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Art. 221 — Ubriachi abituali

Art. 221 — Ubriachi abituali

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale o per delitti commessi sotto l’azione di sostanze stupefacenti, all’uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero di una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 854/1967

L’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, nel caso di condanna per delitto commesso in stato di ubriachezza abituale, non è subordinata all’accertamento nel soggetto della qualità di persona socialmente pericolosa. A norma degli artt. 204-221 c.p. la pericolosità in tal caso è presunta e la misura di sicurezza detentiva consegue di diritto alla riportata condanna, salvo che il giudice – qualora sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo inferiore a tre anni – non ritenga di sostituirla con la libertà vigilata.

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