Art. 319 bis – Codice penale – Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi [32 quater].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 17295/2019

In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la circostanza aggravante prevista dall'art. 319-bis cod. pen., relativa alla stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione, è applicabile anche all'incaricato di pubblico servizio, in quanto il richiamo operato dall'art. 320 cod. pen. all'art. 319 cod. pen. implicitamente contiene anche quello all'art. 319-bis, trattandosi, quest'ultima, di norma accessoria a quella di cui all'art. 319 citato.

Cass. pen. n. 29311/2015

La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, nella sua forma agevolativa, è configurabile anche quando lo scopo di favorire il gruppo criminale costituisce un movente solo concorrente dell'azione criminosa, mentre non è sufficiente che il risultato di vantaggio per la cosca si ponga esclusivamente come una conseguenza accettata della condotta. (Nella specie, relativa al delitto di corruzione contestato ad un sottufficiale dei Carabinieri per aver rivelato notizie su indagini in corso e aver prestato consulenze su come eludere queste ultime, a fronte della dazione di danaro ed altri beni, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva motivato la sussistenza dell'aggravante sulla sola base della consapevolezza, in capo all'agente, della caratura criminale del suo interlocutore).

Cass. pen. n. 38698/2006

La circostanza aggravante prevista dall'art. 319 bis c.p. (avere conferito pubblici impieghi, stipendi o pensioni o stipulato contratti interessanti la P.A. di appartenenza) si applica anche ai dirigenti di aziende municipalizzate in relazione ai contratti che essi abbiano stipulato in loro nome.

Cass. pen. n. 9927/1995

In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, l'art. 319 bis (introdotto dall'art. 8, L. 26 aprile 1990, n. 86) ha definito diversamente l'ambito di applicazione dell'aggravante già prevista nel precedente testo dell'art. 319 cpv., n. 1, c.p., legando l'aumento di pena non più al verificarsi del risultato bensì all'oggetto dell'accordo criminoso. La L. n. 86/1990 non ha, pertanto, abrogata, ma soltanto modificata la predetta aggravante, per cui il giudice, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.p., deve applicare la disposizione più favorevole al reo.

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