Art. 493 – Codice penale – Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio , relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30645/2024
L'acquisizione di atti d'indagine al fascicolo del dibattimento, pur se richiesta dalla difesa dell'imputato, è preclusa in caso di opposizione o dissenso da parte del pubblico ministero, potendo avvenire nel solo caso in cui tutte le parti vi consentano.
Cass. civ. n. 23516/2024
In tema di prova testimoniale, la difesa può chiedere l'ammissione di nuovi testi nel caso di mutamento del giudice, anche se, in precedenza, non ha presentato alcuna lista testimoniale, a condizione che tali testimoni siano inseriti in una lista depositata almeno sette giorni prima dell'udienza dinanzi al nuovo giudice.
Cass. civ. n. 2625/2024
Il delitto di indebita utilizzazione di carta di credito assorbe quello di sostituzione di persona nel caso in cui la sostituzione sia attuata con la stessa condotta materiale integrante l'indebita utilizzazione, posto che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 493-ter cod. pen. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre quella prevista dall'art. 494 cod. pen. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che le due fattispecie delittuose concorrono, invece, nel caso in cui la sostituzione di persona sia compiuta con condotte distinte e precedenti rispetto a quelle di utilizzo indebito di carte di credito).
Cass. civ. n. 44926/2023
Gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ostandovi neanche i divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., salvo che tali atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica", qual è quella derivante da una loro assunzione "contra legem".
Cass. civ. n. 33535/2023
Sussiste il concorso del delitto di indebito utilizzo di carte di credito con quello di truffa nel caso di autonome e distinte condotte, tese a percepire, attraverso artifici e raggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito per effetto della commissione del primo reato.
Cass. civ. n. 25136/2023
In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, la mancata citazione del teste non causa l'automatica decadenza della parte dal diritto alla sua escussione, ma genera in capo al giudice un onere di verifica circa la sua rilevanza per l'accertamento in corso, da compiersi alla stregua della valutazione già effettuata al momento dell'ammissione del rito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata rilevata la decadenza dal diritto dell'imputato all'assunzione della testimonianza, inferendola dalla mancata citazione del testimone).
Cass. civ. n. 6513/2023
È contrario a buona fede il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.
Cass. civ. n. 1314/2023
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le prove di cui la parte è legittimata a chiedere l'assunzione nel caso di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. sono solo quelle che, oltre ad essere nuove rispetto alle prove già assunte, sono altresì sopravvenute o, comunque, risultano scoperte dopo il giudizio di primo grado, diversamente dalle prove non comprese nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen., di cui fa menzione il disposto dell'art. 493, comma 2, cod. proc. pen., per le quali è necessario che la parte richiedente dimostri di non averle potute indicare tempestivamente.
Cass. pen. n. 12739/2020
Il delitto di falso in atto pubblico è configurabile nei confronti dell'incaricato di pubblico servizio, in virtù della estensione prevista dall'art. 493 cod. pen., solo se tale soggetto sia legato da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico.
Cass. pen. n. 2969/2019
In caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 20 e 33 cod. pen. mil. pace, a militare rivestito di un grado o appartenente ad una classe superiore all'ultima che abbia riportato condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. 476 e 493 cod. pen., non si configura un'ipotesi di violazione del principio del "ne bis in idem" qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suddetta pena non comporta di per sé la cessazione dal servizio, che può essere disposta soltanto dall'autorità amministrativa all'esito del procedimento disciplinare incardinato sul fondamento dell'adozione della rimozione medesima.
Cass. pen. n. 43363/2013
Ai fini della configurabilità dei reati di falsità in atti, gli "ausiliari del traffico" rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio solo se legati da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico, per effetto di quanto previsto dall'art. 493 cod. pen.
Cass. pen. n. 3901/2001
Il reato di falso in atti pubblici commesso da pubblici impiegati incaricati di pubblico servizio (art. 493 c.p.), in quanto basato sul presupposto che trattisi di atti redatti nell'esercizio delle attribuzioni proprie dei soggetti responsabili, non può essere configurato con riguardo alle firme apposte sui fogli di presenza da dipendenti di un'azienda municipalizzata in quanto costoro — a prescindere dalla mancanza, in essi, della necessaria qualificazione soggettiva — con l'apposizione di dette firme non redigono comunque atti connessi alle loro mansioni, ma assolvono soltanto all'onere loro imposto di provare l'adempimento del sinallagma contrattuale.
Cass. pen. n. 12254/1990
In tema di falso, è al di fuori del paradigma dell'art. 479 c.p. l'ipotesi di falsificazione, da parte di pubblici ufficiali o - per l'estensione di cui all'art. 493 c.p. - di impiegati incaricati di un pubblico servizio, del contenuto di atti che, in quanto non siano esternazione delle competenze funzionali dei soggetti che li hanno formati, non possono considerarsi emessi «nell'esercizio delle loro attribuzioni», come esplicitamente richiesto dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 6436/1983
La disposizione dell'art. 493 c.p. non dilata l'area degli atti pubblici (sono tali solo quelli formati nell'esercizio di una pubblica funzione) ma equipara quelli redatti da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio agli atti pubblici, estendendo ai primi la tutela penale predisposta per i secondi.
Cass. pen. n. 4284/1983
Ai fini dell'art. 493 c.p., i dipendenti del comune addetti al servizio della nettezza urbana rivestono la qualità di pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico; alle attestazioni di presenza da essi redatte sui moduli predisposti dal comune si applicano, pertanto, le disposizioni sulle falsità commesse da pubblici ufficiali.
Cass. pen. n. 8603/1982
Agli effetti dell'art. 493 c.p., il portalettere riveste la qualità di pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio.
Con la raccolta della firma di ricevuta del destinatario sull'apposito modulo, il portalettere attesta univocamente, seppure implicitamente, di aver consegnato personalmente al medesimo la raccomandata. Pertanto, in caso di mancata consegna il portalettere che apponga sul registro la firma apocrifa del destinatario fa apparire, contrariamente al vero, come avvenuta la consegna e commette quindi falsità ideologica ai sensi degli artt. 477, 476, 493 c.p., a nulla rilevando la mancanza della sua firma sul registro.