Art. 317 bis – Codice penale – Pene accessorie
La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter , 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323 bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.
Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323 bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30602/2025
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che, data al fatto una diversa definizione giuridica, abbia dichiarato la prescrizione del reato, quando dalla operata riqualificazione discende l'impossibilità di conseguire la condanna dell'imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno nel procedimento penale. (Fattispecie in tema di riqualificazione, operata nella sentenza di primo grado, del delitto di concussione in quello di induzione indebita a dare o promettere utilità).
Cass. civ. n. 23474/2025
È configurabile la responsabilità civile della pubblica amministrazione anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l'adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso è preposto costituiscano un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di responsabilità civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il delitto di concussione posto in essere da un suo dipendente).
Cass. civ. n. 20255/2025
In tema di patteggiamento, l'integrale restituzione del profitto del reato, in quanto condizione preliminare di ammissibilità del rito alternativo nel caso in cui l'accordo definitorio abbia avuto ad oggetto il delitto di peculato, richiede una necessaria verifica da parte del giudice, non potendosi riconoscere alla confisca per importo corrispondente a quello del profitto efficacia equipollente, con effetto sanante rispetto all'inosservanza della condizione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'importo del profitto da restituire, quale condizione di ammissibilità del rito, deve essere quello risultante dall'imputazione, diversamente da quello oggetto della statuizione sulla confisca, che può essere determinato in esito a valutazioni rimesse al giudice procedente).
Cass. civ. n. 26627/2024
È suscettibile di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del concorrente morale nel delitto di concussione, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, all'esito di giudizio ordinario, del pubblico ufficiale imputato della condotta concussiva, posta l'inconciliabilità tra i fatti accertati nelle due pronunce.
Cass. civ. n. 21943/2024
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen., l'induzione del pubblico agente postula, in negativo, l'assenza di violenza o minaccia anche implicita e, in positivo, un abuso della qualità o dei poteri che ponga l'indotto in uno stato di potenziale soggezione mediante una richiesta perentoria ed insistita, cui questi cede non perché coartato o vittima di "metus" nella sua espressione più forte, ma nell'ottica di trarre un indebito vantaggio. (Fattispecie cautelare in cui la Corte non ha ravvisato gli estremi della condotta induttiva tentata nella raccomandazione rivolta dal pubblico ufficiale a un collega, intento a contestare infrazioni al codice della strada ad un suo conoscente, consistita in una sollecitazione di poche parole, scevra da promesse o suggestioni, determinativa di alcun vantaggio indebito per il soggetto indotto).
Cass. civ. n. 3657/2024
La sospensione cautelare facoltativa, prevista dall'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, per il caso del magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, impone al giudice disciplinare di valutare la gravità dei fatti ascritti in sede penale, tenendo conto del titolo dei delitti e di tutte le circostanze del caso concreto, ai fini del giudizio circa l'esistenza di una lesione del prestigio e della credibilità dell'incolpato tale da non essere compatibile con l'esercizio delle funzioni, restando escluso che detto organo possa altresì formulare una prognosi circa l'esito del procedimento penale, non essendo attributario del potere di negare, nella sostanza, lo stesso presupposto previsto dalla legge - ossia la sottoposizione a procedimento penale - per l'applicazione della sospensione cautelare in tale ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di rigetto dell'istanza di revoca della sospensione cautelare facoltativa di un magistrato, imputato per il delitto di tentata concussione, avendo rilevato che i fatti emersi dall'istruttoria penale e disciplinare erano stati oggetto di autonoma valutazione ai fini della verifica della sussistenza del fumus del reato contestato, ritenuto di gravità tale da compromettere l'immagine del magistrato ed incompatibile con la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni anche in una diversa sede).
Cass. civ. n. 46473/2023
L'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 317-bis cod. pen. nel caso di condanna per i delitti di peculato e di concussione, deve essere applicata anche nel caso di delitto solo tentato, essendo sussistenti, anche in tale ipotesi, le esigenze a presidio delle quali è funzionale la pena accessoria.
Cass. civ. n. 23019/2015
In tema di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciatogli; ne consegue che non è sufficiente ad integrare il delitto in esame qualsiasi forma di condizionamento, che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare una coercizione psicologica cogente in capo al soggetto passivo.
Cass. civ. n. 25255/2014
Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la penale responsabilità di un insegnante di scuola il quale aveva prospettato ai propri alunni l'attribuzione di un voto negativo in occasione degli scrutini del trimestre, qualora essi non avessero acquistato un libro di poesie, indicato dal docente medesimo).
Cass. civ. n. 45970/2013
In tema di concussione, deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla P.A. e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che in presenza di una condotta posta in essere da un Sindaco, consistente nell'attivarsi per procurare una sponsorizzazione alla locale squadra di calcio, il giudice di merito dovesse accertare se essa perseguisse una finalità di natura personale, quale l'accrescimento del proprio prestigio politico o una finalità di interesse pubblico).
Cass. civ. n. 48764/2011
Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, è irrilevante che il soggetto passivo sia costretto o indotto a procurare l'utilità indebita al pubblico ufficiale attraverso un "facere" o un "non facere". (Fattispecie in cui il titolare di un esercizio pubblico è stato costretto da un pubblico ufficiale ad esercitare il suo diritto di recesso, non assumendo come dipendente una lavoratrice in prova).
Cass. civ. n. 25694/2011
Le nozioni di abuso e induzione nella fattispecie di concessione indicano aspetti di una unica stessa condotta e non condotte differenti, si chè l'induzione che assume rilievo è quella commessa mediante inganno o persuasione e questi ultimi devono essere espressione dell'abuso della qualità e dei poteri, visto sotto il profilo dell'incidenza sulla psiche della vittima.
Cass. civ. n. 45034/2010
La fattispecie di concussione con abuso di poteri può essere realizzata in astratto anche mediante il compimento di un atto formalmente legittimo, ma qualora, in concreto, sia contestato di aver posto in essere un atto illecito, la circostanza costituisce un elemento essenziale della condotta incriminata che deve formare oggetto di specifica dimostrazione, non potendo il giudice limitarsi, nel motivare la sentenza di condanna, ad invocare l'irrilevanza della natura dell'atto.
Cass. civ. n. 45276/2008
Ai fini della configurabilità del reato di concussione cosiddetta "ambientale", se la condotta costrittiva o induttiva può essere colta in comportamenti che, ove mancasse il quadro "ambientale", potrebbero essere ritenuti penalmente insignificanti, ciò non vuol dire che possa prescindersi da uno specifico e ben individuato comportamento costrittivo o induttivo del pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva ravvisato il reato di concussione nella condotta persecutoria posta in essere da un agente di P.S. nei confronti di un autotrasportatore, senza peraltro indicare uno specifico atto vessatorio volto ad ottenere indebiti vantaggi).
Cass. civ. n. 45993/2007
In relazione al delitto di concussione, l'abuso dei poteri da parte del soggetto agente e la conseguente costrizione od induzione del soggetto passivo a dare od a promettere denaro od altra utilità prescinde totalmente dalla legittimità o meno dell'attività compiuta, atteso che il requisito oggettivo del reato in questione può essere integrato anche attraverso un atto di ufficio doveroso compiuto in maniera antidoverosa, il che si verifica allorché, tale atto sia posto in essere quale mezzo per conseguire fini illeciti, ossia in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente, custode giudiziario, recatosi sul posto ove si trovavano alcuni beni pignorati per procedere alla loro rimozione, aveva accordato una proroga al debitore, acconsentendo a lasciare i predetti beni presso il domicilio di quest'ultimo, previa corresponsione di un modesto compenso quale contropartita del favore).
Cass. civ. n. 26324/2007
La costrizione o induzione che caratterizza il reato di concussione non si identifica nella superiorità, nell'influenza o nell'autorità che il pubblico ufficiale può vantare in ragione della carica ricoperta o della funzione svolta, occorrendo invece, ai fini dell'integrazione del reato, una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri; così che l'azione indebita si caratterizzi per essere l'effetto di tale costrizione o induzione, e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
Cass. civ. n. 25887/2006
Integra gli estremi del tentativo di concussione la condotta del pubblico ufficiale che, al fine di indurre la vittima a recedere dalla giusta richiesta di ottenere il pagamento di prestazioni effettuate in proprio favore, minacci l'esercizio di un potere in sé legittimo, senza conseguire l'intento per la refrattarietà del soggetto passivo a intimorirsi. (Fattispecie in cui l'originaria contestazione, nella forma consumata, è stata riqualificata come tentativo, essendo stato, questo, ravvisato nella condotta di un pubblico ufficiale che aveva rifiutato di pagare la somma dovuta al gestore di un locale per la consumazione di bevande e gli aveva comunicato che sarebbe tornato per sottoporlo a controlli di polizia, ma era stato, da quello, immediatamente denunciato).
Cass. civ. n. 2677/2006
La distinzione tra concussione e truffa, che si pone solamente in riferimento alla concussione per induzione, va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come tentativo di concussione della condotta del medico ospedaliero che aveva tentato di indurre una paziente a sottoporsi, dietro pagamento, ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza presso il proprio studio privato, rappresentandole falsamente l'impossibilità di effettuarlo presso la pubblica struttura).
Cass. civ. n. 23801/2004
In tema di concussione, non è necessario che l'atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto, essendo sufficiente che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale lo agevoli e lo renda credibile e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o altra utilità. Tuttavia non può difettare la connessione tra l'offerta o dazione e la funzione pubblica esercitata dal soggetto agente, non bastando la mera qualità di pubblico ufficiale che questo rivesta prescindendo da un credibile uso della funzione ai fini dell'adozione dell'atto o dell'attività pubblicistica rappresentata, né può essere sufficiente la colleganza politica o l'influenza derivante dalla posizione rivestita in seno ad una formazione politica. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non fossero idonei ad integrare il reato di cui all'art. 317 c.p. la capacità di influire sulla pratica in base ad una astratta valorizzazione del ruolo politico dell'imputato in seno all'amministrazione, e che la necessaria connessione fra la funzione pubblica rivestita e l'attività amministrativa implicata non poteva essere dedotta dalla semplice partecipazione del soggetto alla conferenza dei servizi come membro dell'amministrazione, non essendo definito il concreto ruolo ivi esercitato).
Cass. civ. n. 930/2004
Deve ravvisarsi condotta idonea ad integrare il delitto di concussione tentata nell'attenzione del pubblico ufficiale preposto all'accertamento delle evasioni fiscali nei confronti di un contribuente attuata con modalità anomale di convocazione e con domande subdole, ancorché non accompagnata da una esplicita richiesta di danaro, costituendo tale comportamento non la premessa tipica di accertamenti legittimi, bensì una minaccia di procedere a tali accertamenti, finalizzata a pretermetterli in cambio di una ricompensa illegittima, sebbene non ancora precisata.
Cass. civ. n. 49538/2003
Nella nozione di concussione per «induzione» va ricompresa qualsiasi condotta capace di creare nel privato uno stato di soggezione psicologica che lo porti ad agire nel senso voluto dall'agente, che può assumere svariate forme (quali l'inganno, la persuasione, la suggestione, l'allusione, il silenzio o l'ostruzionismo, anche variamente ed opportunamente combinati tra loro), in considerazione anche del diverso contesto in cui i soggetti si muovono e la loro maggiore o minore conoscenza di certi moduli operativi e dei relativi codici di comunicazione.
Cass. civ. n. 46805/2003
Il reato di concussione non è escluso dalla circostanza che la vittima versi in una situazione illecita e possa trarre un qualche vantaggio economico dell'accettazione della pretesa del pubblico ufficiale. (Nella specie la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato la sussistenza del reato nel comportamento di un agente di p.s. il quale aveva chiesto una somma di denaro per evitare il respingimento alla frontiera di persone non munite di regolari documenti di ingresso in Italia).
Cass. civ. n. 31978/2003
Deve essere esclusa la sussistenza del reato di concussione quando la prestazione promessa o effettuata dal soggetto passivo, a seguito di costrizione dell'agente, persegua esclusivamente i fini istituzionali dell'amministrazione e giovi esclusivamente ad essa, come nel caso in cui per consentire l'uso di un monumento storico per lo svolgimento di un concerto si richiedano biglietti omaggio allo scopo di reperire fondi per il restauro dell'edificio.
Cass. civ. n. 8635/1999
In tema di concussione, poiché l'elemento materiale del reato è integrato in ogni caso in cui la condotta intimidatrice del pubblico ufficiale sia idonea a incidere sulla libera formazione della volontà del privato, deve riconoscersi la sussistenza di tale ipotesi criminosa nella ipotesi in cui alcuni finanzieri, nel corso di verifiche fiscali, avevano indotto diversi imprenditori a corrispondere somme di denaro facendo leva sulla minaccia, più o meno esplicita, che, diversamente, avrebbero prolungato la verifica a tempo indeterminato, pur in mancanza della necessità di svolgere ulteriori accertamenti.
Cass. civ. n. 11259/1998
Il reato di concussione può commettersi per costrizione o per induzione, prospettandosi alla vittima, nel primo caso, in modo univoco anche se non esplicito, un male ingiusto, e ponendola di fronte all'alternativa di accettarlo o evitarlo con l'indebita promessa o dazione, e, nel secondo caso — in cui manca tale prospettazione — raggiungendo lo scopo di ottenere il medesimo risultato illecito attraverso un'opera di suggestione o di frode.
Cass. civ. n. 5116/1998
In tema di distinzione tra i reati di corruzione e concussione, elemento determinante è l'atteggiamento delle volontà rispettive del pubblico ufficiale e del privato e conseguentemente del tipo di rapporto che si instaura tra i due soggetti. Nella corruzione le due volontà si incontrano su un piano pressoché paritario, ciascuna perseguendo - in modo deviato ma libero - il risultato cui il soggetto tende. Nella concussione, invece, il pubblico ufficiale strumentalizza la propria autorità e il proprio potere per coartare la volontà del soggetto, facendogli comprendere che non ha alternative rispetto all'aderire alla ingiusta richiesta sicché lo stato d'animo del privato è caratterizzato da senso di soggezione rispetto alla volontà percepita come dominante. Tale ultimo schema è rinvenibile anche nella c.d. concussione ambientale, situazione che è caratterizzata dall'esistenza di una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta da entrambe le parti, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce, nel contesto di una «comunicazione» resa più semplice nella sostanza e più sfumata nelle forme per il fatto di richiamarsi a condotte già «codificate». Peraltro, perché sia integrata tale particolare figura di concussione, occorre pur sempre che una siffatta comunicazione esista, dal momento che, diversamente, il privato non potrebbe percepire l'esistenza del riferimento a prassi illecite diffusamente seguite e non resterebbe di conseguenza condizionato nelle sue scelte. (Fattispecie in cui è stata esclusa la concussione ambientale, e ritenuta invece la ipotesi della corruzione, in una situazione di sistematico pagamento di tangenti da parte di imprenditori appaltatori di opere pubbliche, nella quale, in un contesto di un sempre crescente flusso delle commesse, venivano privilegiati gli imprenditori disposti a pagare le tangenti con conseguente disattivazione dei meccanismi della libera concorrenza).
Cass. civ. n. 3621/1997
Ai fini della sussistenza del reato di concussione, non costituisce costrizione l'emanazione di una circolare interpretativa di una legge, quando si tratti di uno strumento legittimo destinato a disciplinare l'attività degli uffici cui è indirizzato, e pertanto inidoneo a determinare uno stato di soggezione nelle persone che in concreto vi danno attuazione. (Fattispecie di rigetto della richiesta di sequestro preventivo delle pratiche Inps relative a cittadini della ex Jugoslavia vantanti il diritto a pensione sulla base del servizio militare svolto in Italia, in relazione ai reati di concussione e di abuso di ufficio contestati sulla base di una circolare del 18 novembre 1976, interpretativa della L. 30 aprile 1969, n. 153 sulla Revisione degli ordinamenti pensionistici, emanata da uno degli imputati mentre era Sottosegretario al Ministero del Lavoro, circolare che avrebbe indotto i presidenti pro tempore dell'Inps a corrispondere tali pensioni allo scopo di compiacere politici e sindacati).
Cass. civ. n. 3403/1997
Gli enti fieristici hanno una base ordinamentale espressa da normative dello Stato e delle regioni, da regolamenti, da provvedimenti generali nonché da provvedimenti di autorizzazione e di controllo; d'altro canto svolgono attività contrassegnate dalla presenza di fini sociali, che impongono per l'ente una sottrazione della libera disponibilità dei fini operativi e l'imposizione di obiettivi che vanno oltre l'ambito degli interessi di apprezzamento privatistico. L'amministratore di un siffatto ente è pertanto incaricato di un pubblico servizio e la condotta del medesimo il quale si avvalga nella sua qualità, derivante dal suo inserimento nell'organizzazione, o dei suoi poteri, attinenti alla base ordinamentale del suo ufficio, per condizionare la volontà del privato ad accettare le sue pretese, configura il reato di concussione. (Fattispecie relative all'Ente Fiera di Vicenza).
Cass. civ. n. 5346/1996
Il delitto di concussione si distingue da quello di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione in quanto nel primo reato l'abuso si atteggia, con riguardo alla determinazione della volontà del soggetto passivo, come causa esclusiva di essa, mentre nel secondo ha valore accessorio o di mera occasione. Inoltre nella truffa il timore del danno è provocato dall'induzione in errore del soggetto passivo; nella concussione, invece, detto timore è causato dalle minacce del pubblico ufficiale.
Cass. civ. n. 3546/1996
La distinzione tra il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale sta nelle modalità dell'azione attuata da quest'ultimo. Pertanto, deve ravvisarsi concussione tutte le volte che l'abuso della qualità o della funzione assume preminente importanza prevaricatrice che induce il soggetto passivo all'ingiusta dazione, che egli sa non dovuta; deve, invece, ravvisarsi truffa aggravata quando le qualità o la funzione del pubblico ufficiale concorrono in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo, che viene convinto con artifizi o raggiri ad una prestazione che egli crede dovuta. (Fattispecie di truffa, nella quale l'imputato, dipendente di una Usl, addetto alla consegna dei referti medici, aveva indotto un assistito esente da ticket, fingendo anche di compiere una telefonata informativa, a versargli la somma di lire ventimila).
Cass. civ. n. 8034/1995
Ai fini della configurabilità del reato di concussione non è necessario che il pubblico ufficiale abbia in effetti i poteri che si attribuisce, essendo sufficiente che la sua qualifica soggettiva avvalori e renda credibile l'intimidazione; la circostanza che quanto minacciato o promesso si riveli a posteriori irrealizzabile vale anzi ad evidenziare particolare determinazione del soggetto attivo nell'azione delittuosa intrapresa.
Cass. civ. n. 5809/1995
Poiché le persone malate ed i loro familiari si trovano particolarmente indifesi di fronte al medico preposto al pubblico servizio sanitario, dalle cui prestazioni dipende la conservazione di beni fondamentali, quali la salute e, in determinati casi la stessa vita della persona, anche la sola richiesta di compensi indebiti da parte di detto medico acquista, in tale situazione quell'efficacia quantomeno induttiva sufficiente ai sensi dell'art. 317 c.p. per la sussistenza del reato di concussione.
Cass. civ. n. 4169/1995
Ai fini di stabilire l'esatta qualificazione giuridica tra concussione e corruzione non è di per sé decisivo l'eventuale vantaggio che arriva al privato dell'accettazione della illiceità proposta del pubblico ufficiale: ciò che conta è sempre e soltanto l'esistenza o meno di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.
Cass. civ. n. 2787/1995
In materia di concussione, nel concetto di induzione previsto dalla norma rientra sia l'attività di persuasione che quella che comporti un inganno del soggetto passivo, l'inganno infatti non è necessario, ma non è neanche in contrasto con la natura e la struttura della concussione sempre che la induzione si sia essenzialmente svolta attraverso l'abuso della qualità o della pubblica funzione. (La Corte ha confermato la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva ritenuto che avesse commesso concussione e non truffa aggravata il maresciallo della guardia di finanza che aveva falsamente prospettato ai responsabili di un'impresa la possibilità di una verifica fiscale da parte del suo ufficio a seguito di una inesistente richiesta proveniente da un'autorità straniera e si era fatto dare una somma di denaro asseritamente destinata a impedire che la verifica fosse avviata).
Cass. civ. n. 829/1995
In tema di distinzione tra concussione e corruzione, ciò che conta è che il pubblico ufficiale, avvalendosi del proprio potere, determini la libera volontà del privato attraverso un comportamento costringente o inducente, operando così una pressione psichica sul soggetto passivo. Il reato sussiste, come tentativo, se il privato non accolga la richiesta, come concussione consumata, se la promessa o la elargizione della utilità sia effettuata. La pressione psichica costringente, anche se in modo non assoluto, sussiste tutte le volte in cui al privato il pubblico ufficiale fa comprendere — o attraverso una esplicita specificazione o anche implicitamente attraverso comportamenti inequivoci — che nell'attività di ufficio esso pubblico ufficiale sarà determinato non dagli interessi generali della pubblica amministrazione, ma dal fatto che il privato si assoggetti all'illegittima pretesa di corrispondere l'utilità richiesta, per cui la minaccia di orientare la propria decisione esclusivamente in funzione di ottenere la predetta utilità pone il privato in condizione di soggezione, ne coarta la libera volontà e costituisce, da un lato, il presupposto del reato e, dall'altro, l'elemento discriminatore di esso da quello di corruzione.
Cass. civ. n. 1846/1993
Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, è sufficiente che ci sia stata costrizione o induzione, effettuata con abuso di poteri o qualità, con la successiva dazione o promessa indebita. Infatti, se non è contestabile che il metus publicae potestatis possa ricorrere nella maggior parte dei casi, tale timore non è da ritenersi quale elemento costitutivo del reato, poiché solo la generica sottoposizione psicologica del soggetto passivo, ma non l'effetto che da essa si produce, rappresenta parte integrante del delitto in questione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, si contestava la sussistenza del metus publicae potestatis, nel senso che non vi era stata mai prospettazione di un male ingiusto).
Cass. civ. n. 7452/1992
In tema di concussione, in tutti i casi in cui il privato ricavi anche un indebito vantaggio, il giudice dovrà valutare, ai fini, appunto, della qualificazione giuridica del fatto come concussione, se il lucrum captandum sia soltanto la necessaria conseguenza dell'eliminazione del damnum ingiusto, o se, invece, costituisca la finalità esclusiva, o prevalente, del favore offerto dal pubblico ufficiale od a lui richiesto. (Nella specie i giudici di merito avevano ritenuto che il privato era stato costretto a pagare una tangente per ottenere il pagamento di quanto dovutogli da un comune non già per procurarsi il vantaggio di non attendere il proprio turno nel riscuotere il credito, non essendovi, in pratica, nessun turno, ma per evitare che la riscossione fosse rinviata sine die, ed avevano qualificato il fatto come concussione; qualificazione ritenuta corretta dalla Cassazione che ha enunciato il principio di cui in massima).