Art. 221 – Codice penale – Ubriachi abituali
Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti, all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.
Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero di una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.
Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 27703/2024
Integra il delitto di bancarotta semplice documentale la condotta dell'imprenditore che tenga il libro degli inventari in maniera sintetica, in quanto l'assenza di analiticità è inidonea a dare contezza delle attività e passività dell'impresa, facendo venire meno la funzione del libro stesso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai fini della configurabilità del reato, non rileva la circostanza che il curatore sia riuscito, comunque, a ricostruire in maniera completa lo stato attivo e passivo del fallimento).
Cass. civ. n. 19039/2024
Il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilità di una querela di falso, non avendo natura di giudicato sostanziale, non genera la preclusione da "bis in idem" e, quindi, non comporta il divieto di riproposizione della domanda in un altro giudizio; inoltre, ne consegue che non può porsi una questione di estensione del giudicato, atteso che, non sussistendo un giudicato sul dedotto, a fortiori esso non può essersi formato sul deducibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva dichiarato l'inammissibilità, per preclusione da "bis in idem", della querela di falso proposta avverso foglio firmato in bianco oggetto di altro giudizio - nella specie, foglio contenente dichiarazione incondizionata di dimissioni - conclusosi con sentenza nella quale il Tribunale si era limitato a pronunciare l'inammissibilità della querela, sul rilievo che era stata dedotta una tipica ipotesi di violazione del mandato "ad scribendum" e, dunque, di riempimento in difformità rispetto alla pattuizione intercorsa tra le parti).
Cass. civ. n. 5721/2024
L'avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo, espressione della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, munito di efficacia dichiarativa, ma non anche certificativa, ed il suo contenuto non dev'essere impugnato dal destinatario della sua notifica con la querela di falso, di cui all'art. 221 c.p.c., dinnanzi al giudice ordinario, bensì, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro 60 giorni davanti al giudice tributario, autorità indicata come competente nell'atto ricevuto insieme alle informazioni su come proporre ricorso.
Cass. civ. n. 2608/2024
Il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi all'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, si differenziano per la funzione e l'oggetto, in quanto il giudizio civile tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non, come quello penale, a identificare l'autore della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la falsità di un documento, essendo all'uopo irrilevante il giudicato penale di assoluzione per il reato di falso relativo al medesimo documento)
Cass. civ. n. 36293/2023
Nel caso in cui la querela di falso, proposta successivamente al rituale disconoscimento di una scrittura privata, venga dichiarata inammissibile, il documento è privato di qualsivoglia efficacia probatoria, qualora la parte che intenda avvalersene non abbia proposto l'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c..
Cass. civ. n. 32827/2023
Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c. nel caso in cui nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte entro la data fissata per l'udienza e non anche se tale deposito avvenga senza l'osservanza del termine di cinque giorni prima, ma comunque entro tale data, trattandosi di un termine ordinatorio ed essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita.
Cass. civ. n. 28302/2023
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 27408/2023
In tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.
Cass. civ. n. 25830/2023
In caso di vendita di bene immobile non conforme a norme urbanistiche, il successivo rilascio del certificato di agibilità non esclude la garanzia di cui all'art.1489 c.c., atteso che tale certificato non produce alcun effetto sanante e non preclude all'amministrazione comunale di esercitare il potere sanzionatorio di reprimere gli abusi edilizi eventualmente commessi nella realizzazione del fabbricato dichiarato abitabile.
Cass. civ. n. 23947/2023
L'omessa esposizione della tabella con l'indicazione dei giochi proibiti dal Questore, prescritta dall'art. 110, comma 1, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, è punita dall'art. 17 citato r.d., applicandosi, invece, la sanzione di cui al successivo art. 221, comma 2, citato r.d. nel caso in cui la tabella, debitamente affissa, non sia tenuta esposta in luogo visibile ovvero non sia correttamente vidimata ai sensi dell'art. 195 del relativo regolamento d'esecuzione.
Cass. civ. n. 21232/2023
La partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto (che l'organo requirente è chiamato a tutelare), con la conseguenza che non è necessario comunicargli l'avvenuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all'esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento.
Cass. civ. n. 19984/2023
Nel caso della trattazione cartolare introdotta dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020, la contestualità della prima udienza di trattazione regolata dall'art. 350 c.p.c., davanti al giudice d'appello, risulta necessariamente disarticolata, poiché la sequenza temporale si scompone, legittimando, in difetto di un pur opportuno rilievo giudiziale precedente, reazioni scritte immediatamente successive, ma pur sempre riconducibili alla medesima unità giuridica di tempo logico, con la conseguenza che il deposito di "files" telematici idonei a comprovare la notifica dell'appello, avvenuto con la prima difesa successiva all'udienza cartolare ed all'esito del rilievo del collegio, deve considerarsi come effettuato alla medesima "udienza", dovendo escludersi che possa essere dichiarata l'improcedibilità del gravame.
Cass. civ. n. 18848/2023
L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile - sancita dall'art. 2700 c.c.e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, né agli apprezzamenti e alle valutazioni del notaio rogante; tuttavia, qualora il comparente abbia dichiarato di essere affetto da sordità perché parzialmente privo dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere, tale dichiarazione, in quanto proveniente dalla stessa parte interessata e documentata dal notaio come evento avvenuto in sua presenza, può essere rimossa soltanto con la querela di falso, non trattandosi di una valutazione personale del professionista.
Cass. civ. n. 18482/2023
In tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento. (Fattispecie relativa a libro degli inventari che non recava indicazioni idonee ad individuare i saldi di clienti e fornitori e la tipologia e la quantità dei prodotti giacenti in magazzino a fine esercizio, nella quale la Corte ha escluso che ci si trovasse in presenza di violazioni meramente formali e inoffensive ed ha, altresì, ritenuto irrilevante che il curatore fosse riuscito, grazie alle altre scritture, a ricostruire il movimento degli affari della società).
Cass. civ. n. 15311/2023
Nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta - che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanze e conclusioni - il giudice, in caso di mancata costituzione dell'appellato, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame senza prima verificare l'esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente dovrà formulare richiesta di esibizione, rinviando a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta.
Cass. civ. n. 8718/2023
In tema di querela di falso, sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela.
Cass. civ. n. 5846/2023
In tema di violazione del codice della strada, in caso di infrazione connessa ad un procedimento penale pendente al tempo dell'elevazione del verbale di contestazione, ove la predetta infrazione costituisca l'antecedente logico per l'esistenza del reato, è competente ad irrogare la sanzione amministrativa il giudice penale, in forza degli artt. 24 della l. n. 689 del 1981 e 221 del codice della strada. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva riconosciuto l'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione amministrativa nonostante che, al tempo dell'elevazione del verbale di contestazione, fosse ancora pendente il procedimento penale a carico dell'autore dell'infrazione, essendo stata proposta opposizione all'archiviazione.)
Cass. civ. n. 5058/2023
con riferimento a vicenda in cui la querela di falso era stata proposta ai fini dell'accertamento della falsità di firme apposte su avvisi di ricevimento di raccomandate - ha altresì rilevato che nel giudizio di legittimità non può procedersi ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell'accertata falsità degli atti).
Cass. pen. n. 854/1967
L'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, nel caso di condanna per delitto commesso in stato di ubriachezza abituale, non è subordinata all'accertamento nel soggetto della qualità di persona socialmente pericolosa. A norma degli artt. 204-221 c.p. la pericolosità in tal caso è presunta e la misura di sicurezza detentiva consegue di diritto alla riportata condanna, salvo che il giudice - qualora sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo inferiore a tre anni - non ritenga di sostituirla con la libertà vigilata.