Art. 465 – Codice penale – Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati [462], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 18328/2022
L'omessa notifica all'imputato, che non sia stato dichiarato assente o contumace, del decreto con cui, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposta l'anticipazione del dibattimento fuori udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.