Art. 319 bis – Codice penale – Circostanze aggravanti
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi [32 quater].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 22696/2024
La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. - che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato - è applicabile, per il suo carattere generale, anche al termine prescritto per l'iscrizione della causa a ruolo presso l'ufficio del giudice di pace.
Cass. civ. n. 22282/2024
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, avente ad oggetto la designazione della parte privata in un rapporto di partenariato pubblico privato, è necessario che almeno uno dei soggetti coinvolti nella operazione possa essere qualificato come organismo di diritto pubblico o, in mancanza dei relativi requisiti, quale società a partecipazione mista, costituita allo specifico fine di gestire una operazione di partenariato pubblico ex art. 4, comma 2, lett. c), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tali ipotesi, il rapporto rientra nel novero dei contratti soggetti alla procedura di evidenza pubblica per la selezione del contraente, sicché è individuabile quale oggetto di mercimonio un atto contrario ai doveri d'ufficio).
Cass. civ. n. 21943/2024
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen., l'induzione del pubblico agente postula, in negativo, l'assenza di violenza o minaccia anche implicita e, in positivo, un abuso della qualità o dei poteri che ponga l'indotto in uno stato di potenziale soggezione mediante una richiesta perentoria ed insistita, cui questi cede non perché coartato o vittima di "metus" nella sua espressione più forte, ma nell'ottica di trarre un indebito vantaggio. (Fattispecie cautelare in cui la Corte non ha ravvisato gli estremi della condotta induttiva tentata nella raccomandazione rivolta dal pubblico ufficiale a un collega, intento a contestare infrazioni al codice della strada ad un suo conoscente, consistita in una sollecitazione di poche parole, scevra da promesse o suggestioni, determinativa di alcun vantaggio indebito per il soggetto indotto).
Cass. civ. n. 21076/2024
I reati di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo colui che dà o promette non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione per conseguire un indebito vantaggio, sicché è punibile per aver prestato acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, ponendosi su un piano di complicità con il pubblico agente, laddove, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia.
Cass. civ. n. 2231/2024
Fra il delitto di corruzione in atti giudiziari, coinvolgente in veste di pubblico agente un testimone, e quello di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cod. pen., che contempla non solo l'ipotesi dell'istigazione unilaterale ma anche quella dell'accordo, prevale quest'ultimo, a meno che sia accertata la commissione della falsa testimonianza avuta di mira dall'agente, nel qual caso, non ricorrendo l'elemento negativo della fattispecie previsto dall'art. 377, comma secondo, cod. pen., è configurabile il delitto di cui all'art. 319-ter cod. pen.
Cass. civ. n. 2124/2024
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, l'atto o il comportamento oggetto di mercimonio deve essere compiuto dal pubblico ufficiale nell'esercizio di pubbliche funzioni, nonché destinato a confluire nel procedimento giudiziario e in grado di incidere sul suo esito.
Cass. civ. n. 757/2024
La formazione progressiva del giudicato conseguente ad annullamento con rinvio consente di dare al fatto, nel giudizio rescissorio, una diversa e più grave qualificazione giuridica anche in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, nel caso in cui la questione attinente alla riqualificazione costituisca un punto della decisione oggetto dell'annullamento o sia col punto caducato in rapporto di connessione essenziale, posto che la questione "de qua" non può ritenersi un capo della sentenza, difettando della completezza che rende il capo suscettibile di definitività. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione, assunta in sede di rinvio, che aveva attribuito al fatto l'originaria qualificazione giuridica di "induzione indebita a dare o promettere utilità", benché la decisione annullata l'avesse riqualificato in termini di "traffico di influenze illecito" e non vi fosse stata impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero).
Cass. civ. n. 44864/2023
La preclusione processuale ex art. 414 cod. proc. pen. derivante dall'omessa riapertura delle indagini dopo l'intervenuta archiviazione richiede che si sia in presenza dello stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'identità del fatto in relazione ad alcuni episodi che, in sé considerati, erano stati già archiviati perché non costituenti notizia di reato, e poi erano stati riproposti nell'imputazione elevata ai sensi dell'art. 319 cod. pen. nell'ottica della complessiva condotta corruttiva).
Cass. civ. n. 40797/2023
L'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari.
Cass. civ. n. 14281/2023
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona.
Cass. pen. n. 17295/2019
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la circostanza aggravante prevista dall'art. 319-bis cod. pen., relativa alla stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione, è applicabile anche all'incaricato di pubblico servizio, in quanto il richiamo operato dall'art. 320 cod. pen. all'art. 319 cod. pen. implicitamente contiene anche quello all'art. 319-bis, trattandosi, quest'ultima, di norma accessoria a quella di cui all'art. 319 citato.
Cass. pen. n. 29311/2015
La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, nella sua forma agevolativa, è configurabile anche quando lo scopo di favorire il gruppo criminale costituisce un movente solo concorrente dell'azione criminosa, mentre non è sufficiente che il risultato di vantaggio per la cosca si ponga esclusivamente come una conseguenza accettata della condotta. (Nella specie, relativa al delitto di corruzione contestato ad un sottufficiale dei Carabinieri per aver rivelato notizie su indagini in corso e aver prestato consulenze su come eludere queste ultime, a fronte della dazione di danaro ed altri beni, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva motivato la sussistenza dell'aggravante sulla sola base della consapevolezza, in capo all'agente, della caratura criminale del suo interlocutore).
Cass. pen. n. 38698/2006
La circostanza aggravante prevista dall'art. 319 bis c.p. (avere conferito pubblici impieghi, stipendi o pensioni o stipulato contratti interessanti la P.A. di appartenenza) si applica anche ai dirigenti di aziende municipalizzate in relazione ai contratti che essi abbiano stipulato in loro nome.
Cass. pen. n. 9927/1995
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, l'art. 319 bis (introdotto dall'art. 8, L. 26 aprile 1990, n. 86) ha definito diversamente l'ambito di applicazione dell'aggravante già prevista nel precedente testo dell'art. 319 cpv., n. 1, c.p., legando l'aumento di pena non più al verificarsi del risultato bensì all'oggetto dell'accordo criminoso. La L. n. 86/1990 non ha, pertanto, abrogata, ma soltanto modificata la predetta aggravante, per cui il giudice, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.p., deve applicare la disposizione più favorevole al reo.