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Art. 320 — Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Art. 320 — Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [ 32 quater ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 23024/2004

In tema di corruzione, anche la corruzione in atti giudiziari ‘impropria può integrare il delitto previsto dall’art. 319 ter c.p., giusto il richiamo ivi contenuto agli artt. 318 e 319 c.p., là dove le utilità economiche costituiscano il prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso che futuro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il delitto di corruzione in atti giudiziari nella ripetuta dazione di utilità economiche al giudice delegato ai fallimenti — ancorché talvolta successiva al compimento di atti giudiziari contrari ai doveri del suo ufficio — da parte di singoli professionisti privati in vista di corrispettivi vantaggi patrimoniali costituiti dal conferimento di sempre nuovi incarichi di curatori nelle procedure fallimentari e dalla liquidazione di compensi nella massima misura tariffaria).

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Cass. pen. n. 2549/2004

In tema di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, per l’attribuzione della qualità di incaricato di pubblico servizio occorre che l’attività concretamente esercitata dal soggetto sia disciplinata da norme di diritto pubblico ovvero, con atto normativo anche di rango inferiore, deve essere assunta come propria dallo Stato o da altro ente pubblico, sicchè deve essere chiara la natura pubblicistica di tale attività in quanto diretta a realizzare in via immediata le finalità dell’ente pubblico, concretantesi in un servizio rivolto alla generalità dei cittadini. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non fosse inquadrabile nell’ambito delle attività pubblicistiche la selezione delle voci nuove per la manifestazione «Accademia della canzone di Sanremo» affidata ad una società privata e funzionale alla cernita delle proposte canore tra cui la Rai avrebbe poi prescelto quelle aventi diritto ad accedere al Festival di Sanremo, nè che tale attività potesse dirsi rivolta, in via diretta ed immediata, a realizzare un pubblico servizio indirizzato alla generalità dei cittadini).

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