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Art. 355 — Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

Art. 355 — Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è aumentata [ 64 ] se la fornitura concerne:

  1. 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
  2. 2) cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
  3. 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa [ 43 ], si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura [ 251, 356, 32quater ].

  1. 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
  2. 2) cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
  3. 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 23819/2013

Il delitto previsto dall’art. 355 c.p. si perfeziona in presenza di un inadempimento contrattuale che determini il venir meno delle opere necessarie ad un pubblico servizio. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il reato, con riferimento a lavori di costruzione di un viadotto, essendosi accertato che l’opera costruita, a differenza di quanto previsto nel capitolato, non assicurava in condizione di sicurezza statica il traffico di veicoli pesanti).

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Cass. pen. n. 7033/2010

Integra il delitto di inadempimento di contratti di pubbliche forniture colui che, contrariamente a quanto stabilito dal capitolato sottoscritto, fornisca alla P.A. un’ambulanza con autista, ma non il personale abilitato al servizio di pronto soccorso destinato ad operare sul mezzo e la cui presenza doveva considerarsi invece essenziale per il corretto svolgimento del servizio pubblico di trasporto dei degenti in condizioni di sicurezza.

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Cass. pen. n. 47194/2004

Tra la norma che sanziona l’interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) e quella che punisce l’inadempimento di contratti per pubbliche forniture (art. 355 c.p.) esiste un rapporto di sussidiarietà, posto che la seconda, pur mirando in via principale alla tutela patrimoniale della P.A., comprende nel proprio oggetto l’interesse concorrente alla continuità del servizio pregiudicato dall’inadempimento, ed esaurisce dunque l’intero disvalore del fatto. Ne consegue che non sussiste concorso di reati, e si applica la sola previsione dell’art. 355 c.p.p., nei casi in cui l’interruzione di un pubblico servizio dipenda da un inadempimento contrattuale dell’agente.

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Cass. pen. n. 1174/1999

Ai fini della sussistenza della fattispecie criminosa del reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture di cui all’art. 355 c.p., l’appaltatore non può giustificare il suo inadempimento adducendo il fatto che la pubblica amministrazione non abbia accordato la revisione dei prezzi quando risulti che l’appaltatore stesso (nel caso: del servizio di nettezza urbana) non abbia mai sollevato eccezione ai sensi dell’art. 1460 c.c. e che il capitolato speciale di appalto preveda che la ditta non può sospendere il servizio o rifiutare la sua continuazione per nessuna ragione.
Per integrare la fattispecie obiettiva del reato previsto dall’art. 355 c.p. non basta il mero inadempimento degli obblighi sorgenti dal contratto di fornitura stipulato con la pubblica amministrazione, ma occorre altresì che, per effetto dell’inadempimento, vengano a mancare, in tutto o in parte, le cose od opere «necessarie» allo stabilimento o al servizio pubblico. Si deve pertanto affermare che la norma incriminatrice configura un reato di evento mediante omissione, in quanto l’inadempimento contrattuale è punito solo se determini l’evento di pericolo costituito dalla mancanza di cose od opere «necessarie» alla pubblica amministrazione. (Nella specie si sono ritenute necessarie per il corretto servizio di nettezza urbana le attività di svuotamento dei cassonetti in varie zone della città, non eseguite per più giorni consecutivi, con conseguente degrado dell’ambiente sotto il profilo igienico-sanitario).

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Cass. pen. n. 13002/1998

In tema di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, l’espressione «fornitura» di cui all’art. 355 c.p. deve intendersi riferita sia a cose sia a opere, e quindi anche a quel facere costituito dalle prestazioni di attività lavorative e tecniche di un’impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico.

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Cass. pen. n. 9525/1998

Alla stregua della lettera e della ratio della fattispecie di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, descritta dall’art. 355 c.p., il requisito della necessità delle cose od opere per uno stabilimento pubblico o per un pubblico servizio deve essere inteso in senso assoluto, e non relativo, come esprimente cioè l’esigenza che le cose od opere costituiscano in via immediata il bene attraverso il quale vengono soddisfatte le necessità del pubblico stabilimento o del pubblico servizio. (Fattispecie in cui è stato escluso il requisito della necessità, come sopra precisato, in relazione a un contratto di appalto concernente la manutenzione del patrimonio edilizio dell’ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Firenze – la cui attività istituzionale consisteva nella realizzazione di complessi immobiliari da assegnare a cittadini).

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Cass. pen. n. 12889/1991

Il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, previsto dall’art. 355 c.p., appartiene alla categoria dei reati propri, configurabili solo se il loro autore rivesta quella particolare qualificazione o si trovi in quella particolare posizione richiesta dalla norma incriminatrice e rispetto ai quali la partecipazione di altri soggetti è concepibile solo a titolo di concorso.
Tra le varie posizioni tipiche del soggetto attivo del reato di inadempienza di contratti di pubbliche forniture, l’ultimo comma dell’art. 355 c.p. indica anche quella di rappresentante. Peraltro, ponendosi la condotta criminosa del reato de quo nella fase di adempimento del contratto di pubblica fornitura, la qualità di rappresentante deve essere riferita non al fatto puro e semplice della stipulazione negoziale a nome e per conto del contraente, che può rimanere senza ulteriori sviluppi, ma all’esecuzione del contratto stesso, quando questa sia stata affidata dall’obbligato alla fornitura ed un altro soggetto con autonomia gestionale.

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