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Art. 321 — Pene per il corruttore

Art. 321 — Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità [ 32 quater ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 47191/2004

Correttamente viene ritenuta la sussistenza del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio nel caso di organizzatori di corsi di formazione professionale controllati dalla Regione i quali, in cambio di corrispettivo in danaro, assicurino agli allievi il conseguimento del titolo professionale senza l’osservanza del prescritto obbligo di presenza alle lezioni.

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Cass. pen. n. 2983/1996

In tema di corruzione, allorquando non sussistono dubbi circa l’effettiva compartecipazione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio a un fatto di corruzione, non ha rilevanza, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 321 c.p. a carico del privato corruttore, il fatto che il funzionario corrotto resti eventualmente ignoto, non occorrendo che il medesimo sia effettivamente conosciuto o nominativamente identificato.

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Cass. pen. n. 8582/1981

Deve ritenersi corretta e non contraddittoria la sentenza che, dopo aver affermato l’esistenza del fatto costituente nella sua obiettività il delitto di corruzione, abbia ritenuto la responsabilità del pubblico ufficiale corrotto ed abbia invece assolto l’imputato di corruzione per insufficienza di prove sul dolo.

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