Art. 491 bis – Codice penale – Documenti informatici
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria , si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1851/2022
Sussiste concorso materiale, non operando l'assorbimento, tra il delitto di falso di cui all'art. 491-bis cod. pen e quello di frode informatica, nel caso in cui la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa, in quanto non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato.
Cass. civ. n. 15666/2019
La falsificazione materiale di un testamento olografo che istituisce l'agente quale erede universale del "de cuius" produce immediatamente l'acquisizione delle situazioni soggettive patrimoniali correlate a tale "status", ai sensi dell'art. 588 cod. civ., conseguendone che il delitto di cui all'art. 491 cod. pen. non può concorrere, in tal caso, con quello di truffa, che si presenta strutturalmente incompatibile in quanto richiede che l'arricchimento dell'agente derivi da un atto dispositivo della vittima, al quale questa sia stata indotta da artifici o raggiri.
Cass. civ. n. 39046/2019
In tema di falso, la contraffazione o alterazione di certificati di deposito bancario a scadenza vincolata, emessi dagli istituti bancari ai sensi dell'art. 12, comma 6, d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, integra il delitto di cui all'art. 491 cod. pen., trattandosi di titoli trasferibili.
Cass. civ. n. 29567/2019
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile.
Cass. civ. n. 13086/2018
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno bancario, anche se dotato di clausola di non traferibilità, in quanto il titolo è comunque girabile per l'incasso (c.d. girata impropria), potendo esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell'impiegato della banca e dell'istituto da questi rappresentato.
Cass. civ. n. 14628/2018
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.
Cass. civ. n. 20437/2018
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., la condotta di falsificazione di un libretto postale non è più soggetta a sanzione penale. (In motivazione la Corte ha precisato che la negoziazione di buoni fruttiferi da parte di Poste S.p.a costituisce servizio di tipo bancario, disciplinato dal diritto privato, sicché tali documenti non possono essere considerati come titoli di credito trasmissibili per girata ex art. 491 cod. pen.).
Cass. civ. n. 25914/2018
In tema di reato di falsità in titoli di credito, la persona offesa dal reato coincide non soltanto con il soggetto al quale sia stata falsamente attribuita l'emissione dell'atto falsificato, ma anche con la persona che abbia ricevuto comunque un danno per l'uso che in concreto sia stato fatto del titolo poiché il reato in questione richiede, per la sua consumazione, non solo l'attività di formazione del titolo falso o l'alterazione del titolo vero, ma anche il successivo uso del titolo di credito falsificato.
Cass. civ. n. 11999/2017
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.
Cass. civ. n. 36670/2017
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno bancario, anche se dotato di clausola di non trasferibilità, in quanto il titolo è comunque girabile per l'incasso (cd. girata impropria), potendo esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell'impiegato della banca e dell'istituto da questi rappresentato.
Cass. civ. n. 26812/2016
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., da parte del d. lgs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest'ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. (Fattispecie in tema di cambiali).
Cass. civ. n. 12576/2013
In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di cui all'art. 491 bis c.p. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 36911/2011
Vi è concorso formale tra il reato di falsità in titoli di credito e quello di ricettazione degli stessi, non solo perché non vi è alcun rapporto di continenza e quindi non si pone un problema di alternatività o specialità tra i due reati, ma anche in considerazione della diversità dei beni penalmente protetti dalle due fattispecie.
Cass. civ. n. 15535/2008
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico (artt. 483 e 491 bis c.p.), la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell'archivio dell'Università e, pertanto, destinazione potenzialmente probatoria, quanto meno provvisoria, considerato che, ai fini della configurazione del reato in questione, l'art. 491 bis c.p. equipara espressamente il supporto informatico a quello cartaceo.
Cass. civ. n. 26493/2007
In tema di reato di falso in titoli di credito, persona offesa è non solo il soggetto a cui sia falsamente attribuita l'emissione dell'atto falsificato, ma anche quello che abbia ricevuto comunque un danno per l'uso in concreto fatto del titolo. (Nella specie la Corte ha riconosciuto la qualità di persona offesa del reato a Poste italiane s.p.a., in cui favore erano stato emessi dalla banca Commerciale Italiana quattro assegni circolari poi contraffatti).
Cass. civ. n. 19502/2006
In tema di falso, i certificati di deposito al portatore emessi da un istituto bancario non rientrano nella previsione di cui all'art. 458, secondo comma c.p., essendo configurabili, in relazione alla loro eventuale contraffazione o alterazione, esclusivamente i reati previsti dall'art. 491 c.p.
Cass. civ. n. 45313/2005
Integra il reato di cui agli artt. 476, comma primo e 491 bis c.p. (falso materiale in atto pubblico) la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di addetto al servizio di inserimento dati nel sistema di verbalizzazione informatica, alteri documenti informatici pubblici relativi alla predisposizione di verbali di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada; né, a tal fine, rileva la circostanza che il sistema informatico coesista con quello cartaceo di supporto, in quanto l'art. 491 bis c.p. — che sanziona sia la falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già in sé, di rilevanza probatoria sia quella relativa a programmi specificamente destinati ad elaborarli — riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui il sistema informatico sia del tutto sostitutivo di quello cartaceo.
Cass. civ. n. 11930/2005
L'archivio informatico di una P.A. deve essere considerato alla stregua di un registro tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica, punibile rispettivamente ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p., se posta in essere antecedentemente alla formulazione dell'art. 491 bis c.p. (Fattispecie in tema di archivio informatico del patronato Enasco).
Cass. civ. n. 11915/2004
Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico (art. 476 c.p.) - anche nell'ipotesi che il fatto sia stato commesso prima dell'introduzione nel codice penale dell'art. 491 bis, ad opera dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547 - la condotta del pubblico dipendente che inserisca nell'archivio informatico dell'Albo nazionale dei costruttori dati non corrispondenti alle delibere adottate dai competenti organi deliberativi del predetto Albo - determinando l'iscrizione illecita di numerose imprese per categorie e per importi di lavori che in realtà non erano stati loro riconosciuti - in quanto, nella previsione di cui all'art. 476 c.p. rientrava, ancor prima che entrasse in vigore l'espressa previsione dell'art. 491 bis, la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, avesse formato un atto informatico sostanzialmente o formalmente falso, posto che anche attraverso lo strumento informatico il pubblico ufficiale può, nell'esercizio delle sue funzioni, formare un documento rappresentativo di atti o fatti, destinato a dare quella certezza alla cui tutela sono preposte le norme penali.
Cass. civ. n. 12711/2003
In tema di reati di falsità in titolo di credito, previsti dagli artt. 485 e 491 c.p., per persona offesa dal reato deve intendersi non soltanto il soggetto al quale sia stata falsamente attribuita l'emissione dell'atto falsificato, ma anche la persona che abbia ricevuto comunque un danno per l'uso che in concreto sia stato fatto del titolo.(Nella specie, la Corte ha riconosciuto la qualità di persona offesa, legittimata a presentare la querela ex art. 493 bis c.p., al beneficiario che aveva presentato all'incasso un assegno falsificato).
Cass. civ. n. 3925/2003
Il momento consumativo del delitto di falso materiale in cambiali è quello in cui si fa, per la prima volta, uso del titolo, vale a dire quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici all'esterno nei confronti dei terzi, come nella ipotesi in cui venga presentata per lo sconto ad un istituto bancario.
Cass. civ. n. 881/1999
In tema di emissione di assegno bancario, quando la firma di traenza risulti essere stata falsificata (tanto che sia riferibile al titolare del conto, quanto ad altra persona), ovvero venga apposta firma di persona inesistente, il rapporto tra il correntista e l'istituto di credito viene ad essere illecitamente strumentalizzato, con la conseguenza che, difettando la autorizzazione alla emissione del titolo, si configura sia il reato di falso in titolo di credito (non punibile tuttavia quando la firma apposta sia quella di persona inesistente), sia quello di emissione di assegno senza autorizzazione.
Cass. civ. n. 5427/1993
Colui che emette un assegno bancario, falsificando la firma del titolare del conto corrente risponde del delitto di falso previsto agli artt. 485 e 491 c.p. e non anche di quello di emissione di assegno senza autorizzazione. Ciò perché l'agente, ricorrendo alla falsificazione, si avvale del rapporto che lega il titolare del conto all'istituto di credito, ossia dell'autorizzazione del trattario, mentre il reato di cui all'art. 1, L. 15 dicembre 1990, n. 386, non diversamente dall'art. 116, n. 1 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, postula che l'emittente apponga la firma propria sul titolo, senza essere legato all'istituto di credito dal rapporto di conto corrente.
Cass. civ. n. 9034/1990
Commette il delitto di falsità in titoli di credito, punito dagli artt. 485-491 c.p., colui che sottoscrive per quietanza assegni bancari non trasferibili, intestati ad un omonimo, consegnatigli per errore dal portalettere.
Cass. civ. n. 5394/1989
La nullità di un determinato negozio non incide in alcun modo sulla sua natura giuridica, che deriva dalla sua particolare struttura e dal suo contenuto; pertanto, costituisce in ogni caso testamento olografo — equiparato, quoad penam, all'atto pubblico, per il combinato disposto degli artt. 491 c.p. e 587 c.c. — qualsiasi manifestazione di volontà, estrinsecatasi nella forma di cui all'art. 602 c.c., con la quale — secondo la definizione dell'art. 587 c.c. — «taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse». (Nella specie il ricorrente pretendeva che la nullità della scheda equivalesse ad escludere la sua natura testamentaria, con la conseguenza che si verteva in falso in scrittura privata non testamentaria).
Cass. civ. n. 4790/1988
Il falso in titoli di credito è reato di pericolo che ha per oggetto la mera possibilità della lesione giuridica dell'oggetto della tutela penale, tant'è che non è configurabile neppure l'ipotesi del tentativo.
Cass. civ. n. 5540/1982
Il reato di falsità in titolo di credito è, per effetto dell'art. 493 bis c.p., divenuto punibile a querela della persona offesa, come si evince dal capoverso della citata disposizione, la quale mantiene la procedibilità d'ufficio per le falsità concernenti un testamento olografo; sicché tale enucleazione, avente carattere di eccezione, testimonia che le falsità sulle altre scritture private equiparate agli atti pubblici quoad poenam sono punibili solo a seguito della privata doglianza.
Cass. civ. n. 465/1982
I documenti menzionati dall'art. 491 c.p. sono equiparati agli atti pubblici ai soli effetti della pena, mentre conservano i caratteri intrinseci della scrittura privata agli effetti dell'integrazione degli elementi costitutivi del reato.
Cass. civ. n. 10265/1981
La legge penale tutela il documento non per il suo contenuto ma per la sua attitudine probatoria. Pertanto, l'invalidità del rapporto giuridico rappresentato nel documento non esclude il delitto di falso. Tale delitto può venir meno soltanto se si tratta di vizi formali che rendono l'atto giuridicamente irrilevante e non anche quando si tratta di vizi che lo rendono annullabile o nullo. Ne deriva che il documento, perché sia insuscettibile di protezione penale, deve essere privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo. (Nella specie si trattava di un testamento olografo le cui disposizioni erano colpite da nullità ex art. 692 codice civile abrogato).
Cass. civ. n. 6953/1981
Il fine di procurarsi un vantaggio, nel delitto di falsità in titoli di credito previsto e punito dagli artt. 485 e 491 c.p. sussiste anche nel fatto di chi, falsificando la firma di girata su un assegno di conto corrente, intende superare l'ostacolo frapposto dall'assenza dell'emittente al sollecito riordino dei propri affari e di quelli personali dell'emittente medesimo.