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Art. 96 — Sordomutismo

Art. 96 — Sordomutismo

Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d’intendere o di volere [ 222 ].

Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6808/2002

Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c. non è necessaria la sussistenza della mala fede o della colpa grave, ma è sufficiente l’aver agito senza la normale prudenza, che si ha anche quando si esegue un provvedimento cautelare nei confronti di soggetto sfornito di legittimazione passiva.

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Cass. pen. n. 8817/1996

L’art. 96 c.p. non ravvisa nel sordomutismo uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che nel sordomuto tanto la capacità quanto l’incapacità formi oggetto di specifico accertamento, da compiersi, cioè, caso per caso. Il che sta a significare che il sordomutismo non costituisce una vera e propria malattia della mente, valendo soltanto eventualmente ad impedire o ad ostacolare lo stato di sviluppo della psiche e, dunque, la maturità psichica. È sufficiente, pertanto che dalla decisione risulti che il detto accertamento sia stato compiuto e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto.

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Cass. pen. n. 660/1970

L’art. 96 c.p. presuppone l’infermità qualificata come sordomutismo, onde non può essere applicato nei casi di solo mutismo o di sola sordità, affezioni che, singolarmente prese, la legge non ha ritenuto tali da costituire un rilevante ostacolo allo sviluppo psichico della persona.

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