Art. 513 – Codice penale – Turbata libertà dell’industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose [392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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