Art. 220 – Codice penale – Esecuzione dell’ordine di ricovero
L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.
Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.
Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.
Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34232/2024
Non è causa di nullità della sentenza, sanzionata ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato invio dell'informazione di garanzia, nel caso in cui alla persona sottoposta a indagine siano stati notificati atti equipollenti, prodromici al compimento dell'atto garantito, contenenti gli stessi elementi dell'informativa ex art. 369-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad attività di prelievo e campionamento di rifiuti preceduta dall'invio all'indagato dell'avviso di accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 24558/2024
In tema di misure cautelari personali, il giudice, ove, alla stregua degli atti, non intenda accogliere l'istanza di revoca o di sostituzione del vincolo custodiale fondata su una diagnosi di incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione inframuraria, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici, da espletarsi nella forma della perizia.
Cass. civ. n. 13379/2024
In tema di procedimento in appello, il giudice che perviene a una decisione di condanna, diversamente apprezzando le dichiarazioni dibattimentali rese da un perito o da un consulente tecnico, è tenuto, nel caso si tratti di prove decisive, alla rinnovazione istruttoria dibattimentale mediante l'esame del predetto perito o consulente.
Cass. civ. n. 8647/2024
L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il suo conseguente esame in udienza, nel contraddittorio delle parti, che dev'essere rinnovato in dibattimento ove ne sia fatta richiesta ex art. 468 cod. proc. pen., rientrando nelle legittime prerogative delle parti la possibilità di ottenere dal perito gli ulteriori chiarimenti che si rendano opportuni alla luce delle emergenze istruttorie acquisite dopo l'incidente probatorio.
Cass. civ. n. 3016/2024
In tema di bancarotta semplice documentale, l'omessa tenuta, per oltre tre anni consecutivi, del bilancio di una società in liquidazione non fa venir meno l'obbligo del liquidatore di tenere i libri e le scritture contabili, la cui violazione integra il predetto reato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di tenere i libri e le scritture contabili, tra i quali non rientra il bilancio, viene meno solo dopo la formale cancellazione dell'ente dal registro delle imprese anche nel caso in cui manchino passività insolute).
Cass. civ. n. 27148/2023
In tema di indagini preliminari, l'attività di campionamento dei rifiuti non ha natura di accertamento tecnico, ma di rilievo, salvi i casi in cui la refertazione dei campioni richieda specifiche competenze o l'utilizzo di tecniche particolari di prelievo, nei quali è riconosciuto all'indagato il diritto al previo avviso del compimento delle operazioni. (In motivazione, la Corte, dopo aver ribadito che l'attività di campionamento dei rifiuti non impone il rispetto delle metodiche fissate dalla norma UNI 10802, ha chiarito che è rimessa al giudice del fatto la valutazione circa il "quantum" di competenza e di difficoltà tecnica richiesto per l'effettuazione delle operazioni di prelievo, strumentale ai fini dell'eventuale attivazione della procedura garantita di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 22105/2023
In tema di valutazione della prova, è consentito al giudice, nella formazione del suo libero convincimento, di trarre dal comportamento dell'imputato argomenti utili per la valutazione di circostanze "aliunde" acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di appello di valutare come argomento di prova la scelta dell'imputato di non fornire al perito un saggio fonico di comparazione, in mancanza di adeguata e specifica motivazione).
Cass. civ. n. 17828/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura". (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte dello curatore stesso). Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 3, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 29, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.
Cass. pen. n. 992/1968
La disposizione dell'art. 220 c.p. non deroga a quella contenuta nell'art. 210 stesso codice. Infatti, mentre tale norma fa parte delle disposizioni di carattere generale relative a tutte le misure di sicurezza personali, stabilendo gli effetti che hanno su di esse l'estinzione del reato e l'estinzione della pena, l'art. 220 c.p. fa parte delle disposizioni speciali e detta norme di mera esecuzione relative alla misura di sicurezza di cui trattasi; norme le quali vanno, quindi, applicate sul presupposto di principio della norma dell'art. 210 c.p.
Cass. pen. n. 331/1966
Secondo il sistema stabilito dal legislatore nell'art. 220 c.p. in caso di concorso della pena e della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, la regola è che l'esecuzione della misura di sicurezza segue l'esecuzione della pena. Soltanto in via di eccezione, il giudice, tenuto conto delle particolari condizioni di infermità psichica del condannato, può dare la precedenza al ricovero in casa di cura. Discende da ciò innanzi tutto che l'obbligo della motivazione sussiste soltanto quando il giudice, allontanandosi dalla regola, intenda adottare il sistema eccezionale, e poi che, comunque, la valutazione fatta dal giudice circa l'opportunità o meno che il ricovero in una casa di cura e di custodia venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine l'esecuzione della pena detentiva, essendo in relazione all'esercizio di una facoltà della legge attribuita al giudice di merito, è sottratta al sindacato della Corte di cassazione.