Art. 423 bis – Codice penale – Incendio boschivo
Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui , è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19109/2024
La restituzione degli atti al pubblico ministero, prevista dall'art. 423, comma 1 bis, cod. proc. pen. come rimedio alla permanente difformità fra l'imputazione formulata dalla pubblica accusa e quella ritenuta dal giudice dell'udienza preliminare, prevale sulla possibilità per il medesimo giudice di riqualificare il fatto all'atto dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tal modo garantendosi, fin da subito, la corretta instaurazione del giudizio e il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'imputato, anche in relazione all'accesso ai riti deflattivi.
Cass. civ. n. 17532/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa).
Cass. civ. n. 30165/2023
In tema di incendio colposo, il camino deve essere qualificato, ai sensi del punto 8.2.1., come richiamato dal punto 21 del d.m. 9 aprile 1994, quale "impianto di produzione di calore", assimilabile, anche per quanto stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m., agli impianti termici, "quando la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 KW". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un albergatore che aveva utilizzato un camino la cui condotta di incanalamento del fumo non era stata correttamente manutenuta, in violazione della menzionata disciplina).
Cass. civ. n. 30145/2023
In tema di giudizio abbreviato, nel caso di contestazione "aperta" di un reato permanente, estendendosi la cognizione giudiziale all'intero sviluppo della fattispecie criminosa temporalmente non delimitata, non è necessaria alcuna contestazione suppletiva, né all'imputato spettano le correlate facoltà processuali, in relazione al protrarsi della condotta fino alla sentenza, essendo invece la modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. necessaria nell'opposto caso di contestazione "chiusa". (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento a contestazione di maltrattamenti "aperta", ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la condanna per le condotte maltrattanti oggetto di una querela integrativa).
Cass. civ. n. 17208/2023
In caso di incendio colposo per violazione delle norme di sicurezza degli impianti, la nomina di un responsabile tecnico preposto, in ragione delle proprie competenze, all'attività di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti di riscaldamento in abitazione, che assume una autonoma posizione di garanzia ai sensi degli artt. 2, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e 3, comma 1, del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, non consente di configurare una corresponsabilità del titolare dell'impresa che, privo delle necessarie competenze tecniche, si sia limitato a sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell'impianto.
Cass. pen. n. 31345/2020
In tema di incendio boschivo, l'elemento oggettivo del reato può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e macchia mediterranea", in quanto l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.
Cass. pen. n. 48942/2017
Sussiste la responsabilità per il reato di incendio boschivo (art. 423-bis cod. pen.) del legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico che non si assicuri, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità dell'attività, che l'evento si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi, in conseguenza degli spari azionati e della potenziale diffusione di scintille sulla vegetazione, non esonerando il responsabile da tali obblighi di cautela il fatto che l'esplosione dei fuochi avvenga in un'area pressoché priva di vegetazione, più volte utilizzata in passato, e che il servizio di pulizia sia di competenza dell'amministrazione comunale.
Cass. pen. n. 41927/2016
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423 bis cod. pen., costituisce "incendio boschivo" il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In applicazione del principio, è stata ritenuta idonea a configurare il reato la presenza di fiamme propagatesi in un'area adibita a pascolo, limitrofa ad una vasta superficie boscosa, la cui attitudine a propagarsi era stata desunta dal loro fronte, dalla presenza del vento e dall'impiego massiccio di personale per sedarle)).
Cass. pen. n. 27542/2010
È configurabile il concorso tra il delitto di incendio e quello di omicidio, anche nella forma del tentativo, non potendosi identificare il pericolo per l'incolumità pubblica proprio del primo reato nel pericolo per la vita e l'incolumità delle persone. (Nella specie, la condotta dell'agente era consistita nell'appiccare il fuoco a una catasta di legna immediatamente prospiciente il vano cucina di appartamento abitato dal coniuge, in direzione del quale erano stati collocati tre candelotti di fuochi d'artificio e due bombole di gas con gli ugelli aperti).
Cass. pen. n. 7332/2008
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423 bis c.p., per «incendio boschivo» si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per l'oggetto).
Cass. pen. n. 23201/2003
Per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353, si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353.
Cass. pen. n. 25935/2001
Integra il reato di cui all'art. 423 bis, introdotto all'art. 1 comma 1, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, conv. in legge 6 ottobre 2000, n. 275, l'incendio di «boscaglia» tale intendendosi il bosco incolto, fitto, intricato e folto costituito anche da alberi di diversa specie. Tale ricostruzione esegetica della lettera della norma, da un lato corrisponde alla volontà del legislatore di tutelare mediante aggravamento sanzionatorio, il bene primario ed insostituibile costituito dal patrimonio boschivo nazionale, dall'altro lato risulta coerente su di un piano sistematico con la previsione di cui alla successiva L. 21 novembre 2000, n. 353 che all'art. 2 qualifica come incendio boschivo «un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree». Il reato di incendio boschivo può concorrere con quello di danneggiamento non sussistendo fra le due ipotesi nessun rapporto di specialità.
Cass. pen. n. 742/1988
Ai fini del delitto di cui agli artt. 423 e 425 n. 5 c.p., per «bosco» deve intendersi una superficie di notevole estensione sulla quale crescono, naturalmente o con processo artificiale, alberi o frutici, cedui e non cedui, talché in detto termine vanno ricomprese anche le macchie.