Art. 429 – Codice penale – Danneggiamento seguito da naufragio
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio , con la reclusione da uno a cinque anni [432, 450].
Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 35016/2024
In tema di competenza per materia determinata da connessione, l'individuazione del giudice competente deve avvenire avuto riguardo alla regiudicanda all'esito dell'udienza preliminare, alla stregua degli addebiti contestati nel decreto di rinvio a giudizio, atteso che, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", in detta fase si determina l'effetto stabilizzante della competenza, insensibile alle successive vicende processuali. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che tale principio assicura l'immutabilità del giudice anche ai fini della ragionevole durata del processo, precisando che la connessione per materia di cui all'art. 15 cod. proc. pen. costituisce criterio di attribuzione originario della competenza che, in deroga a quanto previsto dall'art. 596 cod. proc. pen., determina l'attribuzione alla Corte di assise dei reati non rientranti nel catalogo di cui all'art. 5 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 30440/2024
È abnorme, per la sua attitudine a determinare un'indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice del dibattimento che, nel caso di genericità o d'indeterminatezza dell'imputazione, restituisce gli atti al pubblico ministero senza preventivamente sollecitarlo ad integrare o precisare la contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di economia e di ragionevole durata del processo impone che il giudice non adotti una declaratoria di nullità prima di avere svolto l'attività necessaria a rimuoverne la causa).
Cass. civ. n. 23639/2024
Il provvedimento emesso a norma dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunziare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale, ha natura di decreto e non di ordinanza, sicché non dev'essere necessariamente corredato da motivazione, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale.
Cass. civ. n. 23157/2024
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione.
Cass. civ. n. 21860/2024
In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non dà luogo a nullità per violazione dell'art. 429, cod. proc. pen. la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio, né integra violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per una sola di tali condotte, trattandosi di contestazione di maggiore garanzia, che pone l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e di esercitare in maniera piena e consapevole il diritto di difesa.
Cass. civ. n. 19109/2024
La restituzione degli atti al pubblico ministero, prevista dall'art. 423, comma 1 bis, cod. proc. pen. come rimedio alla permanente difformità fra l'imputazione formulata dalla pubblica accusa e quella ritenuta dal giudice dell'udienza preliminare, prevale sulla possibilità per il medesimo giudice di riqualificare il fatto all'atto dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tal modo garantendosi, fin da subito, la corretta instaurazione del giudizio e il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'imputato, anche in relazione all'accesso ai riti deflattivi.
Cass. civ. n. 5744/2024
In ipotesi di ritardato pagamento di somme di natura risarcitoria ai dipendenti pubblici, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati, a prescindere dalla loro cumulabilità, sugli importi dovuti al netto delle ritenute di legge.
Cass. civ. n. 49935/2023
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.
Cass. civ. n. 46880/2023
In presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza della difesa.
Cass. civ. n. 46491/2023
L'omessa allegazione del decreto di citazione per il giudizio di appello alla comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. al difensore domiciliatario, determina una nullità d'ordine generale insanabile, in quanto non consente all'imputato di avere contezza di tutti gli elementi fondamentali per una corretta "vocatio in ius". (Nella specie la Corte, stante la mancata partecipazione dell'imputato e del difensore al giudizio d'appello, ha ritenuto inficiato lo svolgimento del processo, in quanto la comunicazione riportava la data di udienza e il numero di ruolo del procedimento, senza alcuna indicazione dell'orario e del luogo di celebrazione dell'udienza, nonché del giudice dinanzi al quale la stessa si sarebbe tenuta).
Cass. civ. n. 39205/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per un reato di cui è prevista l'abrogazione differita e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per la riformulazione dell'imputazione, posto che l'abrogazione è irrilevante ai fini della validità della contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, elevata con riguardo a una norma al momento vigente e applicabile. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di cui è prevista l'abrogazione a far data dall'01/01/2024, per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197). COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 318 PENDENTE
Cass. civ. n. 34412/2023
In tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilità della querela non è necessario che la gravità delle reiterte minacce sia oggetto di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalità di realizzazione della condotta. (In motivazione, la Corte ha precisato che la gravità delle minacce è demandata alla valutazione del giudice e deve essere comunque ricavabile dalla compiuta descrizione della condotta nell'imputazione).
Cass. civ. n. 25278/2023
In caso di eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso da quest'ultimo senza motivare in ordine al rigetto di tale eccezione, posto che il provvedimento non è reso in difetto di potere, né determina una stasi del procedimento, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti, potendolosi impugnare eventualmente in via differita, in uno alla sentenza, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 11711/2023
L'ordinanza declinatoria della competenza dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini "sfalsati" (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.
Cass. civ. n. 9314/2023
In tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la genericità o l'indeterminatezza di un'imputazione che collocava il contestato episodio di violenza sessuale in un arco temporale di ventidue giorni).