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Art. 212 — Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

Art. 212 — Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva [ 215 ] è colpita da un’infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.

Quando sia cessata l’infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a libertà vigilata.

Se l’infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva [ 215 ] o a cauzione di buona condotta, e l’infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l’esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva [ 215 ], il giudice, cessata l’infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva [ 215 ] qualora la persona risulti pericolosa [ 203 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 49349/2009

Lo stato di tossicodipendenza non può indurre, di per sé, la sospensione di una misura di sicurezza personale, quantunque detentiva (nella specie, colonia agricola).

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Cass. pen. n. 3034/1980

Quando la persona condannata a pena detentiva deve essere, subito dopo l’espiazione della medesima, sottoposta a misura di sicurezza detentiva, legittimamente se ne può disporre l’ammissione al regime di semilibertà in alternativa all’internamento prima che questo abbia inizio.

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