Art. 321 – Codice penale – Pene per il corruttore
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità [32 quater].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10060/2025
In tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. (Fattispecie in cui la Corte, ritenuto fondato il ricorso degli imputati avverso la sentenza di proscioglimento in appello per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in ordine alla mancata valutazione degli elementi idonei a fondare una pronuncia assolutoria, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla ritenuta configurabilità di un'aggravante ad effetto speciale, la cui esclusione avrebbe comportato la prescrizione del reato già in primo grado, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio al giudice penale).
Cass. civ. n. 45102/2021
La disciplina della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. non si applica, nelle ipotesi di corruzione, ai beni del corruttore, stante la mancata inclusione del reato di cui all'art. 321 cod. pen., tra quelli indicati dalla predetta norma.
Cass. civ. n. 34929/2018
Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che l'omessa indicazione nel capo di imputazione del funzionario corrotto non avesse determinato alcuna lesione del diritto di difesa per l'imputato, atteso che nel corso dell'istruttoria dibattimentale l'identità del pubblico agente era stata pacificamente accertata).
Cass. civ. n. 5457/2018
In tema di corruzione, non trova applicazione nei confronti del corruttore la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, dal momento che l'art. 317-bis cod. pen., nel testo antecedente alla novella, non conteneva alcun riferimento alla fattispecie di reato disciplinata dall'art. 321 cod. pen.
Cass. civ. n. 47191/2004
Correttamente viene ritenuta la sussistenza del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio nel caso di organizzatori di corsi di formazione professionale controllati dalla Regione i quali, in cambio di corrispettivo in danaro, assicurino agli allievi il conseguimento del titolo professionale senza l'osservanza del prescritto obbligo di presenza alle lezioni.
Cass. pen. n. 2983 del 30 ottobre 1996
In tema di corruzione, allorquando non sussistono dubbi circa l'effettiva compartecipazione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio a un fatto di corruzione, non ha rilevanza, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 321 c.p. a carico del privato corruttore, il fatto che il funzionario corrotto resti eventualmente ignoto, non occorrendo che il medesimo sia effettivamente conosciuto o nominativamente identificato.
Cass. civ. n. 8582/1981
Deve ritenersi corretta e non contraddittoria la sentenza che, dopo aver affermato l'esistenza del fatto costituente nella sua obiettività il delitto di corruzione, abbia ritenuto la responsabilità del pubblico ufficiale corrotto ed abbia invece assolto l'imputato di corruzione per insufficienza di prove sul dolo.