Art. 212 – Codice penale – Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva [215] è colpita da un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario , ovvero in una casa di cura e di custodia.

Quando sia cessata l'infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a libertà vigilata.

Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva [215] o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un manicomio comune , cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva [215], il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva [215] qualora la persona risulti pericolosa [203].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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