Art. 319 bis – Codice penale – Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi [32 quater].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 41150/2025

In tema di corruzione, può essere disposto il sequestro preventivo a fini impeditivi delle somme rinvenute nella disponibilità del privato corruttore, quale prezzo del delitto, nei soli casi in cui sussista il "fumus" dell'avvenuta promessa di tale danaro al pubblico agente in esecuzione dello scambio di natura corruttiva o, comunque, dell'esistenza di un collegamento eziologico, diretto ed essenziale, tra la provvista e il progetto criminoso.

Cass. civ. n. 40725/2025

In tema di corruzione, non dimostra, "ex se", la sussistenza del delitto la condotta del pubblico agente che esercita la propria funzione in situazione di conflitto di interessi, essendo necessaria, a tal fine, la prova del patto corruttivo.

Cass. civ. n. 30566/2025

In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., a condizione che integri il contenuto minimo previsto dalla fattispecie incriminatrice perché il reato si perfezioni, non essendo invece necessario che essa esaurisca totalmente l'offesa tipica al bene giuridico tutelato, sicché non osta alla utilizzabilità il fatto che la condotta criminosa si consumi per effetto di attività successive. (Fattispecie in tema di corruzione, in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile la conversazione riproducente l'intervenuto accordo corruttivo, le cui prestazioni reciproche erano state eseguite in momenti successivi).

Cass. civ. n. 10060/2025

In tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. (Fattispecie in cui la Corte, ritenuto fondato il ricorso degli imputati avverso la sentenza di proscioglimento in appello per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in ordine alla mancata valutazione degli elementi idonei a fondare una pronuncia assolutoria, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla ritenuta configurabilità di un'aggravante ad effetto speciale, la cui esclusione avrebbe comportato la prescrizione del reato già in primo grado, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio al giudice penale).

Cass. civ. n. 8246/2025

È tempestiva ed efficace la rinuncia alla prescrizione effettuata dall'imputato con l'atto di appello, nel caso in cui solo la riqualificazione dell'imputazione operata dalla sentenza di primo grado abbia determinato l'estinzione del reato contestato.

Cass. civ. n. 22814/2024

Ai fini della rilevanza della qualifica di pubblico agente dopo la sua cessazione, prevista dall'art. 360 cod. pen., è necessario individuare, con riguardo ai delitti di corruzione, specifici elementi di collegamento tra l'attività compiuta dal "corrotto" nell'esercizio della propria funzione pubblica e l'interesse perseguito dal "corruttore", tali da consentire al primo, sebbene non più in servizio, di soddisfare l'interesse del secondo e di incidere concretamente sulla amministrazione ai fini dell'attuazione del patto corruttivo, in mancanza potendosi configurare la diversa fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen.

Cass. civ. n. 22282/2024

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, avente ad oggetto la designazione della parte privata in un rapporto di partenariato pubblico privato, è necessario che almeno uno dei soggetti coinvolti nella operazione possa essere qualificato come organismo di diritto pubblico o, in mancanza dei relativi requisiti, quale società a partecipazione mista, costituita allo specifico fine di gestire una operazione di partenariato pubblico ex art. 4, comma 2, lett. c), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tali ipotesi, il rapporto rientra nel novero dei contratti soggetti alla procedura di evidenza pubblica per la selezione del contraente, sicché è individuabile quale oggetto di mercimonio un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Cass. civ. n. 44864/2023

La preclusione processuale ex art. 414 cod. proc. pen. derivante dall'omessa riapertura delle indagini dopo l'intervenuta archiviazione richiede che si sia in presenza dello stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'identità del fatto in relazione ad alcuni episodi che, in sé considerati, erano stati già archiviati perché non costituenti notizia di reato, e poi erano stati riproposti nell'imputazione elevata ai sensi dell'art. 319 cod. pen. nell'ottica della complessiva condotta corruttiva).

Cass. civ. n. 15641/2023

In tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stato condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione.

Cass. civ. n. 1245/2023

In tema di corruzione propria, l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pur di mero fatto.

Cass. civ. n. 3606/2017

In tema di corruzione, configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell'an, nel quando o nel quomodo, si conformino all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali.

Cass. civ. n. 46492/2017

Configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la qualificazione ai sensi degli artt. 319 e 321 cod. pen. della condotta di un rappresentante farmaceutico che aveva corrisposto denaro ad un primario ospedaliero in cambio dell'impegno di quest'ultimo a prescrivere a tutti i pazienti un determinato farmaco antitumorale, rilevando che la relativa prescrizione doveva essere frutto di un meditato apprezzamento del quadro clinico del paziente nonché di una valutazione comparativa tra i benefici perseguiti ed i rischi connessi alla terapia farmacologica).

Cass. civ. n. 17586/2017

In tema di delitti di corruzione, l'"atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di corruzione propria, in concorso con quello di turbata libertà degli incanti, nella condotta del pubblico ufficiale che, al fine di favorire l'aggiudicazione di una gara di appalto ad una società, in cambio del versamento di importi in denaro già corrisposti e dell'impegno di corrispondere ulteriori somme e utilità, si era impegnato anche a sostituire fraudolentemente la proposta tecnica presentata da quest'ultima con altra più adeguata agli standard di gara).

Cass. civ. n. 40237/2016

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura l'unico reato, permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., con assorbimento della meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice.

Cass. civ. n. 1777/2006

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione previsto dall'art. 319 c.p., rileva anche la violazione del dovere di cui all'art. 13, comma quinto D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che impone al pubblico impiegato di trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico. Ne consegue che risponde del suddetto delitto il funzionario della Questura che, nel rilasciare i permessi di soggiorno a stranieri, inverta, dietro compenso, l'ordine temporale nella trattazione delle relative pratiche d'ufficio.

Cass. civ. n. 21943/2006

In tema di reato di corruzione propria, l'atto di ufficio oggetto di mercimonio non deve essere interpretato in senso formale, potendo tale nozione ricomprendere qualsiasi comportamento lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione. (Fattispecie relativa ad applicazione di misura interdittiva per il reato di cui all'art. 319 c.p. nei confronti di un magistrato della Corte dei Conti che, addetto al controllo sugli atti dell'ente Poste italiane, aveva accettato l'offerta di una provvigione da parte di un imprenditore in cambio della sua attivazione presso i vertici del suddetto ente per l'ottenimento di commesse).

Cass. civ. n. 12237/2004

A fronte dell'esercizio di un potere discrezionale del pubblico ufficiale, ricorrono gli estremi della corruzione propria (art. 319 c.p.) nelle ipotesi in cui il soggetto abbia accettato, dietro compenso, di non esercitare la discrezionalità che gli è stata attribuita dall'ordinamento o di usarla in modo distorto, alterandone consapevolmente i canoni di esercizio e ponendo pertanto in essere una attività contraria ai suoi doveri di ufficio. Nè può assumere rilievo scriminante ai fini della qualificazione dell'esercizio del potere discrezionale come «atto contrario ai doveri di ufficio» la circostanza che gli atti amministrativi posti in essere dal pubblico ufficiale abbiano superato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo, trattandosi di risultato contingente e particolare, connesso alle concrete modalità di impostazione e di svolgimento del giudizio amministrativo (in applicazione di tale principio, la Corte ha valutato come «atti contrari ai doveri di ufficio» le modifiche apportate, sulla base di intese corruttive, dai soggetti investiti del potere decisionale alla delibera consiliare relativa alla privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da modellare le determinazioni amministrative alle esigenze di determinate imprese, ancorché la legittimità di tali modifiche risultasse da una pronuncia del TAR).

Cass. civ. n. 23804/2004

In tema di corruzione propria, l'espressione «atto di ufficio» non è sinonimo di atto amministrativo ma designa ogni comportamento del pubblico ufficiale posto in essere nello svolgimento del suo incarico e contrario ai doveri del pubblico ufficio ricoperto. Ne consegue che nell'operato del pubblico ufficiale, retribuito dall'imputato con un compenso fisso mensile, il quale si sia reso disponibile a compiere una serie di condotte di natura diversa, ci si trova di fronte ad un'ipotesi di corruzione propria ai sensi dell'art. 319 e non all'ipotesi minore di cui all'art. 318 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la corresponsione di una somma mensile a un tenente colonnello dei carabinieri per una serie di condotte alcune delle quali tenute solo in occasione dell'ufficio, come ad esempio alcune raccomandazioni, ed altre invece poste in violazione ed in contrasto con i suoi doveri d'ufficio, come la rivelazione di informazioni riservate, integrasse il reato di cui all'art. 319 c.p.).

Cass. civ. n. 2622/2004

In tema di reato di corruzione propria, non è necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, sussistendo la fattispecie anche quando, pur rispondendo ogni singolo atto ai requisiti di legge, nell'insieme del servizio reso dal pubblico ufficiale vi sia stato un totale asservimento della funzione agli interessi del privato, concretizzatosi in una sostanziale rinuncia allo svolgimento della funzione di controllo in cambio di provati pagamenti in suo favore.

Cass. civ. n. 23248/2003

Il delitto di corruzione è reato di evento, caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi, alternativamente, con l'accettazione della promessa ovvero con il ricevimento dell'utilità da parte del pubblico ufficiale; quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il secondo non degrada a post factum irrilevante, giacché il reato si consuma in tal caso nel momento della dazione effettiva del compenso. Ne segue che, nel caso in cui l'accordo criminoso preveda un versamento in più rate, il momento consumativo del reato coincide di volta in volta con i singoli versamenti (sulla base di tale principio la Corte ha escluso che, nel caso di specie, il termine di prescrizione del reato potesse decorrere dalla conclusione del patto corruttivo).

Cass. civ. n. 26747/2003

In tema di corruzione, costituiscono «profitto» dei reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p. i finanziamenti erogati alle società dell'imputato in base a criteri di priorità contrari alla legge ed a una delibera del Cipe, accordati a conclusione di un'istruttoria carente iniziata prima del previsto ed accompagnati da fittizie procedure di collaudo dei lavori di riforestazione.

Cass. civ. n. 49547/2003

In tema di reati di corruzione, deve ritenersi sussistente il reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p. ogni qual volta la dazione in favore del pubblico ufficiale costituisca il compenso del favore ottenuto, a nulla rilevando che si sia trattato di un contributo a fini elettorali, né che la stessa sia avvenuta a distanza di tempo dalla formazione dell'atto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che aveva qualificato come corruzione propria l'emissione da parte di un assessore regionale di decreti di finanziamento di opere pubbliche, poi aggiudicate da un imprenditore edile, che aveva versato al primo, quale compenso per il favore ottenuto, un contributo elettorale in occasione di consultazioni svoltesi a distanza di anni).

Cass. civ. n. 1905/2002

La c.d. «corruzione propria» prevista dall'art. 319 c.p. non è ravvisabile in relazione al compimento di atti nei quali non esiste alcuno spazio di discrezionalità suscettibile di essere usato per favorire il corruttore, in quanto gli atti compiuti dal pubblico ufficiale in cambio di una illecita retribuzione mantengono la loro natura di atti conformi ai doveri di ufficio, né tale natura viene meno in dipendenza del numero degli atti per i quali è stata accettata la retribuzione poiché il commercio di una pluralità di pratiche amministrative, per numerose che esse siano, non comporta il complessivo asservimento delle funzioni pubbliche agli interessi privati e non trasforma i singoli atti compiuti in atti contrari ai doveri d'ufficio (in applicazione di tale principio la Corte ha ravvisato il reato di «corruzione impropria», di cui all'art. 318 c.p., nella condotta consistente nell'abituale accettazione di compensi da parte di impiegati di una Conservatoria Immobiliare per il rilascio in tempi più celeri di certificati catastali attestanti il vero).

Cass. civ. n. 22638/2001

Per l'accertamento del reato di corruzione propria commesso dagli appartenenti alla Guardia di Finanza, non occorre individuare quale sia esattamente l'atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito negoziato per far sfuggire una società commerciale ai controlli contabili, ma basta che sia stata accertata una grave violazione a tali doveri nella conduzione delle attività istituzionali loro demandate. (Fattispecie in cui gli agenti operarono eseguendo una «verifica» superficiale e affrettata, contravvenendo al dovere d'ufficio di accertare, in modo rigoroso ed imparziale, la situazione contabile della società esaminata).

Cass. civ. n. 10786/1998

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria ex art. 319 c.p., per valutare se la condotta del pubblico ufficiale sia o no contraria ai suoi doveri, occorre avere riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato; conseguentemente, anche se ogni atto di per sé considerato corrisponda ai requisiti di legge, l'asservimento della funzione, per denaro o altra utilità, agli interessi del privato concreta il reato in questione, realizzandosi in tal modo la violazione del dovere di imparzialità, bene assistito da tutela costituzionale.

Cass. civ. n. 11507/1998

Per valutare se la dazione di denaro da parte del privato a pubblici ufficiali appartenenti alla Guardia di Finanza in occasione della sottoposizione a verifica fiscale di un'azienda privata costituisca corruzione propria o corruzione impropria susseguente, a prescindere dalla determinazione concreta del singolo atto contrario ai doveri d'ufficio, rappresentano indizi nel senso della corruzione propria: a) il preavvertimento della verifica fiscale; b) la richiesta, immediatamente successiva, del pagamento di somme determinate o determinabili; c) l'accordo sulle somme da versarsi (nel corso della verifica o dopo la conclusione della stessa); d) la suddivisione delle somme illecitamente percepite anche in favore di soggetti diversi da quelli che in concreto hanno eseguito la verifica (in specie di superiori gerarchici). (Nella specie, in base a tali parametri, oltreché alla sproporzione tra i compensi indebiti in confronto al «favore» di essere stata compiuta la verifica nel «rispetto della legge», è stata esclusa la finalità del privato di manifestare «ringraziamento» ed è stata ritenuta quella della corruzione propria in relazione a una serie non determinata di atti dell'ufficio).

Cass. civ. n. 12357/1998

Ai fini della sussistenza del reato di corruzione propria, se l'illegittimità dell'atto può costituire un indice della sua contrarietà ai doveri di ufficio, la corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge non esclude l'asservimento della funzione pubblica, per denaro, agli interessi privati, come nel caso in cui la violazione dei doveri di ufficio si realizzi attraverso la violazione del dovere di imparzialità, sempre che quest'ultima si risolva in un'inottemperanza specifica inerente al contenuto e alle modalità degli atti da compiere. (Fattispecie in tema di verifica fiscale compiuta da appartenenti alla guardia di finanza).

Cass. civ. n. 967/1997

L'atto di ufficio al quale è correlata la condotta illecita ex art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) non si identifica necessariamente con l'atto amministrativo formale, ma comprende qualunque attività che giuridicamente sia espressione della funzione o del pubblico servizio.

Cass. civ. n. 2568/1996

È configurabile il reato di corruzione con riguardo a promesse e corresponsioni di denaro in favore di funzionari dell'Alitalia al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara di assegnazione di lavori di ristrutturazione dell'officina motori e dell'hangar di un aeroporto: trattasi invero di lavori inerenti ad un bene che si trova in rapporto di strumentalità necessario con il servizio pubblico di trasporto aereo.

Cass. civ. n. 5340/1996

In tema di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) si deve ritenere che la mancata individuazione in concreto del singolo «atto» che avrebbe dovuto essere omesso, ritardato o compiuto dal pubblico ufficiale, contro i doveri del proprio ufficio, non faccia venire meno il delitto ove venga accertato che la consegna del denaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per retribuirne i favori.

Cass. civ. n. 11240/1995

Nell'ipotesi di concorso formale tra il reato di corruzione e quello di finanziamento illecito dei partiti non è ipotizzabile una causa di esclusione della punibilità sotto il profilo dell'inesigibilità della condotta richiesta dalla norma di cui all'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, deliberazione ed iscrizione in bilancio, sia perché nel nostro ordinamento penale, ispirato al principio di legalità, non sono ipotizzabili cause di esclusione della punibilità diverse da quelle legislativamente previste, sia perché, indipendentemente dalla regolarità contabile e societaria del finanziamento, lo stesso, essendo finalizzato al reato di corruzione e costituendo il prezzo di detto reato, integra, in ogni caso, «finanziamento vietato dalla legge», secondo le norme del codice civile in tema di oggetto, causa e motivi illeciti del negozio.

Cass. civ. n. 3052/1995

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria previsto dall'art. 319 c.p. sono da considerare atti contrari ai doveri di ufficio sia quelli illeciti o illegittimi che siano cioè vietati da norme imperative o che si pongano in contrasto con norme giuridiche dettate per la loro validità ed efficacia, sia quelli che, se pure formalmente regolari, siano posti in essere dal pubblico ufficiale prescindendo volutamente — in costanza di trama corruttiva — dall'osservanza dei doveri a lui incombenti: doveri da rispettare vuoi che traggono fondamento da norme primarie, vuoi che si ricolleghino invece a disposizioni secondarie o interne o a istruzioni di servizio dettate al fine di assicurare e promuovere il regolare e più corretto svolgimento dell'azione penale.

Cass. civ. n. 1449/1994

Ai fini della sussistenza del delitto di corruzione, è sufficiente una generica competenza dell'agente, derivante dalla sua appartenenza all'ufficio pubblico, quando questa gli consenta in concreto una qualsiasi ingerenza (o incidenza) illecita nella formazione o manifestazione della volontà dell'ente pubblico, culminante nell'emanazione dell'atto. Tale competenza non va, peraltro, necessariamente riferita all'atto terminale del procedimento amministrativo, assumendo rilievo in relazione a qualsiasi segmento (anche non formalizzato) della seriazione procedimentale, attesa la forza esponenziale che il comportamento — non, quindi, l'atto — assume ai fini della realizzazione del reato previsto dall'art. 319 c.p.

Cass. civ. n. 5227/1993

Il pubblico ufficiale risponde del reato di corruzione anche quando pone in essere un atto contrario non ad un dovere specifico d'ufficio, ma al generico dovere di fedeltà, obbedienza, segretezza, imparzialità, onestà, vigilanza, con esclusione del solo atto contrario al dovere di correttezza.

Cass. civ. n. 2991/1993

Poiché dal momento consumativo del delitto di corruzione esula l'effettivo compimento dell'atto — tanto che il reato si consuma anche se il pubblico ufficiale non faccia seguire alla promessa o alla ricezione dell'utilità l'atto che si è impegnato a compiere (l'adempimento si sostanzia, infatti, in un elemento determinante per la prova dell'effettiva esistenza del pactum sceleris) la mancata individuazione in concreto del singolo «atto» che avrebbe dovuto essere omesso, ritardato o compiuto dal pubblico ufficiale contro i doveri del proprio ufficio, non fa venir meno il delitto di cui all'art. 319 c.p. ove venga accertato che la consegna del danaro al pubblico ufficiale venne effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per retribuirne i favori. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che, pur avendo accertato l'avvenuta retribuzione a favore del pubblico ufficiale, aveva ritenuto insussistente il reato di corruzione, non essendo stato specificamente individuato l'atto omesso o ritardato e che, comunque, avrebbe dovuto essere omesso o ritardato).

Cass. civ. n. 7710/1991

Il delitto di collusione e quello di corruzione possono concorrere.

Cass. civ. n. 2266/1991

Costituisce atto contrario ai doveri d'ufficio quello del dipendente di ospedale che avverta sollecitamente gli impresari delle pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei ricoverati. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza di riesame confermativa di quella del G.I.P. — che aveva disposto la sospensione dal pubblico servizio di ausiliaria - socio - sanitaria, di infermiere professionale e di portiere al passo carraio, che ricevevano compensi dai predetti impresari, in relazione al delitto continuato di corruzione propria — e indicativa del diverso reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p., la Suprema Corte ha affermato che la condotta in esame è contraria ai doveri d'ufficio sotto diversi profili che vanno oltre quello di correttezza, posto in dubbio dal ricorso: il venir meno del dovere di imparzialità del pubblico dipendente, compromesso dal rapporto tenuto con gli impresari; la rivelazione di notizie d'ufficio che dovevano rimanere riservate o segrete per i terzi e delle quali comunque i dipendenti dell'ospedale non avevano la disponibilità).

Cass. civ. n. 12168/1990

Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o del servizio sussiste tutte le volte che l'atto d'ufficio compiuto dal pubblico ufficiale violi uno qualsiasi dei doveri connessi all'esercizio delle funzioni svolte dal pubblico ufficiale medesimo. È sufficiente pertanto che la scelta discrezionale sia determinata non dalla convenienza ed opportunità della pubblica amministrazione per il miglior raggiungimento dei suoi fini istituzionali ma dall'interesse del privato corruttore.

Cass. civ. n. 10092/1990

In tema di corruzione, è corretta la decisione che neghi la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante in considerazione della qualità di amministratore pubblico dell'imputato.

Cass. civ. n. 7259/1990

Il bene giuridico tutelato dall'art. 319 c.p. è costituito dai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione indicati nell'art. 97, comma primo, della Costituzione. La contrarietà ai doveri d'ufficio può riguardare la condotta complessiva del funzionario, che anche tramite l'emanazione di atti formalmente regolari può venir meno ai suoi compiti istituzionali, inserendo tali atti in un contesto avente finalità diverse da quella di pubblica utilità. L'attenzione dell'interprete, per valutare la contrarietà o meno della condotta del pubblico ufficiale ai suoi doveri, deve incentrarsi non sui singoli atti, ma sull'insieme del servizio reso al privato, per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponda ai requisiti di legge, l'asservimento costante della funzione, per denaro, agli interessi privati concreta il reato di cui all'art. 319 c.p. anziché quello di cui al precedente art. 318.

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