Art. 211 bis – Codice penale – Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza

Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.

Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 4040/1986

Le misure di sicurezza e le misure di prevenzione sono in via generale incompatibili, data la prevalenza delle prime sulle seconde: solo nel caso di concorso tra soggiorno obbligato e libertà vigilata le due misure sono compatibili, giacché il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 10 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 non si riferisce all'obbligo di soggiorno che è misura autonoma e distinta, come si evince dagli artt. 3, 5 e 6 della legge medesima. In tal caso la misura di prevenzione prevale su quella di sicurezza per l'assimilabilità del soggiorno obbligato alla misura di sicurezza detentiva, sicché la libertà vigilata va eseguita successivamente e cioè dopo la cessazione dell'altra.

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