Art. 544 sexies – Codice penale – Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quater e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29079/2024
Non costituisce causa di nullità per violazione del disposto di cui all'art. 545 cod. proc. pen. la discrasia tra l'intestazione della sentenza di appello, in cui, al pari del dispositivo letto in udienza, è esattamente indicato il provvedimento impugnato, e il dispositivo trascritto dopo la motivazione, in cui è indicata la conferma di sentenza diversa da quella oggetto del processo, trattandosi di errore materiale, che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio.
Cass. civ. n. 16099/2024
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il deposito in udienza, dopo la lettura del dispositivo, della motivazione contestuale è equiparabile alla motivazione dettata a verbale ex art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e, pertanto, il termine per impugnare la sentenza è di quindici giorni dalla lettura del provvedimento in udienza, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1 e 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 12635/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, nel caso in cui le informazioni richieste all'Ufficio di esecuzione penale esterna non siano trasmesse entro il termine fissato con il provvedimento di rinvio dell'udienza ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non sussiste alcun onere per l'imputato di presentare al giudice documentazione surrogatoria, sicché, in mancanza di tali atti, l'eventuale rigetto dell'istanza di sostituzione può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all'adozione dell'ordinanza di sospensione del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il dispositivo di conferma della sentenza di condanna, adottato ex art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che, all'udienza di rinvio, non risultava pervenuta alcuna documentazione, né inviata dell'UEPE, né prodotta da parte dell'imputato). 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61
Cass. civ. n. 1527/2024
La sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo è un'attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali).
Cass. civ. n. 1270/2024
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d'imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio.
Cass. civ. n. 43263/2023
In tema di condanna a pena sostitutiva, la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che sarebbe contrario al principio di ragionevole durata del processo imporre al giudice di fissare in ogni caso una nuova udienza, anche laddove possa decidere immediatamente sulla base degli elementi già acquisiti).
Cass. civ. n. 37847/2023
Il delitto di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. assorbe anche il disvalore eventualmente derivante dall'essere l'animale di proprietà altrui, in ragione della clausola di salvezza contenuta nell'art. 638, comma primo, cod. pen., con conseguente legittimazione del proprietario dello stesso a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti da reato.
Cass. civ. n. 22989/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Cass. civ. n. 20877/2023
Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale.
Cass. civ. n. 7529/2023
La clausola di salvezza di cui all'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. osta a che la locuzione "senza necessità", contenuta nell'art. 544-bis, comma primo, cod. pen., che regolamenta il delitto di maltrattamento di animali, sia intesa in senso coincidente con una qualsiasi violazione della normativa in tema di caccia, già penalmente sanzionata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, posto che, diversamente opinando, vi sarebbe, con riguardo a uno stesso fatto, un'inammissibile duplicazione sanzionatoria.
Cass. civ. n. 7403/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Cass. civ. n. 6361/2023
Nel caso in cui il deposito della sentenza tradotta in lingua nota all'imputato alloglotta avviene dopo il decorso del termine ordinario o di quello diverso indicato dal giudice ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., deve essere notificato, ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione, l'avviso di deposito di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 3129/2023
In tema di computo dei termini processuali, il rinvio alle disposizioni concernenti le decisioni di primo grado, contenuto nell'art. 617, comma 1, cod. proc. pen., rende applicabile la previsione di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. anche alle sentenze della Corte di cassazione, nel caso in cui la motivazione risulti, in ragione del numero delle parti e/o del numero e della gravità delle imputazioni, di "particolare complessità", sicché è legittimo fissare un termine per il deposito in misura superiore a giorni trenta, fino a un massimo di giorni novanta. (In motivazione, la Corte, avendo affermato il principio in una pronunzia di annullamento con rinvio della decisione oggetto di impugnativa, ha aggiunto che la questione assume concreta rilevanza a seguito dell'introduzione della previsione dell'improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 20934/2017
Nei delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della confisca prevista dall'art. 544 sexies, cod. pen., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico - fisica; ne consegue che la confisca può avere ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli estranei al reato, anche se nati successivamente ed in costanza di sequestro.