mediante improprie operazioni di compensazione di tale diritto con debiti maturati verso l'amministrazione.
Cass. civ. n. 25173/2023
Non integra il delitto di peculato l'utilizzo di fondi di una società "in house", interamente partecipata da un comune, che provveda al perseguimento di finalità intrinsecamente pubbliche e di competenza dell'ente medesimo, in quanto difetta in tal caso alcuna forma di appropriazione, ovvero di distrazione del denaro pubblico per fini privatistici, ancorché possano ipotizzarsi irregolarità rilevanti sotto il profilo della responsabilità contabile.
Cass. civ. n. 8963/2023
In tema di indebita percezione di erogazioni in danno dell'Unione Europea, il procuratore europeo delegato è competente a chiedere o a disporre una delle misure investigative di cui all'art. 30, par. 1, del regolamento UE 2017/1939, ivi compreso il sequestro preventivo a fini di confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen., anche nell'ipotesi in cui esso sia inferiore ad euro 100.000,00 e non sia, pertanto, configurabile, l'aggravante di cui all'art. 316-ter, comma primo, ultimo periodo, cod. pen., posto che la citata disposizione eurounitaria va intesa come non escludente l'operatività delle anzidette misure investigative in relazione a reati puniti con pena meno grave di quella comminata per l'indicata ipotesi aggravata.
Cass. civ. n. 17918/2023
In tema di concussione, l'azione tipica può essere realizzata anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo lo stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, e che la vittima sia consapevole che l'utilità è richiesta e voluta dal pubblico ufficiale.
Cass. civ. n. 14238/2023
La possibilità, per il giudice che emetta sentenza di patteggiamento per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., di applicare le pene accessorie previste dall'art. 317-bis cod. pen. opera, oltre che nel caso di patteggiamento ordinario, anche in quello di patteggiamento c.d. allargato, purché siano esplicitate, sia nell'uno che nell'altro caso, le ragioni di tale applicazione.
Cass. civ. n. 16672/2023
In tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da norme imperative) o illegittimi (perché in contrasto con norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico agente, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità.
Cass. civ. n. 11138/2023
La condotta induttiva prevista dalla fattispecie incriminatrice per il reato di induzione indebita (art. 319-quater c.p.), si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.
Cass. civ. n. 11345/2023
Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la stanza d'ufficio del sindaco, destinata allo svolgimento delle attività istituzionali, deve considerarsi luogo aperto al pubblico, stante la possibilità pratica e giuridica di accedervi per un numero non predeterminato di soggetti, benché selezionati dal titolare dell'ufficio, il quale non è investito di un incondizionato "ius excludendi".
Cass. civ. n. 21985/2023
Integra il reato di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità delle armi comuni da sparo versate dai privati a fini di distruzione, se ne appropria, e non invece quello di violazione di pubblica custodia ex art. 351 cod. pen., non essendo configurabile un rapporto di custodia - che postula la temporaneità dell'affidamento - rispetto a beni definitivamente dismessi dai precedenti titolari.
Cass. civ. n. 11957/2023
In tema di associazione per delinquere, la diversità di scopo personale non è ostativa alla realizzazione del fine comune, in quanto l'associazione criminosa non è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o da un contrasto degli interessi economici di essi, essendo sufficiente che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere i beni, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale.
Cass. civ. n. 14444/2023
Con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., non è sufficiente la ricostruzione di collegamenti con la c.d. casa-madre (nella specie, l'organizzazione nigeriana "Black Axe"), non potendosi applicare a tali sodalizi i criteri delle cd. mafie storiche, ma, in linea con i requisiti previsti per le nuove mafie, è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva.
Cass. civ. n. 11352/2023
La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa.
Cass. civ. n. 17839/2023
In tema di frode nell'esercizio del commercio, non integra violazione di legge disattendere gli esiti di specifiche metodiche di accertamento normativamente previste (nella specie, il procedimento del cd. "panel test", fondato su una doppia controanalisi dell'olio extravergine d'oliva ai sensi del reg. Cee 11 luglio 1991, n. 2568), che non introducono ipotesi di prove legali, non consentite in ragione dei principi del libero convincimento del giudice e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, ben potendo la prova della diversa qualità del prodotto essere desunta da fonti eterogenee.
Cass. civ. n. 20154/2023
Il delitto di favoreggiamento dell'ingresso di uno straniero extracomunitario nel territorio dello Stato, configurabile "salvo che il fatto costituisca più grave reato", resta assorbito in quello più grave di tratta di persone, di cui all'art. 601 cod. pen., nonostante la diversità dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici, nel caso in cui sia realizzato con una condotta naturalistica identica o continente.
Cass. civ. n. 19347/2023
Il delitto di violenza privata si distingue da quello di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, sebbene promossi da un comune atteggiamento minatorio, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche - che danno luogo a eventi giuridici di diversa natura e valenza - si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore e i rispettivi esiti coartanti.
Cass. civ. n. 20365/2023
Integra il reato di tentata violenza privata la condotta del pubblico ministero volta a costringere il soggetto escusso ai sensi dell'art. 362 cod. proc. pen., quale persona informata sui fatti, a rendere dichiarazioni su indagini in corso, confermative dell'assunto accusatorio, prospettando allo stesso, con modalità intimidatorie e violenze verbali, l'arresto immediato quale conseguenza inevitabile e immediata della sua reticenza.