Art. 435 – Codice penale – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la reclusione da uno a cinque anni [678, 679, 703].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18253/2024
L'istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c.devono essere notificati alla parte non costituita personalmente, poiché la procura conferita per il primo grado non può spiegare effetti ulteriori a quelli previsti dall'art. 330 c.p.c. per la notifica dell'impugnazione, essendo questa l'unica ipotesi di ultrattività prevista dalla citata norma di rito, con la conseguenza che l'omessa o irrituale notifica alla parte non costituita configura una violazione del principio del contraddittorio, da cui deriva la nullità della successiva udienza di discussione e della sentenza resa, che ne comporta l'annullamento con rinvio al giudice d'appello.
Cass. civ. n. 14598/2024
Al fine della tutela degli interessi generali cui è ispirata la l. n. 89 del 2001 è' il momento del deposito del ricorso, nei giudizi che vanno introdotti con tale tipo di atto processuale, quello in cui si considera incardinato il giudizio allo scopo del computo della durata complessiva del processo, da cui detrarre il periodo di durata ragionevole, per desumerne, conseguentemente, quello (eventualmente) irragionevole in funzione del riconoscimento del diritto all'ottenimento dell'equo indennizzo. Ne consegue che il periodo intercorso tra il deposito del ricorso in appello (nella specie in materia previdenziale) e la sua effettiva notifica - la cui dilatazione non sia imputabile alle parti ma alle disfunzioni dell'apparato giudiziario - va in ogni caso computato e non può, quindi, essere detratto ai fini dell'individuazione della durata complessiva del giudizio, non sortendo alcuna rilevanza la scissione degli effetti processuali tra la posizione dell'appellante e quella dell'appellato.
Cass. civ. n. 4902/2024
Nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).
Cass. civ. n. 3145/2024
Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare.
Cass. civ. n. 32502/2023
Nei giudizi di appello soggetti al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato comunicato all'appellante, non determina l'improcedibilità del gravame, dovendo il giudice fissare una successiva udienza e concedere un nuovo termine per la notifica, sempre che l'appellante medesimo non abbia comunque acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa.
Cass. civ. n. 20601/2023
Nel rito del lavoro, qualora l'appellante notifichi il ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il vizio relativo alla "vocatio in ius" è sanato dalla costituzione dell'appellato, che ha diritto alla rimessione in termini per la proposizione dell'appello incidentale dalla quale sia eventualmente decaduto in conseguenza del suddetto vizio.
Cass. civ. n. 15311/2023
Nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta - che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanze e conclusioni - il giudice, in caso di mancata costituzione dell'appellato, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame senza prima verificare l'esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente dovrà formulare richiesta di esibizione, rinviando a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta.
Cass. civ. n. 8341/2023
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, l'appello avverso la sentenza di primo grado è soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sicché l'appellante deve notificare, nel termine di 10 giorni dal decreto di fissazione dell'udienza, ricorso e decreto all'appellato, pena l'improcedibilità dell'appello. A tal fine è irrilevante che il decreto di fissazione dell'udienza contenga l'ordine di notifica alla cancelleria.
Cass. civ. n. 7510/2023
in una fattispecie in cui la comunicazione di cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello, da notificarsi a pena di decadenza all'appellato unitamente al ricorso, era stato inserito nella cartella "spam" in quanto posta indesiderata).
Cass. pen. n. 1569/1968
A differenza che per le ipotesi criminose previste dagli artt. 432, 433 e 434 c.p., per la sussistenza del delitto di detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.) non è richiesto il verificarsi di un pericolo per la pubblica incolumità. Il delitto previsto dall'art. 435 c.p., ove non integri una determinazione al solo fine specifico di commettere reati contro la pubblica incolumità, ma riveli altresì nell'agente la consapevolezza che con quei reati avranno esecuzione i progetti di un sodalizio delinquenziale di cui si fa parte e che volutamente si approvano e si eseguono (violazione degli artt. 241 e 283 c.p.), concorre sia con il delitto di cospirazione che con quelli di attentato all'integrità dello Stato o alla Costituzione. I reati previsti dagli artt. 305 e 435 c.p. costituiscono ipotesi criminose essenzialmente differenziate dalla diversità dell'oggetto giuridico, cui non si adatta il meccanismo della progressione o dell'assorbimento. Ne consegue che, mancando un'espressa disposizione che stabilisca la consumazione della fattispecie minore (art. 435) in quella maggiore (art. 305), tra di esse può sussistere concorso di reati.
Cass. pen. n. 831/1968
Il reato di cui all'art. 435 c.p., si perfeziona con la detenzione dell'esplosivo e per la sua consumazione la legge non esige che il fine di attentare alla pubblica incolumità sia realizzato, ma soltanto che la detenzione dell'esplosivo sia qualificata da tal fine (dolo specifico). Anche se detto fine non sia raggiunto, pertanto, si tratta di reato consumato e non soltanto tentato, onde non è applicabile il precetto di cui al terzo comma dell'art. 56 c.p. che riguarda esclusivamente il reato tentato.